-  l’art. 7 ter della L. n. 33/2009 e s.m.i.
            
            
              - la tabella di riparto tra le Regioni/P.A. delle risorse
            
            
              destinate agli ammortizzatori sociali in deroga anno
            
            
              2013, trasmessa al Ministero del lavoro.
            
            
              
                Le Parti convengono quanto segue
              
            
            
              
                1.Premesse
              
            
            
              
                1.
              
            
            
              Le premesse formano parte essenziale del presente
            
            
              accordo e qui si intendono integralmente trascritte;
            
            
              
                2.
              
            
            
              La Regione e le Parti sociali ribadiscono che, a cau-
            
            
              sa dell’insuf cienza delle risorse stanziate dal Governo,
            
            
              l’obiettivo di mantenere quanti più lavoratori possibili
            
            
              nel sistema produttivo e di assicurare un sostegno al
            
            
              reddito ai lavoratori disoccupati privi di altri ammortiz-
            
            
              zatori rischia di non poter essere pienamente consegui-
            
            
              to. Si impegnano, pertanto, a sostenere in tutte le sedi
            
            
              l’esigenza di ulteriori adeguati stanziamenti, cosi come
            
            
              previsto al punto 14 dell’Intesa Stato Regioni 2013.
            
            
              
                2. Approvazione
              
            
            
              
                1.
              
            
            
              E’ approvato l’allegato documento
            
            
              
                “Linee guida per
              
            
            
              
                l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga
              
            
            
              
                anno 2012”
              
            
            
              che costituisce parte integrante ed essen-
            
            
              ziale del presente accordo.
            
            
              
                2.
              
            
            
              Sentite le Parti sociali a livello regionale, la Regio-
            
            
              ne, in presenza di situazioni di crisi,anche settoriali e
            
            
              territoriali, di particolare rilevanza occupazionale, sulla
            
            
              base di accordiin sede regionale, può autorizzare, fer-
            
            
              me restando le condizioni generali di accesso pre-viste
            
            
              dalle Linee guida 2013, il ricorso alla cassa integrazio-
            
            
              ne in deroga no a 12 mesi,comunque non oltre il 31
            
            
              dicembre 2013.La Regione e le Parti sociali, in consi-
            
            
              derazione dei problemi occupazionali che investo-no il
            
            
              settore Sanitario e Socio-sanitario e il settore del Tra-
            
            
              sporto Pubblico Locale, prividi ammortizzatori sociali,
            
            
              convengono sull”opportunità che le specificità di ta-
            
            
              li settoricostituiscano oggetto di approfondimento su
            
            
              tavoli regionali che coinvolgano anche leistituzioni e
            
            
              le categorie interessate.La Regione e le Parti sociali si
            
            
              impegnano, in caso di interventi di modi ca del qua-
            
            
              dronazionale, sia in termini di disponibilità di risorse
            
            
              nanziarie sia di modi che normative,ad incontrarsi
            
            
              per una revisione delle Linee guida, di cui al preceden-
            
            
              te comma
            
            
              
                3.Finanziamento degli ammortizzatori in deroga anno
              
            
            
              
                2013
              
            
            
              
                1.
              
            
            
              Gli ammortizzatori in deroga anno 2013 sono finan-
            
            
              ziati con le risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma
            
            
              65, della L. n. 92/2012 e dell’Intesa Stato Regioni del
            
            
              26 novembre 2012.
            
            
              
                2.
              
            
            
              In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma
            
            
              64, L. 92/2012, la Regione, ferma restando la possibi-
            
            
              lità di unica richiesta nei limiti di durata previsti dalla
            
            
              Linee guida2013, procederà con autorizzazioni di vali-
            
            
              dità trimestrale, subordinando l’autorizzazione dell’ul-
            
            
              teriore periodo richiesto alla verifica della disponibilità
            
            
              di risorse.
            
            
              
                3.
              
            
            
              Per quanto riguarda le richieste di mobilità in dero-
            
            
              ga, resta inteso che è attualmente pos-sibile assicurare
            
            
              la liquidazione degli importi spettanti a tutti lavoratori
            
            
              che hanno pre-sentato domanda per l’anno 2012, men-
            
            
              tre le domande relative al 2013, presentate secondo le
            
            
              Linee guida 2013, saranno istruite e autorizzate nei li-
            
            
              miti delle risorse disponibili.
            
            
              
                4. Fabbisogno Finanziario
              
            
            
              Le Parti si incontreranno successivamente all’assegna-
            
            
              zione statale per la definizione del quadro complessivo
            
            
              delle risorse per gli ammortizzatori in deroga alla luce
            
            
              delle risultanze della gestione dell’anno 2012.
            
            
              
                5. Intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali
              
            
            
              Per i settori non compresi nel campo di applicazione
            
            
              della normativa in materia di integrazione salariale or-
            
            
              dinaria o straordinaria, per i quali l’art. 3, L. n. 92/2012
            
            
              ha previsto la costituzione di appositi Fondi di solida-
            
            
              rietà, resta inteso che nel momento in cui gli stessi,
            
            
              ovvero altre forme di intervento integrativo all’ASpI da
            
            
              parte della bilateralità esistente, diventeranno operati-
            
            
              vi, si procederà, mediante apposito Protocollo aggiun-
            
            
              tivo, ad una integrazione tra gli strumenti previsti nel
            
            
              presente Accordo e quelli attivabili a carico dei Fondi
            
            
              stessi.
            
            
              
                6. Politiche attive
              
            
            
              La Regione Veneto attiverà, anche per il 2013, risorse
            
            
              per realizzare programmi di politica attiva del lavoro a
            
            
              favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori so-
            
            
              ciali in deroga, adeguata alle competenze professionali
            
            
              e alla domanda di lavoro del territorio, in analogia a
            
            
              quanto previsto dal comma 33, articolo 4 della L. n.
            
            
              92/2012, con priorità per coloro che perdono il lavoro,
            
            
              privilegiando il raccordo con i Fondi interprofessionali
            
            
              per ottimizzare l’uso mirato delle risorse disponibili. La
            
            
              Regione Veneto si impegna a ride nire i destinatari, gli
            
            
              obiettivi e le modalità dei programmi di politica attiva
            
            
              del lavoro in connessione con gli ammortizzatori socia-
            
            
              li in deroga, secondo le modalità innovative consentite
            
            
              dal mutato contesto normativo.
            
            
              
                5. Verifiche
              
            
            
              
                1.
              
            
            
              Entro il 31 maggio 2013 si darà luogo ad un incon-
            
            
              tro di verifica relativo alle Linee guida 2013.
            
            
              
                segue la sottoscrizione delle parti e l’allegato documento
              
            
            
              
                operativo:
              
            
            
              
                LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEGLI
              
            
            
              
                AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2013
              
            
            
              
                A) DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA CIG IN
              
            
            
              
                DEROGA
              
            
            
              Alla luce della disciplina di legge, delle norme contrat-
            
            
              tuali e delle disposizioni amministrative vigenti, il ri-
            
            
              corso alla CIG in deroga nella Regione Veneto per l’an-
            
            
              no 2013 è così regolato.
            
            
              
                1. Campo di applicazione
              
            
            
              
                1.1 Datori di lavori destinatari del trattamento
              
            
            
              
                1.
              
            
            
              L’intervento d’integrazione salariale in deroga è de-
            
            
              stinato alle seguenti categorie di datori di lavoro, con
            
            
              riferimento alle unità produttive ubicate nel Veneto:
            
            
              a)Imprese industriali, qualora non ricorrano le condi-
            
            
              zioni per l’utilizzo degli strumenti ordinari in quanto
            
            
              non operano oppure sono esauriti;
            
            
              b)Aziende artigiane (L. 443/85), ivi comprese quelle ri-
            
            
              entranti nel campo di applicazione dell’art.12, c. 1, L.
            
            
              223/1991
            
            
              c) Imprese agricole
            
            
              d)del terziario, ivi comprese quelle del Bacino Termale
            
            
              Euganeo
            
            
              e) Imprese cooperative (comprese trasporto e facchi-
            
            
              naggio e in particolare le imprese cooperative sociali
            
            
              di tipo “B” a prescindere dal settore di attività;
            
            
              f) Studi professionali
            
            
              g)Altri datori di lavoro non imprenditori diversi da
            
            
              quelli di cui al punto 1.2
            
            
              
                1.2 Datori di lavoro esclusi dal trattamento
              
            
            
              
                1
              
            
            
              Restano escluse dall’intervento le seguenti categorie
            
            
              di datori di lavoro
            
            
              a) Imprese del credito e dei servizi tributari e le imprese
            
            
              assicurative, ad esclusione dei lavoratori delle imprese
            
            
              mandatarie o appaltatrici qualora non si applichino le
            
            
              InformaImpresa
            
            
              
                5
              
            
            
              Venerdì
            
            
              
                25
              
            
            
              gennaio
            
            
              
                2013