Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. Decreto Fiscale) ha introdotto una norma di interpretazione autentica delle disposizioni del T.U.I.R. in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti (art. 51 commi 5 e 6 T.U.I.R.).
Secondo la norma i lavoratori si intendono trasfertisti quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
Di conseguenza, ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle predette condizioni non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 T.U.I.R. è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27093 ha affermato, in primo luogo, che con la norma interpretativa “sono stati dettati criteri univoci per distinguere, ai fini contributivi e fiscali, la situazione dei “trasfertisti abituali” da quella dei “trasfertisti occasionali” superando il precedente criterio distintivo legato alla – variabile – ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata”.
In secondo luogo, la Corte ha riconosciuto il carattere retroattivo della norma, sconfessando l’orientamento che riteneva applicabile la disposizione interpretativa solo alle situazioni di trasferta e trasfertismo verificatesi dopo l’entrata in vigore del D.L. 193/2016. In pratica, i criteri distintivi individuati dal D.L. 193/2016 si applicano anche alle situazioni e ai contenziosi pendenti prima dell’entrata in vigore della norma interpretativa.