beni trasferiti nell’apposito registro di carico e scarico
di cui all’art. 50 del DL. n. 331/93.
Se anteriormente al verificarsi dell’evento (trasporto
o spedizione) è stata emessa la fattura relativa ad
un’operazione intracomunitaria la medesima si con-
sidera effettuata, limitatamente all’importo fatturato,
alla data della fattura.
Non è più previsto l’effetto anticipatorio del pa-
gamento eseguito anteriormente al momento di
effettuazione dell’operazione: il pagamento di un
acconto anteriormente al momento di effettuazione
dell’operazione è irrilevante ai fini IVA.
Un’altra previsione normativa è quella secondo la
quale le cessioni e gli acquisti intracomunitari effet-
tuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di
tempo superiore ad un mese si considerano effettuati
al termine di ciascun mese.
Di particolare rilievo sono anche le previsioni in
materia di acconti incassati o pagati in relazione ad
operazioni intracomunitarie, al verificarsi dei quali
non è più previsto l’obbligo di emissione della fat-
tura, in quanto tale evento finanziario non integra il
presupposto di effettuazione dell’operazione.
Resta fermo, tuttavia, che l’eventuale emissione antici-
pata della fattura realizza il momento di effettuazione
dell’operazione, in deroga alla regola generale pre-
vista per le operazioni intracomunitarie, per le quali
l’art. 68, par. 2, della direttiva 2006/112 stabilisce
che le stesse si considerano effettuate all’atto della
consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato
membro di provenienza (sia per gli acquisti che per
le cessioni).
5.MODIFICHE AGLI ARTICOLI 46, 47 E 49
DEL D.L. 331/93 PER LE CESSIONI
E GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Le nuove disposizioni europee sui termini di fattura-
zione che hanno concesso la possibilità, per le ces-
sioni intracomunitarie e per le prestazioni di servizi
intracomunitarie, di emettere la fattura entro il giorno
15 del mese successivo l’effettuazione dell’operazio-
ne, hanno reso necessario opportune modifiche anche
alle disposizioni del DL. n. 331/1993, in particolare
agli articoli 46, 47e 49 del D.L. 331/93 rideterminan-
do i termini per la registrazione delle fatture [Legge di
stabilità 2013, art. 1, comma 326, lett. e), f) e g)].
E’ modificato, per le cessioni intracomunitarie, l’arti-
colo 46, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 331/93
in base al quale è possibile emettere fattura entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettua-
zione dell’operazione (data di consegna o spedizione
verso altro Stato UE) con l’indicazione che si tratta di
operazione non imponibile e con l’eventuale specifica-
zione della relativa norma comunitaria o nazionale.
Inoltre, è sostituito l’art. 46, comma 5, che ora dispone
che, nel caso di mancato ricevimento entro il secondo
mese successivo a quello di effettuazione dell’opera-
zione, il cessionario di un acquisto intracomunitario
di cui al precedente art. 38, c. 2 e 3, lett. b) e c), deve
emettere fattura entro il giorno 15 del terzo mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione
stessa in unico esemplare.
In caso di ricevimento di fattura indicante un corri-
spettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve
emettere fattura integrativa entro il 15 del mese suc-
cessivo alla registrazione della fattura originaria.
Analogamente per gli acquisti intracomunitari di
cui all’articolo 38, c. 2 e 3, lett. b) e c), è modificato
l’articolo 47, in base al quale le fatture relative a tali
acquisti, previa integrazione a norma dell’art. 46, c.1,
sono annotate distintamente entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di ricezione della fattura
e, con riferimento a quest’ultimo mese, nel registro
delle fatture emesse di cui all’art. 23 del D.P.R. n.
633/1972secondo l’ordine della numerazione, con
l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni
espresso in valuta estera. Inoltre, ai fini del diritto alla
detrazione d’imposta, le fatture relative agli acquisti
intracomunitari vanno annotate anche nel registro
degli acquisti di cui all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972.
6. CONVERSIONE IN EURO
Per quanto riguarda la conversione in euro degli im-
porti in valuta estera figuranti sulla fattura la legge di
stabilità 2013, art. 1, co. 325, lett. a), riscrive l’articolo
13, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 cui ora rinvia,
per le operazioni intracomunitarie, l’art.43 del D.L.
n. 331/1993. Con la nuova disposizione si accorda
la possibilità di effettuare la conversione sulla base
del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale
europea, senza che sia necessaria alcuna comunica-
zione all’amministrazione finanziaria.
7. SANZIONI AMMINISTRATIVE
La legge di stabilità 2013, al comma 327, modifica
l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 471/1998 estendendo
la punizione con sanzione amministrativa compresa
tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non
documentati o non registrati anche al caso di viola-
zione degli obblighi inerenti alla documentazione e
alla registrazione di operazioni non soggette ad Iva,
applicandosi conseguentemente, quando la violazio-
ne non rileva neppure ai fini della determinazione del
redditi, la sanzione amministrativa da 258,23 euro
a 2.065,83 euro.
• • •
SICUREZZA
2
Incentivi. Inail: Autoliquidazione
2012/2013. Richiesta di riduzione del
premio Inail, per le imprese artigiane, in
regola con la sicurezza sul lavoro e che non
abbiano registrato infortuni nel biennio
2011/2012.
Presso l’ufficio Punto impresa di tutte le sedi terri-
toriali di Confartigianato Vicenza, è garantita l’assi-
stenza.
Il riferimento a tale beneficio è la legge 296/2006,
art. 1, commi 780 e 781 In occasione dell’autoliqui-
dazione 2012/2013 le imprese artigiane, possano
richiedere la riduzione del premio Inail, a condizione
che siano in regola con la normativa sulla sicurez-
za sul lavoro e non abbiano registrato infortuni nel
biennio 2011/2012. Inail non ha ancora comunicato
la quantificazione del beneficio, ma vale la pena per
coloro che rispettano le due condizioni sopra citate,
di richiederlo.
Il servizio Punto Impresa della Confartigianato di
Vicenza, presente in tutti gli uffici territoriali, è in
grado di supportare le aziende nella predisposizio-
ne del modello dell’autoliquidazione 2012/2013,
inviandolo per via telematica all’Inail.
InformaImpresa
11
Venerdì
8
febbraio
2013