Soggetti obbligati
Sono tenute al versamento delle tassa annuale sui libri sociali:
Sono, invece, esonerate le società cooperative e di mutua assicurazione, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili e le società di capitali fallite.
Importo dovuto
L’importo della tassa da versare varia in base all’ammontare del capitale sociale risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento, e pertanto per l’anno 2017 si dovrà fare riferimento al capitale sociale in essere al 1° gennaio 2017.
Eventuali variazioni del capitale sociale successive a tale data non avranno alcuna rilevanza.
Gli importi dovuti sono i seguenti:
La misura della tassa anche per il 2017 sarà di:
Versamento
Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro il giorno 16 marzo 2017, mediante modello F24, con codice tributo 7085 – anno 2017.
Le società costituite dopo il 1° gennaio 2017 devono versare la tassa annuale sui libri sociali esclusivamente mediante bollettino postale – conto corrente n. 6007, intestato a “Ufficio delle Entrate – Centro operativo di Pescara” ed esibire l’attestazione di pagamento all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della domanda di inizio attività.