Trasmissione dati relativi alle spese funebri e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica nei condomini

Scade il 28 febbraio 2017 il termine per la trasmissione dei dati di spese funebri e delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica nei condomini

Dopo la scadenza del 9 febbraio u.s., per la trasmissione al sistema TS di dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie relative al 2016, è il turno di agenzie di pompe funebri e condomìni.

Scade il 28 febbraio 2017 il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese funebri, con indicazione:

  • dal 2016 del codice fiscale del defunto (il C.F. non era richiesto lo scorso anno);
  • dei soggetti intestatari del documento fiscale;
  • della quota parte di spesa sostenuta da ogni soggetto che ha concorso al pagamento dell’evento funebre.

Si ricorda che, analogamente allo scorso anno, non è richiesta l’indicazione della relazione di parentela con il defunto.

Analoga scadenza, per gli amministratori di condominio, che devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento:

  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • agli interventi di riqualificazione energetica
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione deve, altresì, contenere l’indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Si ricorda che l’inapplicabilità delle sanzioni previste per lieve tardività o errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata, è prevista solo nel primo anno di assolvimento dell’obbligo (articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 175/2014): non riguarda, quindi, le spese funebri (per le quali l’obbligo sussisteva già lo scorso anno); interesserà, invece, i condomini in relazione alle spese sopraindicate.

 

  • Data inserimento: 20.02.17
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3178