Le tipografie e i rivenditori autorizzati alla stampa ed alla rivendita dei documenti fiscali devono effettuare, entro il mese di febbraio, la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno solare precedente.
La trasmissione di tali dati, relativi all’anno 2010, deve quindi essere effettuata entro il mese di febbraio 2011.
L’adempimento non ha subito modifiche, di conseguenza, richiamiamo i chiarimenti forniti precedentemente. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita provvedono alla comunicazione dei dati:
- direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
- tramite gli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel).
Per ciascuna fornitura, i soggetti obbligati devono indicare:
- i propri dati identificativi (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta);
- i dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);
- numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
- il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura;
- data della fornitura;
- estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore.
La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni (salvo alcune ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30 maggio 2002: ad esempio, scarto del file per mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o Internet; file non elaborabile perché predisposto con un software di controllo diverso; etc.).
L’Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet.
Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet).
Si segnala, anche, che con risoluzione n. 5/E del 10 gennaio 2003, l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire chiarimenti validi soltanto per il 2002, ha fornito alcune interpretazioni applicabili a regime, per tutte le annualità:
- tipografia o rivenditore con sedi diverse: nel caso in cui il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati si avvalga di più punti di distribuzione dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture. Ciò in quanto la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l’attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione;
- identificativo di serie dei documenti: nel campo denominato “identificativo di serie” del record C deve essere indicata la coppia dei dati <id documento> e <anno di stampa>, separati dal carattere “-“ (es.: AXR-02);
- correzione o integrazione di un file precedentemente inviato: è necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente;
- scarto del file inviato: nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, l’utente deve ripetere l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuto scarto. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia, l’invio si considera tempestivo;
- formulari di accompagnamento rifiuti: tale tipologia di documento deve essere esclusa dai documenti da indicare nel campo 14 del record C, in quanto i soggetti che effettuano la fornitura di tali formulari sono esonerati da qualsiasi adempimento (si veda risoluzione n. 180 dell’11 giugno 2002) in merito alla registrazione e comunicazione periodica dei dati ai fini fiscali;
Si ricorda che, in caso di omessa trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11 decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 2.065,83.
Si ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento, ai sensi dell’articolo 13, lett. b), decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, da effettuarsi entro un anno dall’omissione, con il pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (la sanzione è così elevata dal 1° febbraio 2011, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, legge 220/2010).