TRASPORTO PERSONE: INFORMAZIONI SULLE MISURE IN ESAME D.L. LAVORO AS 685
Inviamo alcune informazioni su argomenti di interesse del trasporto persone contenute nel D.L. Lavoro, attualmente all'esame in 1ª lettura in Senato (Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
Il D.L. Lavoro (AS 685 – attualmente all'esame della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato) ha introdotto le seguenti misure di interesse:
Art. 34 – Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone:
1. conferma la destinazione di 15 milioni - prevista dall'art. 14 del decreto legge c.d. Aiuti ter D.L. n. 144/2022 – per il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuino servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente:
• ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
• sulla base di autorizzazioni rilasciate dal MIMS ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus;
• sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997 – che, a valle della delega di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997, ha operato il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
• ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
2. Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Vengono apportate ulteriori modifiche all'art. 14 del D.L. Aiuti ter:
nuovo comma 1-bis - i crediti d'imposta:
1. sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
2. non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
3. non rilevano ai fini del rapporto (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986), ossia del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
4. sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
5. possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.
Sostituzione del comma 2:
1. si rimanda ad un decreto del MIT, adottato di concerto con il MEF, la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo:
• alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti;
• alla documentazione richiesta;
• alle condizioni di revoca;
• all'effettuazione dei controlli
2. si stabilisce che le di disposizioni del riscritto articolo 14 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (articoli 107 e 108 TFUE).
Restando a disposizione per eventuali approfondimenti, salutiamo cordialmente.