comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis.La formazione di cui al comma 7 può essere ef-
fettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o pres-
so le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono
avvalersi dei percorsi formativi appositamente de-
finiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione in-
cendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi
di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di ge-
stione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata
e specifica formazione e un aggiornamento periodi-
co; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di
cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trova-
re applicazione le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pub-
blicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta uf-
ficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’artico-
lo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esi-
stenti negli ambiti in cui esercita la propria rappre-
sentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici del-
la formazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti con-
tenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute
e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei
lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata
minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui
rischi specifici presenti in azienda e le conseguen-
ti misure di prevenzione e protezione adottate, con
verifica di apprendimento. La contrattazione collet-
tiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può es-
sere inferiore a 4 ore annue per le imprese che oc-
cupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per
le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rap-
presentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavo-
ro, durante l’orario di lavoro e non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmen-
te comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze ne-
cessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, es-
sa avviene previa verifica della comprensione e co-
noscenza della lingua veicolare utilizzata nel per-
corso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimen-
to delle attività di formazione di cui al presente de-
creto sono registrate nel libretto formativo del cit-
tadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10/09/2003, n. 276, e successi-
ve modificazione, se concretamente disponibile in
quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposi-
zioni. Il contenuto del libretto formativo è conside-
rato dal datore di lavoro ai fini della programmazio-
ne della formazione e di esso gli organi di vigilanza
tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di
cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamen-
to, previsti dal presente decreto legislativo per diri-
genti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è
riconosciuto il credito formativo per la durata e per
i contenuti della formazione e dell’aggiornamento
corrispondenti erogati.
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i
modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza perma-
nente i modelli per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo
6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a
rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dall’articolo 37,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli at-
testati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza
sul lavoro.
Per approfondimenti consultare il file:-
Download Nota
protocollare Ministero Lavoro n. 37-20791-2013.pdf
alla notizia 1256 su
SICUREZZA
5 SPISAL di VICENZA e Autofficine: analisi
sull’iniziativa effettuata dal 2011 al 2013.
Questionario e conseguenti sopralluoghi
ispettivi.
Luci e ombre vengono evidenziati dall’analisi conclusiva,
predisposta dallo SPISAL di Vicenza, a seguito dell’impor-
tante iniziativa promossa per il comparto dell’autofficina.
Nell’ultimo periodo del 2011 e fino al 2013, lo SPISAL
di Vicenza ha avviato un’azione di prevenzione e con-
trollo, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di la-
voro, nel comparto delle autofficine. L’azione si è strut-
turata sostanzialmente in alcune fasi:
- invio alle autofficine di un manuale specifico in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro
- invio alle autofficine di un questionario da restituire
compilato allo Spisal entro 30 giorni dal ricevimento
dello stesso. Il questionario era strutturato con più
domande riguardanti:
- domande in merito all’igiene e sicurezza nelle di-
verse fasi del lavoro
- domande in merito alla formazione
- domande in merito alla valutazione dei rischi
- sopraluogo per la verifica effettiva delle condizioni
di igiene e sicurezza per ciascuna azienda.
Confartigianato prima dell’avvio dell’iniziativa si è in-
contrata più volte con i tecnici dello SPISAL di Vicenza,
InformaImpresa
29
Venerdì
10
gennaio
2014