L’autocertificazione sarà valida fino al terzo mese successivo all’entrata in vigore del decreto che definirà le norme standardizzate per la realizzazione del documento di valutazione dei rischi. Comunque non oltre il 31/12/2012
Il Veneto stabilisce la garanzia per l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto
Le istruzioni tecniche si applicano a tutti gli interventi edilizi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente al 22/09/2009