Con la risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito all’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d’intento
Con il nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016 non è più prevista la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo temporale.
Con la risoluzione n. 120/E del 22/12/2016 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se è stata presentata:
- una dichiarazione d’intento con il vecchio modello, in vigore sino al 28 febbraio 2017, nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (ad esempio, dal 01/01/2017 al 30/11/2017), la dichiarazione non è valida con riferimento alle operazioni d’acquisto da effettuarsi dal 1° marzo 2017. Pertanto, in relazione a tali operazioni è necessario presentare nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello;
- una dichiarazione d’intento utilizzando il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione è valida fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente, per la sola operazione o per le varie operazioni di acquisto anche se effettuate successivamente al 1° marzo 2017. In tale circostanza non va ripresentata la dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.
Nel caso in cui il soggetto esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza IVA per un ammontare che supera l’importo inserito nella dichiarazione d’intento già presentata, è necessario che quest’ultimo produca una nuova dichiarazione d’intento, indicando in essa l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto