PREMESSA
L’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014, ha modificato le procedure per l’iscrizione obbligatoria nell’archivio informativo VIES (VAT Information Exchange System) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.
Le novità introdotte dal predetto decreto consentono l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie e superano, di fatto, le difficoltà operative ed economiche lamentate dagli imprenditori, legate alla “sospensione della soggettività passiva”, introdotta con il provvedimento direttoriale 2010/188381, nei 30 giorni successivi la domanda di inclusione nel VIES.
Tale anomalia, non prevista, tra l’altro, da nessuna disposizione normativa, ha creato notevoli problemi a quelle imprese che, in assenza di iscrizione al VIES, hanno dovuto rinunciare, per 30 giorni, a porre in essere operazioni intracomunitarie pur in presenza di commesse.
La Confartigianato ha sempre evidenziato all’Amministrazione che il periodo di trenta giorni durante il quale veniva sospesa la soggettività passiva costituiva un ostacolo all’attività imprenditoriale non in linea, peraltro, con le disposizioni comunitarie.
Tale criticità è stata da subito rappresentata nelle sedi compententi, avviando un confronto che ha portato alla semplificazione contenuta nel decreto legislativo 175/2014 di cui si espongono i contenuti e le prospettive.
COS’E’ IL VIES
L’articolo 27, comma 1, lett. c) del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, in vigore dal 31 maggio 2010 ha demandato, ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione dei criteri e delle modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798. In sostanza, i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (ovvero prestazioni di servizi generiche di cui all’art.7-ter scambiate con soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Stati UE), devono dichiararne preventivamente la volontà all’Agenzia delle Entrate, con specifica richiesta, al fine di essere inseriti nell’archivio Vies (Vat information exchange system).
Il successivo provvedimento direttoriale 2010/188381 del 29 dicembre 2010, ha stabilito che l’inclusione della partita IVA nell’archivio informatico avviene allo scadere del trentesimo giorno dalla manifestazione di volontà da parte del soggetto di porre in essere operazioni intracomunitarie, salvo diniego da parte dell’Agenzia intervenuto nel frattempo.
Durante tale periodo è sospesa la soggettività IVA ad effettuare operazioni intracomunitarie, come chiarito nella circolare n. 39/E dell’1/8/2011 (e confermata con risoluzione n. 42 del 27 aprile 2012), con la conseguenza che le eventuali operazioni effettuate prima dell’inserimento nell’elenco VIES sono considerate operazioni interne e ne seguono il relativo regime fiscale.
TERMINI DI DECORRENZA PER TIPOLOGIA DI OPERAZIONI ANTE ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI |
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TERMINI |
TIPOLOGIA DI OPERAZIONI |
Fino al 30° giorno successivo alla richiesta di iscrizione al VIES |
Solo operazioni nazionali |
Dopo il 31° giorno (salvo provvedimento di diniego) |
Operazioni nazionali ed intracomunitarie |
Tale archivio, istituito con finalità antifrode, è una banca dati, gestita a livello europeo, contenente le partite Iva di tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, e che effettuano transazioni intracomunitarie, compresi, ad esempio:
Risulta opportuno evidenziare che anche i soggetti non residenti, che presentano l’identificazione diretta ai fini Iva (modello Anr), possono esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, così come quelli identificati tramite nomina di un rappresentante fiscale a norma dell’art.17, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972.
La modalità di iscrizione al VIES cambia a seconda che il soggetto sia o meno già titolare di partita Iva, pertanto:
Dal punto di vista sanzionatorio, l’applicazione del regime delle operazioni intracomunitarie, in assenza dell’iscrizione al VIES, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 per le violazioni in materia di fatturazione.
LE NUOVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL VIES
Le disposizioni contenute nel predetto articolo 22 del D.L. n. 175/2014 prevedono la sostituzione del comma 7-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 e consentono, previa opzione, a tutti i contribuenti di operare in ambito comunitario a decorrere dalla data di attribuzione della partita IVA, se viene manifestata l’opzione, ovvero da quella della richiesta se successiva all’apertura della partita IVA.
Le modifiche normative consentono, quindi, l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie secondo modalità operative che sono state definite dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2014/159941 del 15 dicembre 2014. In particolare, una volta espressa la facoltà di iscrizione al VIES il contribuente non deve attendere i predetti 30 giorni che l’Amministrazione si riservava per l’effettuazione di particolari verifiche sulla posizione del contribuente.procedure di iscrizione al VIES.
Il Provvedimento precisa le modalità di iscrizione al VIES che variano a seconda che il soggetto sia o meno già titolare di partita Iva, pertanto:
se il soggetto non è ancora titolare di partita Iva, la richiesta di iscrizione al VIES viene effettuata con la presentazione della dichiarazione di inizio attività, mediante la compilazione del campo “Operazioni intracomunitarie del Quadro I dei modelli AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi) o AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche). Gli enti non commerciali non soggetti Iva esprimono l’opzione selezionando la casella “C” del quadro A del modello AA7;
se il soggetto è già titolare di partita IVA (compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) l’iscrizione all’archivio VIES può avvenire unicamente utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Tale metodologia può essere utilizzata anche per comunicare, la volontà di retrocedere da tale opzione. I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono obbligati a consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
Il Provvedimento ha precisato, inoltre, che i soggetti passivi che nei trenta giorni antecedenti la data del provvedimento abbiano presentato istanza di inclusione e per i quali non sia già stato emanato un provvedimento di diniego, sono inclusi in banca dati a decorrere dalla predetta data.
Le disposizioni introdotte abrogano, anche, il comma 7-ter dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis. Analogamente, è disposta l’abrogazione del successivo comma 15-quater, in base al quale con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Le nuove disposizioni attribuiscono all’Agenzia delle entrate la possibilità di escludere un soggetto dal VIES (previo invio di apposita comunicazione) nel caso in cui il soggetto non abbia effettuato operazioni intracomunitarie e di conseguenza non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi. Tale disposizione, come chiarito dal Provvedimento, si applica a coloro che successivamente al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 2014) non presentino, per quattro trimestri consecutivi, alcun elenco riepilogativo.
L’Amministrazione mantiene il compito di verificare che i dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti.
I predetti controlli sui soggetti Iva inclusi nella banca dati avvengono solo a iscrizione già operativa e non sono più propedeutici all’avvio delle operazioni intracomunitarie.
In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva Iva e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
L’esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un’apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.
IL FAVOR REI
Resta da chiarire quali siano gli effetti delle modifiche normative in relazione alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto. Si pone, quindi, per queste novità il tema dell'applicabilità del principio del «favor rei» di cui all'articolo 3 del Dlgs 472/97. Il comma 2 di tale ultima norma sancisce che, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile mentre il comma 3 prevede che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, fatti salvi i casi in cui il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Secondo le indicazioni della circolare 180/E/1998, la disposizione al comma 2 trova applicazione non solo nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, ma anche nell'ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria. Si ritiene che alla fattispecie in oggetto sia applicabile il principio del favor rei e al riguardo è stato richiesto un chiarimento ufficiale all’Agenzia delle entrate.