2.3 L’annotazione “inversione contabile” in fattura
(art. 17, comma 5, secondo periodo)
La legge di stabilità art. 1, comma 325, lett. b), n.
2) modifica, per uniformità, l’articolo 17, comma 5,
secondo periodo, del D.P.R. n. 633/72, come segue:
“In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11),
nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessio-
nario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello
Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e seguenti e con
l’annotazione «inversione
contabile» e l’eventuale indicazione della
norma di cui
al presente comma, deve essere integrata dal cessionario
con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta
e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli
23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni
dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato
anche nel registro di cui all’articolo 25.”
3. EMISSIONE DELLA FATTURA
La legge di stabilità 2013, comma 325, lett. d), in-
troduce nuove regole di fatturazione estendendo, tra
l’altro, dal 1°gennaio 2013,
l’obbligo di emissione
della fattura anche alle cessioni di beni e alle pre-
stazioni di servizi fuori campo Iva poiché carenti del
requisito della territorialità effettuate nei confronti
di soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Stato
dell’Unione europea e a tutte le operazioni che si
considerano effettuate fuori dall’Unione europea a
prescindere dallo status e/o dal luogo di stabilimento
del cessionario/committente.
Il comma 325, lett. d) riformula interamente l’arti-
colo 21 (
Fatturazioni delle operazioni
) del D.P.R. n.
633/72.
In particolare, per quello che qui interessa, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
-
l’obbligo di indicare il numero di partita IVA del
cessionario o committente ovvero, in caso di sog-
getto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell’Unione europea, il numero di identificazione
ai fini IVA attribuito dallo Stato membro di stabi-
limento, ovvero il codice fiscale se il cessionario o
il committente non agisce nell’esercizio di impresa
arte o professione
(art. 21, co. 2, lett. f).
In recepimento del nuovo articolo 223 della diret-
tiva 2006/112/CE, si prevede che
possono essere
emesse fatture periodiche entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effettuazione delle
operazioni
(il momento dell’effettuazione delle
operazioni è determinato in base alle disposizioni di
cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972)
sempre che
le medesime trovino riscontro in un documento di
trasporto o in altro documento idoneo a identificare
i soggetti tra i quali tali operazioni sono effettuate
per le cessioni di beni ed in idonea documentazione
per le prestazioni di servizi, effettuate nello stesso
mese solare nei confronti del medesimo soggetto
[art. 21, comma 4, lett. a)].
Inoltre:
- l’art. 21, comma 4, lettera c) dispone che
“per le
prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti
nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione
europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’ar-
ticolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione”.
- L’art. 21, comma 4, lettera d) dispone che
“per le
prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto com-
ma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto
passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattu-
ra è emessa entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione”.
Si tratta delle prestazioni di servizi diverse da quelle
di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies che si con-
siderano effettuate nel momento in cui sono ultimate
ovvero se di carattere periodico o continuativo, alla
data di maturazione dei corrispettivi.
In base a tali due disposizioni
il prestatore nazionale
potrà fatturare a committenti UE o extra – Ue entro
il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
L’articolo 21, comma 5, dispone che, nelle ipotesi di
cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il
cessionario o il committente emette la fattura in unico
esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsa-
bilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo
conto, da un terzo. Si tratta degli obblighi relativi alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate
nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei
confronti di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato,
compresi gli enti, le associazioni e le altre organizza-
zioni di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c) che
sono adempiuti dai cessionari o committenti.
L’art. 21, comma 6, dispone che:
“La fattura è emessa
anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e
contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le
seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della
relativa norma comunitaria o nazionale:
a)cessioni relative a beni in transito o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette
all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1,
con l’annotazione “
operazione non soggetta
”;
b)operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
9 e 38- quater, con l’annotazione
“operazione non
imponibile”;
c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quel-
le indicate al n. 6), con l’annotazione
“operazione
esente”
;
d)operazioni soggette al regime del margine previsto
dal decreto–legge 23 febbraio 1995, n. 41, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi,
“regime
del margine — beni usati”, “regime del margine –
oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di
antiquariato o da collezione”;
e)operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e
turismo soggette al regime del margine.
3.1 Estensione dell’obbligo di emissione delle fatture
per le prestazioni di servizi (art. 21, comma 6-bis)
La novità più rilevante è data dalla previsione
dell’estensione dell’obbligo di emissione della fattu-
ra per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
carenti del presupposto territoriale in Italia,
ai sensi
degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72,
ef-
fettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta
in altro Stato.
Come noto, la previgente normativa prevedeva l’ob-
bligo di emissione della fattura solamente per le
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9
Venerdì
8
febbraio
2013