Trasmissione telematica dei corrispettivi

Nessuna sanzione per 6 mesi in assenza di registratore telematico

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 15/E, ha fornito gli attesi chiarimenti sulla inapplicabilità delle sanzioni in sede di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, dopo la modifica normativa inserita nell’articolo 12-quinques in sede di conversione del decreto legge n. 34/2019 (decreto legge “crescita)”.

La disposizione ha introdotto a regime un maggior arco temporale (12 giorni) entro cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.

Inoltre, ha previsto una “moratoria dalle sanzioni” nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° luglio 2019 - fino al 30 giugno 2020 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° gennaio 2020).

In particolare:

  1. i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono:
  • continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi;
  • annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72);
  • trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale);
  • liquidare l’IVA del periodo nei termini ordinari.

 

  1. I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico:
  • devono memorizzare il corrispettivo mediante il RT e rilasciare il documento commerciale;
  • possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • liquidano l’IVA del periodo nei termini ordinari.

Infine, si fa presente che l’Agenzia delle entrate ha attivato la procedura web gratuita per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, accessibile all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Nel comunicato stampa, emanato a commento della Circolare n. 15/2019, viene precisato che: 

  • il nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
  • potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso;
  • con la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Una volta entrato, l’operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).

Il documento commerciale potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.

Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

  • Data inserimento: 04.07.19
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 4195