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Approvo

DL Fiscale: approvata la legge di conversione. Norma di interpretazione autentica sulla distinzione fra trasferta e trasfertismo.

Approvata in via definitiva dal Senato la legge di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (Decreto Fiscale) contenente l’emendamento di Confartigianato sull’interpretazione autentica della norma del TUIR sulle trasferte.

Facendo seguito alla notizia n. 3.048 pubblicata il 18 novembre u.s., comunichiamo con grande soddisfazione che il Senato ha approvato in via definitiva il D.L Fiscale contenete all’art. 7 – quinquies l’emendamento di Confartigianato di interpretazione autentica della norma sulla trasferta. Come già scritto in precedenza, si tratta di una norma interpretativa fortemente voluta da Confartigianato, che pone fine alle incertezze sul trattamento contributivo e fiscale da applicare ai lavoratori in trasferta. Finalmente le imprese possono contare su una disposizione che dà loro certezze, ripristinando di fatto quello che già a suo tempo l’INPS aveva chiarito con il messaggio 27271 del 2008. Riportiamo il testo del citato art. 7- quinquies; spetta ora agli organi amministrativi dare le corrette interpretazioni sulle modalità di recepimento del dettato normativo.

 

Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti)

1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

  • la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  • lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

  • Data inserimento: 29.11.16