prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter,
del DPR 633/72, rese nei confronti di committenti
soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue, poiché tali
operazioni dovevano confluire nei modelli Intrastat.
Dal 1° gennaio 2013, la legge di stabilità in esame
prevede l’emissione della fattura con le seguenti an-
notazioni con l’eventuale specificazione della relativa
norma comunitaria o nazionale:
-
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi
,
diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a
4) e 9) (operazioni finanziarie, assicurative, titoli,
strumenti finanziari, ecc. e loro intermediazioni),
se l’acquirente (cessionario) o committente è un
soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue e
ivi debitore d’imposta, nel documento deve essere
riportata l’annotazione “inversione contabile”;
- se l’acquirente o committente è un soggetto passivo
stabilito in uno Stato extraUe, nel documento deve
essere riportata l’annotazione “operazione non
soggetta”.
Nell’obbligo di emissione della fattura sono ricom-
prese non solo le prestazioni di servizi “generici” di
cui all’articolo 7-ter, rese a soggetti passivi d’imposta
di altro Stato UE ma anche le prestazioni di servizi
in deroga di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies:
prestazioni di servizi specifici.
L’articolo 21, comma 6-ter dispone che le fatture
emesse dal cessionario di un bene o dal committente
di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano
l’annotazione “autofatturazione”.
3.2 Volume d’affari
Tali nuovi obblighi di fatturazione influenzano la
determinazione del Volume d’affari di cui all’articolo
20 del D.P.R. n. 633/1972, il quale è, inoltre, ulte-
riormente modificato [(legge di stabilità 2013, art. 1,
comma 325, lett. c)]. L’ampliamento degli obblighi di
fatturazione produrrà un aumento del volume d’affari
dei soggetti che effettuano le operazioni extraterrio-
triali (UE ed extraUE), con possibili conseguenze sulla
fruizione dei vari regimi agevolativi o istituti ai fini
IVA (liquidazioni trimestrali, il regime IVA per cassa, la
periodicità trimestrale anziché mensile degli elenchi
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e delle
comunicazioni black list, ecc). Sono, invece, steriliz-
zati gli effetti sulla determinazione dello “status di
esportatore abituale”, ai cui fini è stabilito che non si
tiene conto, nel volume di affari, delle operazioni di
cui all’articolo 21, comma 6-bis [D.L. n. 746/1983,
articolo 1, comma 1, lett. a), primo periodo, come
modificato dalla legge di stabilità 2013, articolo 1,
comma 329].
Con la modifica intervenuta rientrano nella determi-
nazione del volume d’affari le prestazioni di servizi
cosiddetti “generici” rese a soggetti in un altro Stato
membro non soggette all’imposta per mancanza del
presupposto territoriale. Tali operazioni erano già
soggette all’obbligo di fatturazione ma espressamente
escluse dalla determinazione del volume di affari.
4.MOMENTO
DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
E’ riformulato l’articolo 39–Effettuazione dell’acqui-
sto intracomunitario - del decreto legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427,
con la conseguenza
che sono cambiati i criteri per la determinazione del
“fatto generatore”ossia del momento di effettuazione
delle operazioni.
Fino al 31 dicembre 2012 l’art. 39 del D.L. n. 331/93
dettava specifici criteri solo per gli acquisti intraco-
munitari (consegna o arrivo nel territorio nazionale,
a seconda del soggetto che cura il trasporto dall’altro
Stato membro), mentre per le cessioni intracomu-
nitarie valevano i criteri generali dell’art. 6 del D.
P. R. n. 633/72 ossia il momento della consegna o
spedizioni.
La modifica è ora effettuata per armonizzare la
normativa nazionale a quella europea secondo la
quale
l’acquisto intracomunitario di beni si conside-
ra effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita
un’analoga cessione di beni interna.
Pertanto, la nuova disposizione prevede che
le ces-
sioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari
si considerano effettuati nel momento dell’inizio del
trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per suo conto, a partire rispettivamente dal territorio
dello Stato (cessioni) o dal territorio dello Stato mem-
bro di provenienza (acquisti)
. Tuttavia se gli effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento
successivo alla consegna, le operazioni si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti
e comunque dopo il decorso di un anno dalla conse-
gna. Ugualmente in caso di beni trasferiti in dipen-
denza di contratti estimatori e simili, l’operazione si
considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi
o con il loro prelievo da parte del ricevente, fermo
restando comunque il limite massimo temporale di
differimento di un anno dalla consegna o spedizione
dei beni e l’osservanza dell’obbligo di annotazione dei
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Venerdì
8
febbraio
2013