InformaImpresa 01 - 2014 - page 27

fideiussione.
Modalità di rendicontazione
ed erogazione del contributo
Ai fini dell’erogazione del contributo l’impresa deve far
pervenire alla Sede INAIL territorialmente competente,
a pena di esclusione, la documentazione specificata
nella colonna 4 degli allegati 1, 2 o 3 dell’avviso pub-
blico INAIL, entro il termine perentorio di 12 mesi dalla
realizzazione del progetto (vedere art. 19 dell’avviso
pubblico INAIL) e con le modalità previste nell’avviso
stesso. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà
valida la data di invio del messaggio di posta elettronica
certificata con il quale si inoltra la documentazione. Per
data dell’invio si intende la data di presa in carico del
gestore di posta elettronica certificata del mittente.
La verifica della documentazione attestante la realizza-
zione del progetto (fatture, ricevute ecc.) sarà completata
entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i
quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede
INAIL territorialmente competente comunicherà il prov-
vedimento relativo all’esito di tale verifica all’impresa
richiedente. La Sede INAIL territorialmente competente,
qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documen-
ti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei
documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente
Avviso pubblico, invita l’impresa ad integrare la docu-
mentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa
non provveda ad ottemperare a quanto richiesto entro il
termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data
di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di
ammissione verrà revocato.
I termini di conclusione del procedimento sono sospesi
dalla data di spedizione della richiesta di integrazione
documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento
dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque,
per non più di venti giorni.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INAIL disporrà
quanto necessario per l’erogazione del contributo. In
caso di esito negativo le imprese il cui contributo sia
stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente,
potranno presentare osservazioni tramite posta elet-
tronica certificata entro 10 giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione, chiedendo il riesame.
I termini sono sospesi dalla data di spedizione del prov-
vedimento di non concessione del contributo, anche solo
parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni
e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest’ultimo
caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta
giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.
La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa
l’esito della valutazione delle osservazioni presentate
nonché della conseguente erogazione, non erogazione
o parziale erogazione del contributo.
Realizzazione del progetto
Il progetto deve essere realizzato conformemente a
quanto descritto in sede di domanda ed ammesso al
contributo. Qualora in fase di rendicontazione si riscon-
trasse incompleta o parziale realizzazione del progetto,
il contributo verrà erogato solo a condizione che:
- per i “progetti di investimento”sia assicurata la coeren-
za dell’intervento realizzato al fattore di rischio/causa
di infortunio rispetto alla quale si è fatto riferimento
all’atto della richiesta del finanziamento;
- per i “modelli organizzativi” sia assicurata la completa
rispondenza alla tipologia di modello che si è chiesto
di realizzare;
- per la “sostituzione/adeguamento di attrezzature di
lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settem-
bre 1996” sia assicurata la coerenza dell’intervento
realizzato al progetto ammesso al finanziamento.
La mancata realizzazione del progetto comporta la resti-
tuzione di quanto eventualmente anticipato all’impresa
anche con escussione della polizza fideiussoria. L’impor-
to del contributo indicato nella lettera di ammissione
resterà invariato anche qualora la spesa finale documen-
tata risultasse superiore a quella preventivata; qualora
invece la spesa finale documentata risultasse inferiore
all’importo preventivato, fermo restando quanto indicato
nel secondo capoverso del presente articolo, si procederà
al rimborso nei limiti del solo importo documentato,
nella misura del 65%.
Obblighi dei soggetti beneficiari
Oltre a quanto specificato nei precedenti capitoli, i sog-
getti beneficiari sono tenuti a:
a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni
di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria
dell’impresa richiedente;
b)curare la conservazione della documentazione am-
ministrativa, tecnica, contabile relativa al contributo,
separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per
i cinque anni successivi alla data di erogazione della
rata di saldo del contributo;
c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o
realizzati nell’ambito del progetto prima dei due anni
successivi alla data di erogazione del saldo;
d)mantenere il modello organizzativo di cui alla tipolo-
gia 2 (vedere l’allegato 2 dell’avviso pubblico INAIL)
per i tre anni successivi alla data di erogazione del
saldo del contributo. In caso di certificazione la stessa
va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data
della certificazione;
e) in caso di cessione d’azienda, trasferire al soggetto
subentrante le obbligazioni derivate dalla concessione
del contributo, inviandone notizia all’INAIL;
f) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi
al presente finanziamento dovranno essere registrati
sul conto corrente bancario o postale riconducibile alla
sola impresa indicato in sede di domanda on line ed
oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede INAIL
competente in caso di variazione nonché effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
Verifiche successive all’erogazione del contributo
L’INAIL si riserva di effettuare, mediante la consultazione
diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti ed
anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune
sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte
dall’impresa e sulla conformità dell’intervento eseguito
rispetto a quanto progettato. I soggetti beneficiari sono
tenuti a consentire al personale INAIL incaricato, l’ac-
cesso ed i controlli relativi all’esecuzione del progetto
oggetto del contributo, nonché alla relativa documen-
tazione amministrativa, tecnica, contabile.
Revoche
La Sede INAIL territorialmente competente procederà
alla revoca del contributo in caso di accertamento di
inosservanze delle disposizioni previste dall’avviso
pubblico INAIL, o il venir meno, per fatti imputabili al
richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti deter-
minanti per la concessione del contributo. La revoca del
contributo determinerà l’avvio della procedura di recupe-
ro dell’importo erogato, maggiorato dei relativi interessi
al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del
mandato di pagamento del contributo.
Comunicazioni tra INAIL e imprese
Tutte le comunicazioni per le Imprese saranno inviate
da INAIL all’indirizzo di posta elettronica certificata
che l’impresa avrà indicato in fase di domanda on line.
E’ consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al
proprio indirizzo PEC, la domiciliazione di tale corrispon-
denza presso l’indirizzo di posta elettronica certificata
di associazione datoriale o di altro intermediario. L’im-
presa pertanto è tenuta a comunicare tempestivamente
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