InformaImpresa 01 - 2014 - page 28

all’INAIL ogni variazione del proprio indirizzo PEC per
tutta la durata del progetto e comunque fino all’eroga-
zione del contributo.
L’impresa si assume la responsabilità della validità, in
conformità alla normativa vigente, dell’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata indicato in sede di inserimento
della domanda nonché a seguito di variazioni; pertan-
to l’INAIL non risponderà in nessun caso per mancati
recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni
ad indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non
corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di
Posta Elettronica Certificata.
La documentazione di cui agli articoli 16, 17 e 20 del
avviso pubblico potrà essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata della Sede INAIL di competenza
secondo le prescrizioni riportate all’articolo 25 dell’av-
viso pubblico INAIL.
Punti di contatto
Per informazioni ed assistenza sull’avviso pubblico è
possibile fare riferimento al Contact Center tramite il
numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre
per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06
164164 (a pagamento in base al piano tariffario del
gestore telefonico del chiamante). All’INAIL i chiarimenti
e informazioni sull’avviso possono essere richiesti entro
e non oltre il termine delle ore 12,00 del 31 marzo
2014.
Riepilogo delle principali scadenze
21/01/2014
Apertura della procedura informatica per
la compilazione delle domande
08/04/2014
Chiusura della procura informatica per la
compilazione delle domande
10/04/2014
Acquisizione codice identificativo per
l’inoltro on line
30/04/2014
Comunicazione relativa alle date dell’inol-
tro on line
Infine per gli interessati si rimanda all’attenta lettura
dell’avviso pubblico dell’INAIL presente nel sito di tale
ente (
).
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore
Sicurezza della Confartigianato di Vicenza.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download AVVISO ISI 2013 VENETO.pdf
alla notizia 1266 su
SICUREZZA
4 Formazione dei lavoratori: il trasferimento
di reparto prevede l’integrazione della
formazione per la sicurezza sul lavoro solo se
ci sono nuovi rischi.
Il Ministero del lavoro precisa che la necessità di integra-
re la formazione del lavoratore nella stessa azienda, va
valutata sulla base della prestazione di lavoro nel nuovo
servizio che potrebbe esporlo a rischi per i quali non era
formato.
Con la nota 37/20791, il Ministero del lavoro preci-
sa che il trasferimento del lavoratore nell’ambito del-
la stessa azienda non comporta necessariamente una
nuova formazione ai fini della sicurezza e salute sul
lavoro. Nella sostanza il Ministero non fa altro che raf-
forzare quello che ai più appariva già chiaro, ovvero,
che l’obbligo di integrazione della formazione si carat-
terizza per una sostanziale variazione dei rischi cui po-
trebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo
trasferimento ad un nuovo servizio o reparto con cam-
bio di mansione.
La necessità di integrare la formazione del lavoratore
in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa
azienda andrà valutata in considerazione della presta-
zione di lavoro nel nuovo servizio al quale è trasferito,
che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non
è stato precedentemente formato.
Nella sostanza, qualora il lavoratore, pur mantenendo
la medesima qualifica, venga destinato a mansioni di-
verse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere
sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui,
invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/
ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le
stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare
l’opportunità di programmare gli eventuali aggiorna-
menti formativi necessari tenendo conto, anche sulla
scorta del documento di valutazione dei rischi, della
sussistenza di effettive e concrete esigenze di adegua-
mento formativo del dipendente.
Decreto legislativo 09/04/2008 - Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle co-
noscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti
e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigi-
lanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della
formazione di cui al comma 1 sono definiti median-
te accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano adottato, previa con-
sultazione delle parti sociali, entro il termine di do-
dici mesi dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun la-
voratore riceva una formazione sufficiente ed ade-
guata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in ma-
teria, la formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento spe-
cifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’ini-
zio dell’utilizzazione qualora si tratti di sommini-
strazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esper-
ta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresen-
tanti deve essere periodicamente ripetuta in rela-
zione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datori di
lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un ag-
giornamento periodico in relazione ai propri compi-
ti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I con-
tenuti della formazione di cui al presente comma
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