- l’art. 7 ter della L. n. 33/2009 e s.m.i.
- la tabella di riparto tra le Regioni/P.A. delle risorse
destinate agli ammortizzatori sociali in deroga anno
2013, trasmessa al Ministero del lavoro.
Le Parti convengono quanto segue
1.Premesse
1.
Le premesse formano parte essenziale del presente
accordo e qui si intendono integralmente trascritte;
2.
La Regione e le Parti sociali ribadiscono che, a cau-
sa dell’insuf cienza delle risorse stanziate dal Governo,
l’obiettivo di mantenere quanti più lavoratori possibili
nel sistema produttivo e di assicurare un sostegno al
reddito ai lavoratori disoccupati privi di altri ammortiz-
zatori rischia di non poter essere pienamente consegui-
to. Si impegnano, pertanto, a sostenere in tutte le sedi
l’esigenza di ulteriori adeguati stanziamenti, cosi come
previsto al punto 14 dell’Intesa Stato Regioni 2013.
2. Approvazione
1.
E’ approvato l’allegato documento
“Linee guida per
l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga
anno 2012”
che costituisce parte integrante ed essen-
ziale del presente accordo.
2.
Sentite le Parti sociali a livello regionale, la Regio-
ne, in presenza di situazioni di crisi,anche settoriali e
territoriali, di particolare rilevanza occupazionale, sulla
base di accordiin sede regionale, può autorizzare, fer-
me restando le condizioni generali di accesso pre-viste
dalle Linee guida 2013, il ricorso alla cassa integrazio-
ne in deroga no a 12 mesi,comunque non oltre il 31
dicembre 2013.La Regione e le Parti sociali, in consi-
derazione dei problemi occupazionali che investo-no il
settore Sanitario e Socio-sanitario e il settore del Tra-
sporto Pubblico Locale, prividi ammortizzatori sociali,
convengono sull”opportunità che le specificità di ta-
li settoricostituiscano oggetto di approfondimento su
tavoli regionali che coinvolgano anche leistituzioni e
le categorie interessate.La Regione e le Parti sociali si
impegnano, in caso di interventi di modi ca del qua-
dronazionale, sia in termini di disponibilità di risorse
nanziarie sia di modi che normative,ad incontrarsi
per una revisione delle Linee guida, di cui al preceden-
te comma
3.Finanziamento degli ammortizzatori in deroga anno
2013
1.
Gli ammortizzatori in deroga anno 2013 sono finan-
ziati con le risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma
65, della L. n. 92/2012 e dell’Intesa Stato Regioni del
26 novembre 2012.
2.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma
64, L. 92/2012, la Regione, ferma restando la possibi-
lità di unica richiesta nei limiti di durata previsti dalla
Linee guida2013, procederà con autorizzazioni di vali-
dità trimestrale, subordinando l’autorizzazione dell’ul-
teriore periodo richiesto alla verifica della disponibilità
di risorse.
3.
Per quanto riguarda le richieste di mobilità in dero-
ga, resta inteso che è attualmente pos-sibile assicurare
la liquidazione degli importi spettanti a tutti lavoratori
che hanno pre-sentato domanda per l’anno 2012, men-
tre le domande relative al 2013, presentate secondo le
Linee guida 2013, saranno istruite e autorizzate nei li-
miti delle risorse disponibili.
4. Fabbisogno Finanziario
Le Parti si incontreranno successivamente all’assegna-
zione statale per la definizione del quadro complessivo
delle risorse per gli ammortizzatori in deroga alla luce
delle risultanze della gestione dell’anno 2012.
5. Intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali
Per i settori non compresi nel campo di applicazione
della normativa in materia di integrazione salariale or-
dinaria o straordinaria, per i quali l’art. 3, L. n. 92/2012
ha previsto la costituzione di appositi Fondi di solida-
rietà, resta inteso che nel momento in cui gli stessi,
ovvero altre forme di intervento integrativo all’ASpI da
parte della bilateralità esistente, diventeranno operati-
vi, si procederà, mediante apposito Protocollo aggiun-
tivo, ad una integrazione tra gli strumenti previsti nel
presente Accordo e quelli attivabili a carico dei Fondi
stessi.
6. Politiche attive
La Regione Veneto attiverà, anche per il 2013, risorse
per realizzare programmi di politica attiva del lavoro a
favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori so-
ciali in deroga, adeguata alle competenze professionali
e alla domanda di lavoro del territorio, in analogia a
quanto previsto dal comma 33, articolo 4 della L. n.
92/2012, con priorità per coloro che perdono il lavoro,
privilegiando il raccordo con i Fondi interprofessionali
per ottimizzare l’uso mirato delle risorse disponibili. La
Regione Veneto si impegna a ride nire i destinatari, gli
obiettivi e le modalità dei programmi di politica attiva
del lavoro in connessione con gli ammortizzatori socia-
li in deroga, secondo le modalità innovative consentite
dal mutato contesto normativo.
5. Verifiche
1.
Entro il 31 maggio 2013 si darà luogo ad un incon-
tro di verifica relativo alle Linee guida 2013.
segue la sottoscrizione delle parti e l’allegato documento
operativo:
LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2013
A) DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA CIG IN
DEROGA
Alla luce della disciplina di legge, delle norme contrat-
tuali e delle disposizioni amministrative vigenti, il ri-
corso alla CIG in deroga nella Regione Veneto per l’an-
no 2013 è così regolato.
1. Campo di applicazione
1.1 Datori di lavori destinatari del trattamento
1.
L’intervento d’integrazione salariale in deroga è de-
stinato alle seguenti categorie di datori di lavoro, con
riferimento alle unità produttive ubicate nel Veneto:
a)Imprese industriali, qualora non ricorrano le condi-
zioni per l’utilizzo degli strumenti ordinari in quanto
non operano oppure sono esauriti;
b)Aziende artigiane (L. 443/85), ivi comprese quelle ri-
entranti nel campo di applicazione dell’art.12, c. 1, L.
223/1991
c) Imprese agricole
d)del terziario, ivi comprese quelle del Bacino Termale
Euganeo
e) Imprese cooperative (comprese trasporto e facchi-
naggio e in particolare le imprese cooperative sociali
di tipo “B” a prescindere dal settore di attività;
f) Studi professionali
g)Altri datori di lavoro non imprenditori diversi da
quelli di cui al punto 1.2
1.2 Datori di lavoro esclusi dal trattamento
1
Restano escluse dall’intervento le seguenti categorie
di datori di lavoro
a) Imprese del credito e dei servizi tributari e le imprese
assicurative, ad esclusione dei lavoratori delle imprese
mandatarie o appaltatrici qualora non si applichino le
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gennaio
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