Inviamo alcune informazioni su argomenti di interesse del trasporto persone contenute nel D.L. Lavoro, attualmente all'esame in 1ª lettura in Senato (Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
Il D.L. Lavoro (AS 685 – attualmente all'esame della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato) ha introdotto le seguenti misure di interesse:
Art. 34 – Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone:
1. conferma la destinazione di 15 milioni - prevista dall'art. 14 del decreto legge c.d. Aiuti ter D.L. n. 144/2022 – per il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuino servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente:
• ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
• sulla base di autorizzazioni rilasciate dal MIMS ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus;
• sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997 – che, a valle della delega di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997, ha operato il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
• ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
2. Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Vengono apportate ulteriori modifiche all'art. 14 del D.L. Aiuti ter:
nuovo comma 1-bis - i crediti d'imposta:
1. sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
2. non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
3. non rilevano ai fini del rapporto (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986), ossia del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
4. sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
5. possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.
Sostituzione del comma 2:
1. si rimanda ad un decreto del MIT, adottato di concerto con il MEF, la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo:
• alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti;
• alla documentazione richiesta;
• alle condizioni di revoca;
• all'effettuazione dei controlli
2. si stabilisce che le di disposizioni del riscritto articolo 14 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (articoli 107 e 108 TFUE).
Restando a disposizione per eventuali approfondimenti, salutiamo cordialmente.