TRASPORTO DI MERCI

Il credito d’imposta per la maggior spesa sostenuta per il gasolio

Il decreto-legge n. 33 del 18 marzo 2026 interviene al fine di mitigare gli effetti dell’incremento dei prezzi del gasolio. 

Oltre alla riduzione, dal 19 marzo e sino al 7 aprile, di 25 centesimi dell’accisa sul gasolio e benzina e di 12 centesimi per il GPL, il decreto-legge contempla una specifica misura a favore delle attività di trasporto merci.

In particolare, è previsto un credito d’imposta in relazione al gasolio usato come carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore da parte di:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

  1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
  3. imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Il credito d’imposta sarà commisurato alla maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La norma prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro, senza definire la misura del credito d’imposta.

NOTA BENE

L’attuazione, e quindi anche la definizione della percentuale del credito spettante sulla maggior spesa, è demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

  • Data inserimento: 20.03.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7111