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tutele previste per i lavoratori delle imprese mandati o
appaltanti o di altre aziende del settore, comunque pri-
ve di tutele; b) Imprese dello spettacolo, limitatamente
al personale artistico; c) Datori di lavoro domestico; d)
Imprese armatoriali; e) Compagnie e gruppi portuali,
con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle
apposite tutele del settore, f) aziende del settore Sani-
tario e Socio Sanitario e del Trasporto Pubblico Locale
in regime di concessione e/o convenzione.
1.3 Lavoratori beneficiari
1.
Possono beneficiare dell’integrazione salariale i la-
voratori subordinati dei datori di lavoro ammessi al
trattamento, con le seguenti qualifiche:
a) operai; b) impiegati; c) quadri; d) apprendisti; e) lavo-
ratori assunti con contratto di inserimento nell’ipotesi
di cui all’art. 1 comma 15 della L. 92/2012; f) soci del-
le cooperative con rapporto di lavoro subordinato; g)
lavoratori somministrati; h) lavoranti a domicilio, mo-
nocommessa.
2.
E’ necessario che il lavoratore abbia una anzianità di
servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro
richiedente
3.
per i somministrati si computano,i periodi, anche
non continuativi, presso la società fornitrice; per gli ap-
prendisti passati in qualifica si computa anche il perio-
do di apprendistato.
1.4 Lavoratori esclusi
1
. Restano esclusi dal trattamento di integrazione sa-
lariale in deroga:
a) dirigenti; b) lavoratori domestici; c) collaboratori co-
ordinati continuativi; d) soci delle cooperative con rap-
porto di lavoro non subordinato
4. Presupposti e cause di intervento
2.1 Presupposti
1.
I presupposti per il ricorso alla cig in deroga sono
pertanto:
a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario
della normativa in deroga;
b)sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di
orario, determinate dalle cause previste dalla legge
riguardanti l’unità produttiva in cui è inserito il lavo-
ratore;
c) perdita o decurtazione della retribuzione, proporzio-
nata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o gior-
nate in cui per legge o per contratto sarebbe spetta-
ta;
d)ragionevole previsione di ripresa dell’attività lavora-
tiva oppure, per gli esuberi parziali per i quali l’accor-
do sindacale preveda il piano di gestione delle ecce-
denze.
2.2 Condizioni per l’accesso alla CIG in deroga
1.
L’art. 2, commi 64,65, 66 della legge n. 92 del 28
giugno 2012 prevede la possibilità di disporre per gli
anni 2013~2016 sulla base di specifici accordi gover-
nativi e per periodi non superiori a dodici mesi, la con-
cessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la
gestione delle situazioni derivanti dal perdurare del-
lo stato di debolezza dei livelli produttivi e secondo
quanto previsto dalle presenti Linee guida.
2.
La situazione di crisi aziendale e/o occupazionale si
manifesta nei seguenti casi:
a) crisi di mercato; b) mancanza di lavoro; c) mancanza
di commesse o di ordini; d) mancanza di materie pri-
me; e) altri eventi imprevisti ed improvvisi (es. calamità
naturali etc.).
Sono esclusi i casi di sospensione programmata dell’at-
tività lavorativa.
3.
Le imprese che rientrano nel campo di applicazione
degli ammortizzatori ordinari ( quali CIGO, CIGO Edili-
zia e CISOA e/o straordinari (quale la CIGS) sono am-
messe al trattamento di integrazione salariale in dero-
ga a condizione di averli esauriti.
4.
E’ escluso il ricorso alla CIG in deroga nei casi di ces-
sazione dell’attività dell’impresa, con o senza procedu-
ra concorsuale, ad eccezione dei seguenti casi:
a) cessazione intervenuta nel corso di un periodo di CIG
in deroga già concesso. In questo caso il periodo di
CIG in deroga potrà essere proseguito fino alla sca-
denza inizialmente concessa
b)per consentire l’accesso alla CIGS per cessazione di
attività nei casi in cui questa sia concedibile
c) esclusivamente in presenza di fondate e documen-
tate aspettative in ordine alla continuazione o alla
ripresa dell’attività produttiva ed alla conservazione,
anche parziale,dei rapporti di lavoro in atto, derivanti
quali conseguenza dalla acquisizione dell’impresa o
di parti della stessa da parte di terzi
d)per consentire il completamento del piano di gestio-
ne dei lavoratori in esubero e/o la loro ricollocazione
al termine del periodo di concessione del trattamen-
to di integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale, nei casi di cessazione di attività.
3. Misura e durata del trattamento
3.1 Misura dell’indennità
1.
L’integrazione salariale è dovuta nella misura previ-
sta per legge.
2.
Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida,
trovano in materia piena applicazione le disposizioni
di legge, di contratto ed amministrative che regolano
l’istituto della CIGO, compatibimente ai settori e/o alle
mansioni per le quali, per effetto di normative di leg-
ge o di contratto vengono utilizzati regimi di orario di-
scontinui.
3.
Per i lavoranti a domicilio monocommessa di cui al
punto 1.3 verranno integrate le ore / giornate, su com-
puto mensile della differenza tra le ore / giornate svol-
te in media sui mesi lavorati dell’anno precedente e
quelle svolte parzialmente o non svolte nel periodo ri-
chiesto a causa di mancanza di commesse
3.2 Durata complessiva del trattamento
1.
Per i lavoratori, compresi gli apprendisti e i sommi-
nistrati, dei datori di lavoro di cui all’art. 1.1, salvo le
eccezioni previste ai successivi commi 2,3,4,5 e 6 del
presente articolo, la durata del periodo di integrazio-
ne salariale è non superiore a 180 giornate lavorative
complessive di sospensione/riduzione nell’anno 2013,
anche non continuative, da esaurirsi comunque entro il
31 dicembre 2013.
2.
Per i dipendenti, compresi gli apprendisti e i sommi-
nistrati, delle imprese imprese industriali con più di 15
dipendenti e delle imprese del terziario con più di 50
dipendenti (con CSC 7.01 e 7.02), rientranti nel campo
di applicazione della CIGS, la durata del periodo di in-
tegrazione salariale in deroga, da esaurire comunque
entro il 31 dicembre 2013, potrà essere: a) non supe-
riore al periodo necessario per accedere alla CIGS, ad
esclusione dei casi di cessazione dell’attività regolati
dall’art. 2.2 comma 4. b) 180 giornate per le altre cau-
sali.
3.
Gli apprendisti e i somministrati delle imprese di cui
al comma precedente possono esse-re collocati in CIG
in deroga per il periodo di accesso agli ammortizzatori
ordinari (CI-GO/CIGS) concessi agli altri lavoratori di-
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Venerdì
25
gennaio
2013