5 - 
              
            
            
              
                ADDIZIONALE FONDO
              
            
            
              
                PER LE VITTIME DELL’AMIANTO
              
            
            
              Con determina del Presidente INAIL n. 100 del
            
            
              23/10/2012 (il relativo Decreto ministeriale è in
            
            
              corso di emanazione), l’addizionale a carico del-
            
            
              le imprese è stata fissata nella misura dell’1,08%,
            
            
              da applicare sia alla regolazione 2012, sia alla rata
            
            
              2013.
            
            
              L’addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai
            
            
              premi ordinari e silicosi/asbestosi dovuti sulle retri-
            
            
              buzioni afferenti le voci di tariffa espressamente in-
            
            
              dicate nel Regolamento, ossia:
            
            
              - Gestione Artigianato: 3630, 4100, 6111, 6112,
            
            
              6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581,
            
            
              7271, 7272, 9200
            
            
              - Gestione Industria: 3620, 4110, 6111, 6112,
            
            
              6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581,
            
            
              7271, 7272, 7273, 9220
            
            
              - Gestione Terziario: 3620, 4100, 6100, 6211, 6310,
            
            
              6410, 6420, 6581, 7200, 9220
            
            
              - Gestione altre Attività: 3620, 4100, 6100, 7100.
            
            
              
                6 - 
              
            
            
              
                RATEIZZAZIONE DEL PREMIO
              
            
            
              
                (L. 449/97 ART. 59, COM.19
              
            
            
              
                E L. 144/99 ART. 55, COM.5)
              
            
            
              Ai sensi della normativa in titolo, esiste la possibiltà
            
            
              di pagare sia la rata anticipata 2013 che la regola-
            
            
              zione 2012 in quattro rate la prima delle quali con
            
            
              scadenza 18 febbraio.
            
            
              Nel modello 1031 esiste il campo per l’indicazione
            
            
              della scelta effettuata dall’utente. Il datore di lavoro
            
            
              dovrà manifestare la volontà di avvalersi del beneficio
            
            
              della rateazione, barrando la casella “SI’”.
            
            
              Per le rate successive alla prima, le scadenze sono
            
            
              confermate, per la seconda rata al 16 maggio, per
            
            
              la terza rata al 20 agosto e per la quarta rata al 18
            
            
              novembre. Per il calcolo dei versamenti successivi
            
            
              al primo, si dovrà applicare, in via provvisoria gli
            
            
              interessi in misura pari al tasso legale in vigore alla
            
            
              data del versamento.
            
            
              Il tasso di interesse da applicare alla 2ª, 3ª e 4ª rata
            
            
              è stato fissato dal Ministero dell’Economia e delle
            
            
              Finanze della misura del 3,11%.
            
            
              Coefficienti:
            
            
              16 maggio 2013 
            
            
              0,00741288
            
            
              20 agosto 2013  
            
            
              0,01525178
            
            
              18 novembre 2013  
            
            
              0,02309068
            
            
              A decorrere dall’autoliquidazione 2007/2008 l’INAIL
            
            
              ha fatto in modo di considerare valida anche per
            
            
              gli anni successivi la manifestazione di volontà già
            
            
              espressa una prima volta, in relazione alla modalità
            
            
              di rateazione del versamento del premio dovuto a
            
            
              titolo di autoliquidazione.
            
            
              
                L’Istituto ha quindi previsto che:
              
            
            
              
                - qualora il datore di lavoro già si avvalesse della
              
            
            
              
                rateazione del premio, avendolo a suo tempo di-
              
            
            
              
                chiarato in sede di autoliquidazione 2011/2012
              
            
            
              
                e voglia continuare a farlo, non dovrà più barrare
              
            
            
              
                la casella “SI’” nel modello 1031;
              
            
            
              
                - nel caso in cui l’azienda voglia avvalersi per la prima
              
            
            
              
                volta della rateazione, dovrà barrare la casella “SI’”
              
            
            
              
                nel modello 1031;
              
            
            
              
                - il datore di lavoro che non intende più pagare in
              
            
            
              
                quattro rate, deve manifestare tale volontà barran-
              
            
            
              
                do la casella NO del modello 1031. Se non si barra
              
            
            
              
                alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella
              
            
            
              
                passata autoliquidazione.
              
            
            
              
                7 - 
              
            
            
              
                GUIDA ALLA COMPILAZIONE
              
            
            
              
                DEL MODELLO 1031
              
            
            
              
                PER AZIENDE CON DIPENDENTI
              
            
            
              
                ATTENZIONE
              
            
            
              E’ prevista, come di consueto, la possibilità di indicare
            
            
              le retribuzioni erogate nei periodi dell’anno in conse-
            
            
              guenza di eventuali riclassificazioni dell’attività.
            
            
              In caso di due o più periodi classificativi, i campi
            
            
              “DAL” (gg/mm) e “AL” (gg/mm) sono prestampati con
            
            
              l’indicazione della data di inizio e di fine di ciascun
            
            
              periodo.
            
            
              
                
                  Contratti di formazione
                
              
            
            
              Nel campo “DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL
            
            
              100%” va indicata la somma delle retribuzioni com-
            
            
              plessivamente erogate ai dipendenti assunti con CFL
            
            
              che godono di esenzione totale del premio.
            
            
              
                
                  Retribuzione del personale esposto
                
              
            
            
              
                
                  al rischio di silicosi/asbestosi
                
              
            
            
              Vanno indicate, solo per le aziende soggette al ri-
            
            
              schio di silicosi, le specifiche retribuzioni erogate ai
            
            
              dipendenti soggetti al rischio silicotigeno. Si ricorda
            
            
              che le norme vigenti prevedono l’applicazione di un
            
            
              tasso calcolato per incidenza.
            
            
              
                
                  Codice fiscale/Partita Iva - Ragione sociale
                
              
            
            
              Il codice fiscale, alfanumerico o numerico, è già pre-
            
            
              stampato se presente negli archivi INAIL.
            
            
              Se non risulta prestampato o se il dato prestampato
            
            
              fosse errato, si deve inviare apposita comunicazione
            
            
              di variazione alla sede INAIL competente astenendosi
            
            
              dal compilare tale campo.
            
            
              Si deve adottare lo stesso procedimento e cioè l’invio
            
            
              di una apposita comunicazione di variazione, qualora
            
            
              la ragione sociale stampata non fosse corretta.
            
            
              
                
                  Rateazione rata anticipata L. 449/97 (art. 59, comma
                
              
            
            
              
                
                  19) e L. 144/99 (art. 55 comma 5)
                
              
            
            
              Barrare il campo “SI’” se si vuole accedere alla rate-
            
            
              azione della rata anticipata e della regolazione del
            
            
              premio (vedi anche paragrafo precedente).
            
            
              
                
                  Per tutte le aziende
                
              
            
            
              Entro il 18 febbraio 2013:
            
            
              - pagare il conguaglio dovuto per regolazione 2012
            
            
              e rata anticipata 2013 comprensivo dei premi e dei
            
            
              contributi associativi tramite Modello F24.
            
            
              
                
                  Posizioni assicurative aperte che non hanno ricevuto né
                
              
            
            
              
                
                  il primo certificato assicurativo né il modello 1031
                
              
            
            
              Le sedi INAIL di Vicenza e Bassano informano che
            
            
              per le posizioni assicurative aperte verso fine anno è
            
            
              probabile che non si riceva il Modello 1031.
            
            
              In questi casi non va predisposta l’autoliquidazione
            
            
              con scadenza 18 febbraio 2013, in quanto l’Istituto
            
            
              invierà il Modello 1031 a giugno 2013.
            
            
              Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale
            
            
              per l’autoliquidazione 2012/13 in scadenza a giugno,
            
            
              fermo restando che il 17 giugno 2013 deve essere
            
            
              stato effettuato il versamento del 50% di quanto
            
            
              dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi
            
            
              della terza e quarta rata scadenti il 20 agosto e 18
            
            
              novembre, sono:
            
            
              
                Scadenze rate  
              
            
            
              
                Coefficienti
              
            
            
              
                20 agosto 2013  
              
            
            
              
                0,00511233
              
            
            
              
                18 novembre 2013  
              
            
            
              
                0,01295123
              
            
            
              
                
                  Posizioni cessate nel corso dell’anno
                
              
            
            
              Sia il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni
            
            
              che l’autoliquidazione del premio per regolazione
            
            
              ed il relativo pagamento, devono essere effettuati
            
            
              entro il 16 del secondo mese successivo a quello di
            
            
              cessazione dell’attività assicurata.
            
            
              BASI DI CALCOLO
            
            
              
                - Premio Infortuni
              
            
            
              InformaImpresa
            
            
              
                19
              
            
            
              Venerdì
            
            
              
                25
              
            
            
              gennaio
            
            
              
                2013