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In merito va ricordato che già con il comunicato stampa del 26 settembre scorso l’Agenzia sembrava aver ampliato l’obbligo di comunicazione anche agli operatori commer-ciali che svolgono attività di locazione e noleggio, preci-sando che detto obbligo si riferisce ai contratti relativi ad autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobili, etc. Rispetto ai contenuti del citato comunicato stampa, dal provvedimento del 21 novembre si desume che nessun obbligo di comunicazione concerne le locazioni immobi-liari tranne che per le società di leasing relativamente alle locazioni fnanziarie dei citati beni.
Vale la pena ricordare, come indicato nelle premesse all’ori-ginario Provvedimento del 5 agosto 2011, che l’adempi-mento si inserisce nel più generale contesto del monito-raggio delle operazioni rilevanti ai fni IVA di importo su-periore a 3.000/3.600 euro (cosiddetto “spesometro”). In tal senso, infatti, vengono escluse dallo “spesometro” le operazioni monitorate dall’adempimento in parola. Si evi-denzia, però, che mentre con il cosiddetto “spesometro”, sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fni IVA , di importo almeno pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA, se soggette all’obbligo di emissione del-la fattura, ovvero 3.600 euro, se non soggette all’obbligo di emissione della fattura (per l’anno 2010, tuttavia, l’ob-bligo è limitato alle operazioni per le quali sussiste l’ob-bligo di emissione della fattura, di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA), nella comunicazione in di-scorso, devono essere indicate le informazioni riguardanti operazioni relative ai leasing, locazione e noleggi, anche se di importo inferiore a 3.000 euro (ovvero 25.000 per l’anno 2010).
A fronte dell’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 (“assor-bito” dalla comunicazione in questione), il provvedimento stabilisce che nella comunicazione all’Anagrafe tributaria devono includersi (in quanto assorbite) anche operazioni diverse dai contratti di leasing, locazione e noleggio, pur-ché ovviamente sopra “soglia”. Mentre per i citati ultimi contratti, come già detto, scatta l’obbligo di comunicazione indipendentemente dall’importo.
Il Provvedimento reca la modifca, altresì, del termine di presentazione della comunicazione relativa ai dati dei con-tratti di leasing, locazione e noleggio in essere nel 2009 e 2010 , per i quali il termine originario del 31 dicembre 2011, previsto dal provvedimento del 5 agosto 2011, è stato ora posticipato al 31 gennaio 2012.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il software per la compilazione della comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010.
FISCO
4 Regime dei minimi: dal 1° gennaio si cambia.
Con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati il 22 dicembre , sono state diffuse le disposizioni attuative del regime dei minimi alla luce delle modifche introdotte dall’art. 27 del D.L. 98/2011.
Con un primo provvedimento viene disciplinato il regime fscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavo-ratori in mobilità (nuovi minimi), previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 27 del D.L. 98/2011 sancendo che, per quan-to non espressamente previsto dal Provvedimento stesso, ove compatibile, restano applicabili le norme che discipli-nano i “vecchi minimi” (commi da 96 a 117 della Legge 244/2007 e D.M. 2 gennaio 2008). Vengono confermati i requisiti per l’accesso:
- inizio dell’attività dopo il 31 dicembre 2007 o dal 1° gennaio 2012 (avendo riguardo, allo svolgimento effet-tivo dell’attività e non alla mera apertura della partita IVA);
- possesso dei requisiti “tradizionali” dei minimi e di quelli nuovi previsti dal comma 2 dell’art. 27 ( novità dell’atti-
vità; non mera prosecuzione di attività precedente svol-ta , fatto salvo il caso in cui il contribuente abbia perso il lavoro o sia in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà).
I soggetti in possesso dei predetti requisiti che hanno in-trapreso un’attività d’impresa, arte o professione successi-vamente al 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per quello delle nuove iniziative produttive possono accedere al regime fscale di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quin-quennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compi-mento del trentacinquesimo anno di età.
La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verifcarsi di un motivo di esclusione, comporta l’ impos-sibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.
Il Provvedimento, opportunamente, precisa che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fne i contribuenti rilasciano un’apposita di-chiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Con un secondo provvedimento, viene regolato il regime semplifcato applicabile agli “ex minimi”, di cui al comma 3 dell’art. 27 del D.L. 98/2011 per i soggetti che:
- non possono benefciare del regime fscale di vantaggio perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 27;
- fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decor-renza dei termini di applicazione (periodo d’inizio atti-vità e i quattro successivi, compimento del 35° anno di età).
I contribuenti che si avvalgono di tale regime, pur determi-nando il reddito con i criteri previsti per i semplifcati , sono
esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fni delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a se-guito di richiesta dell’Amministrazione fnanziaria, forni-scano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari; - liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’ac-conto annuale ai fni IVA;
- presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.
Viene, inoltre, confermato l’assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili e la determinazione del reddito secondo la disciplina ordinaria prevista dal TUIR (artt. 54 e 66).
A breve sul tema seguirà apposito approfondimento.
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INNOVAZIONE
1 Agevolazioni regionali a sostegno degli
investimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete: fondo di rotazione.
La Giunta regionale con delibera n. 1951 del 22/11/2011 ha deliberato l’impegno di euro 1.648.542,50.
E’ un impegno di spesa a favore di Veneto Sviluppo spa per l’attuazione delle agevolazioni a sostegno degli inve-stimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie im-prese venete, previste dai Fondi di Rotazione generali, me-diante l’utilizzo di provvista fnanziaria riveniente da Banca Europea degli Investimenti (Bei). La spesa impegnata è di euro 1.648.542,50.
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InformaImpresa 8 Venerdì 13 gennaio 2012
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