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ADDIZIONALE FONDO
PER LE VITTIME DELL’AMIANTO
Con determina del Presidente INAIL n. 100 del
23/10/2012 (il relativo Decreto ministeriale è in
corso di emanazione), l’addizionale a carico del-
le imprese è stata fissata nella misura dell’1,08%,
da applicare sia alla regolazione 2012, sia alla rata
2013.
L’addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai
premi ordinari e silicosi/asbestosi dovuti sulle retri-
buzioni afferenti le voci di tariffa espressamente in-
dicate nel Regolamento, ossia:
- Gestione Artigianato: 3630, 4100, 6111, 6112,
6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581,
7271, 7272, 9200
- Gestione Industria: 3620, 4110, 6111, 6112,
6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581,
7271, 7272, 7273, 9220
- Gestione Terziario: 3620, 4100, 6100, 6211, 6310,
6410, 6420, 6581, 7200, 9220
- Gestione altre Attività: 3620, 4100, 6100, 7100.
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RATEIZZAZIONE DEL PREMIO
(L. 449/97 ART. 59, COM.19
E L. 144/99 ART. 55, COM.5)
Ai sensi della normativa in titolo, esiste la possibiltà
di pagare sia la rata anticipata 2013 che la regola-
zione 2012 in quattro rate la prima delle quali con
scadenza 18 febbraio.
Nel modello 1031 esiste il campo per l’indicazione
della scelta effettuata dall’utente. Il datore di lavoro
dovrà manifestare la volontà di avvalersi del beneficio
della rateazione, barrando la casella “SI’”.
Per le rate successive alla prima, le scadenze sono
confermate, per la seconda rata al 16 maggio, per
la terza rata al 20 agosto e per la quarta rata al 18
novembre. Per il calcolo dei versamenti successivi
al primo, si dovrà applicare, in via provvisoria gli
interessi in misura pari al tasso legale in vigore alla
data del versamento.
Il tasso di interesse da applicare alla 2ª, 3ª e 4ª rata
è stato fissato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze della misura del 3,11%.
Coefficienti:
16 maggio 2013
0,00741288
20 agosto 2013
0,01525178
18 novembre 2013
0,02309068
A decorrere dall’autoliquidazione 2007/2008 l’INAIL
ha fatto in modo di considerare valida anche per
gli anni successivi la manifestazione di volontà già
espressa una prima volta, in relazione alla modalità
di rateazione del versamento del premio dovuto a
titolo di autoliquidazione.
L’Istituto ha quindi previsto che:
- qualora il datore di lavoro già si avvalesse della
rateazione del premio, avendolo a suo tempo di-
chiarato in sede di autoliquidazione 2011/2012
e voglia continuare a farlo, non dovrà più barrare
la casella “SI’” nel modello 1031;
- nel caso in cui l’azienda voglia avvalersi per la prima
volta della rateazione, dovrà barrare la casella “SI’”
nel modello 1031;
- il datore di lavoro che non intende più pagare in
quattro rate, deve manifestare tale volontà barran-
do la casella NO del modello 1031. Se non si barra
alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella
passata autoliquidazione.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODELLO 1031
PER AZIENDE CON DIPENDENTI
ATTENZIONE
E’ prevista, come di consueto, la possibilità di indicare
le retribuzioni erogate nei periodi dell’anno in conse-
guenza di eventuali riclassificazioni dell’attività.
In caso di due o più periodi classificativi, i campi
“DAL” (gg/mm) e “AL” (gg/mm) sono prestampati con
l’indicazione della data di inizio e di fine di ciascun
periodo.
Contratti di formazione
Nel campo “DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL
100%” va indicata la somma delle retribuzioni com-
plessivamente erogate ai dipendenti assunti con CFL
che godono di esenzione totale del premio.
Retribuzione del personale esposto
al rischio di silicosi/asbestosi
Vanno indicate, solo per le aziende soggette al ri-
schio di silicosi, le specifiche retribuzioni erogate ai
dipendenti soggetti al rischio silicotigeno. Si ricorda
che le norme vigenti prevedono l’applicazione di un
tasso calcolato per incidenza.
Codice fiscale/Partita Iva - Ragione sociale
Il codice fiscale, alfanumerico o numerico, è già pre-
stampato se presente negli archivi INAIL.
Se non risulta prestampato o se il dato prestampato
fosse errato, si deve inviare apposita comunicazione
di variazione alla sede INAIL competente astenendosi
dal compilare tale campo.
Si deve adottare lo stesso procedimento e cioè l’invio
di una apposita comunicazione di variazione, qualora
la ragione sociale stampata non fosse corretta.
Rateazione rata anticipata L. 449/97 (art. 59, comma
19) e L. 144/99 (art. 55 comma 5)
Barrare il campo “SI’” se si vuole accedere alla rate-
azione della rata anticipata e della regolazione del
premio (vedi anche paragrafo precedente).
Per tutte le aziende
Entro il 18 febbraio 2013:
- pagare il conguaglio dovuto per regolazione 2012
e rata anticipata 2013 comprensivo dei premi e dei
contributi associativi tramite Modello F24.
Posizioni assicurative aperte che non hanno ricevuto né
il primo certificato assicurativo né il modello 1031
Le sedi INAIL di Vicenza e Bassano informano che
per le posizioni assicurative aperte verso fine anno è
probabile che non si riceva il Modello 1031.
In questi casi non va predisposta l’autoliquidazione
con scadenza 18 febbraio 2013, in quanto l’Istituto
invierà il Modello 1031 a giugno 2013.
Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale
per l’autoliquidazione 2012/13 in scadenza a giugno,
fermo restando che il 17 giugno 2013 deve essere
stato effettuato il versamento del 50% di quanto
dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi
della terza e quarta rata scadenti il 20 agosto e 18
novembre, sono:
Scadenze rate
Coefficienti
20 agosto 2013
0,00511233
18 novembre 2013
0,01295123
Posizioni cessate nel corso dell’anno
Sia il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni
che l’autoliquidazione del premio per regolazione
ed il relativo pagamento, devono essere effettuati
entro il 16 del secondo mese successivo a quello di
cessazione dell’attività assicurata.
BASI DI CALCOLO
- Premio Infortuni
InformaImpresa
19
Venerdì
25
gennaio
2013