pendenti.
4.
Nei casi di cui all’art.2.2. comma 4 la durata del pe-
riodo di integrazione salariale è:
Non superiore al tempo necessario a consentire
l`accesso alla CIGS per cessazione di attività nei casi in
cui questa sia concedibile, nei casi di cui alla lettera b)
Non superiore a 150 giornate nei casi di cui alla lett.
c)
Non superiore a 120 giornate nei casi di cui alla lett.
d)
5.
Per i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti
e i somministrati, delle imprese del Bacino Termale Eu-
ganeo del settore terziario la durata del periodo di in-
tegrazione salariale non è superiore a 80 giornate.
6.
Nel caso di imprese, che per oggettive e documenta-
te esigenze ricorrono a riduzioni orizzontali dell’orario
di lavoro ovvero a sospensioni riferite a proprie unità
produttive operanti presso diversi soggetti produttivi,
la durata del periodo di integrazione salariale non è
superiore a 220 giornate lavorative.
7.
Il computo massimo delle giornate utilizzabili verrà
effettuato facendo riferimento al datore di lavoro e non
al singolo lavoratore sulle singole giornate di effettiva
sospensione/riduzione di lavoro.
4. Richiesta di intervento della CIG in deroga
4.1 Procedura di consultazione sindacale
1.
I datori di lavoro che intendano beneficiare della cig
in deroga sono tenuti a comunicare alle rsu o rsa azien-
dali ovvero in mancanza al sindacato provinciale di ca-
tegoria la durata totale presumibile della sospensione
o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da col-
locare in cig. Su richiesta dei rappresentanti sindacali
si procede ad un esame congiunto. Valgono al riguardo
le medesime disposizioni previste per l’intervento del-
la cigo.
2.
La consultazione si esaurirà, di regola, in sede azien-
dale anche per le società con più sedi operative nel
Veneto senza che sia necessario l’esame congiunto in
sede istituzionale regionale o provinciale.
3.
La consultazione in sede regionale è obbligatoria,
pena l’improcedibilità della domanda nei seguenti ca-
si:
a) CIG in deroga che interessa 100 o più unità lavorati-
ve;
b)CIG in deroga per le imprese di cui all’art. 3.2 comma
2,ad esclusione degli apprendisti e somministrati nei
casi di cui all’articolo 3.2, comma 3;
c CIG in deroga di cui all’art. 2.2, comma 4, lettere b), c)
e d);
d)CIG in deroga per le imprese del bacino Termale Eu-
ganeo, di cui all’art. 3.2 comma 5.
4.
Qualora la CIG in deroga interessi unità produttive
ubicate in Regioni diverse, la procedura di consultazio-
ne sindacale dovrà essere effettuatao presso il Ministe-
ro del Lavoro.
5.
Per il settore artigiano, ivi comprese le associazioni
di categoria e gli enti e società da esse promossi ocosti-
tuiti, trovano applicazione le procedure previste dagli
accordi interconfederali regionali vigenti.
Analogamen-
te per il settore del terziario si applicano gli eventuali
accordi collettivi di riferimento di livello regionale. Per
le imprese che aderiscono ad associazioni non sotto-
scrittrici di accordi regionali, si applica quanto previsto
nel primo e secondo comma del presente articolo.
4.2 Richiesta di intervento
1.
L’azienda interessata, esperita la procedura di con-
sultazione sindacale, presenta la domanda, con alle-
gato il verbale di consultazione sindacale in formato
elettronico (PDF), alla Regione del Veneto, tramite il
servizio CoVeneto sul portale di Veneto Lavoro,
entro
il termine di venti giorni dalla data di decorrenza della
CIG in deroga.
(Assessorato al Lavoro Direzione Lavoro)
a mezzo raccomandata a.r. , tramite corriere o con rac-
comandata a mano alla Segreteria della Direzione La-
voro stessa, . Nel caso di incontro andato deserto sarà
allegata la documentazione probante il regolare avvio
della procedura sempre in formato elettronico (PDF).
2. Tale inoltro dovrà essere seguito dall’invio dell’istan-
za in formato cartaceo
, sottoscritta ed in regola con le
vigenti disposizioni in materia di bollo.
3.
Per i lavoratori in somministrazione sarà cura del-
la agenzia in qualità di datore di lavoro presentare la
domanda di Clg in deroga. La mancata presentazione
della domanda non comporta effetti sulla azienda uti-
lizzatrice.
4.
Per i lavoratori a domicilio monocommessa, la richie-
sta di CIG in deroga dovrà essere effettuata dall’azien-
da committente.
5
.
Le domande potranno essere presentate per l’Intero
periodo
autorizzabile indicando il fabbisogno presunto
In ore, fatto salvo quanto disposto dal presente punto
in tema di autorizzazioni.
6.
La domanda dovrà contenere la data dell’accordo
sindacale o del mancato accordo o delle comunicazioni
effettuate alle OO.SS. , il periodo e la durata comples-
siva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori
coinvolti, la dichiarazione relativa alla utilizzazione o
programmazione delle ferie, dei permessi e delle ferie
residue nonché degli altri eventuali istituti della flessi-
bilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva.
7.
Resta ferma la decadenza del trattamento ai sensi
dell’art. 4, comma 40, della legge 92/2012 per i lavo-
ratori sospesi in CIG in deroga (lavoratore che rifiuti di
partecipare a corsi di formazione o riqualificazione ….).
TIPOLOGIA DI DOMANDE E DI AUTORIZZAZIONI
a) Prima concessione:
si intende la richiesta di autoriz-
zazione CIG in deroga presentata per il 2013 che pre-
veda anche l
’intero periodo concedibile
in conformità
alla consultazione sindacale e secondo quanto previsto
dal punto 3.2 e in conformità alla consultazione sin-
dacale.
La Regione autorizzerà un primo periodo di tre mesi di
calendario
di CIG in deroga sulla base delle indicazio-
ni contenute nella domanda stessa o, in mancanza di
queste, una percentuale proporzionale del fabbisogno
complessivo di ore richiesto.
Alla scadenza di ciascun periodo concesso verranno
emanate ulteriori autorizzazioni di durata trimestrale
senza necessità di alcuna istanza da parte dell’azien-
da. Dette successive autorizzazioni sono condizionate
all’invio da parte dell’azienda delle comunicazioni di
cui al punto 6 per consentire l’immediata quantifica-
zione delle economie di spesa. In assenza di tali comu-
nicazioni la Regione non procederà nell’emissione di
autorizzazioni successive alla prima.
b) Ulteriore concessione:
Per “ulteriore concessione” si
intende una richiesta aggiuntiva rispetto ad una prece-
dente domanda che si renda necessaria per:
-Esaurimento delle ore/giornate di CIG già richieste
-Inserimento di nuovi lavoratori destinatari di CIG in
deroga
-Diversità di durata
Ciò comporta la presentazione della domanda con mo-
InformaImpresa
7
Venerdì
25
gennaio
2013