Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra. Cosa prevede la normativa

Vanno fatte ogni due anni per gli ambienti a maggior rischio di incendio (es. quelli soggetti alla normativa sulla prevenzione incendi), nei cantieri e nei locali adibiti ad uso medico. Ogni cinque anni per tutti gli altri

L’obbligo della verifica periodica per gli impianti elettrici vige ormai dal 23/01/2002, ed è stato stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica 22/10/2001, n. 462.

Le verifiche periodiche, come pure quelle straordinarie (quando necessarie) possono essere effettuate dalle ULSS o ASL, dall’ARPA (nella Regione Veneto ARPAV) o da Organismi abilitati dal Ministero delle attività produttive (sviluppo).

 

Vanno effettuate per

Impianti elettrici di messa a terra

Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

 

Il soggetto obbligato all’attivazione delle verifiche è il datore di lavoro

L’obbligo in questione riguarda il datore di lavoro e interessa le aziende private e gli enti pubblici con presenza di dipendenti (come previsto anche dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro). Quindi vanno considerati come “dipendenti” a titolo esemplificativo, oltre ai lavoratori nel senso usuale del termine, anche gli stagisti, gli apprendisti, i soci lavoratori. 

Si evidenzia che anche il decreto legislativo n. 81/2008 (testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), stabilisce che “in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”.

 

Periodicità della verifica biennale

Negli impianti installati in luoghi con pericoli di esplosione e negli impianti installati in ambiente soggetti alla prevenzione incendi (CPI);

nei locali adibiti ad uso medico (es. ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici,…);

nei luoghi dove sono installati impianti elettrici temporanei (es. cantieri edili).

 

Periodicità della verifica quinquennale

In tutti gli altri casi

 

Verbale della verifica effettuata

L’esito dei controlli periodici deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

 

Verifiche a campione da parte di INAIL (ex ISPESL)

Inail effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e tramette le risultanze all’ULSS o ASL e all’ARPAV. Tali verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

 

Sanzioni

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la mancata verifica periodica. Stessa sanzione per la mancanza del verbale che testimoni l’avvenuta verifica periodica (o straordinaria) e per la mancata messa a disposizione dello stesso all’autorità di vigilanza.

 

Confartigianato Vicenza – FAIV e il servizio per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Contattando il settore sicurezza di Confartigianato Vicenza è possibile avere eventuali ulteriori informazioni, organizzare l’effettuazione della verifica periodica (previo apposito preventivo), che verrà realizzata per il tramite di un organismo abilitato riconosciuto dal Ministero delle attività produttive. 

Settore sicurezza – Tel. 0444 168430 – 0444 168420 – 0444 168486

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