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SICUREZZA
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Prorogato al 30/05/2013 il termine
della validità dell’autocertificazione in
sostituzione del documento di valutazione
dei rischi.
Normativa confusa e poco chiara per capire qual è il
nuovo termine.
Si deve premettere che la scadenza del 31/05/2013,
per la cessazione della validità dell’autocertificazio
ne in sostituzione del documento di valutazione dei
rischi (DVR), nasce dall’incrocio di alcune normative
emanate negli ultimi mesi, ma è corretto affermare
che si è ancora in attesa di un chiarimento definitivo,
sulla scadenza in questione, da parte del Ministero
del lavoro. Di seguito si riporta tutta la vicenda.
Con la legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità
2013), pubblicata nel supplemento della Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29/12/2012, è stato fissato al
30/06/2013, il termine di validità dell’autocertifica-
zione in sostituzione del documento di valutazione
dei rischi.
Questo significa che il precedente termine di validità
dell’autocertificazione, che scadeva il 31/12/2012,
non è più da tenere in considerazione.
Se da una prima lettura della normativa, per effetto
della legge n. 228/2012 sopra citata, tutto appare
chiaro e, quindi la scadenza della validità dell’auto-
certificazione in questione avverrà il 30/06/2012,
nella realtà la situaTale situazione si è venuta a cre-
are a seguito di alcune norme che sono state ema-
nate, che non hanno certo avuto il pregio di essere
ben coordinate fra di loro. Di seguito si riporta quan-
to avvenuto.
Con il decreto legislativo 09/04/2008 n. 81 (testo
unico sulla sicurezza del lavoro) all’articolo 29, com-
ma 5, era stato previsto che la validità dell’autocer-
tificazione, in sostituzione del documento di valu-
tazione dei rischi (DVR), per le aziende che occupa-
no fino a 10 lavoratori, cessasse il 30/06/2012. Nel
frattempo sarebbero state emanate apposite proce-
dure standardizzate per la predisposizione del docu-
mento di valutazione dei rischi (DVR).
A causa della mancata pubblicazione delle proce-
dure standardizzate sopra richiamate, con il decreto
legge 12/05/2012, n. 57, convertito poi con appo-
sita legge 12/07/2012, n. 101, è stato stabilito che
“I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presen-
te articolo sulla base delle procedure standardizza-
te di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla
scadenza del terzo mese successivo alla data di en-
trata in vigore del decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro
possono autocertificare l’effettuazione della valuta-
zione dei rischi”.
Praticamente, in assenza di emanazione delle nor-
me standardizzate per la realizzazione del docu-
mento di valutazione dei rischi (DVR), l’autocertifi-
cazione avrebbe comunque cessato la sua validità
con il 30/12/2012. Peraltro è stato introdotto dalla
normativa, la precisazione che fino alla scadenza del
terzo mese dell’entrata in vigore del decreto inter-
ministeriale che pubblica le procedure standardizza-
te, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavora-
tori possono autocertificare la valutazione dei rischi
(fermo restando la scadenza del 31/12/2012).
Infine, come già segnalato in precedenza, con la leg-
ge 228/2012, all’articolo 1, comma 388, viene pro-
rogato il termine di validità dell’autocertificazione al
31/06/2012.
Evidentemente quello che può apparire semplice,
sembra che invece non lo sia. In definitiva non si
comprende qual’è il termine della scadenza della va-
lidità dell’autocertificazione, per effetto dell’incrocio
delle diverse norme emanate. Una lettura semplici-
stica della normativa emanata, induce ad affermare
che il termine ultimo da considerare per la validità
dell’autocertificazione è il 30/06/2012.
Se invece si effettua una lettura strutturata, tale ter-
mine dovrebbe essere il 5 maggio 2013, in quanto
le conoscenza delle procedure standardizzate decor-
re dal 07/12/2012, per effetto del recepimento del-
le stesse con decreto interministeriale, ed entrano in
vigore dal 05/02/2013. Se a tale data si aggiungo
i tre mesi sopra citati si raggiunge il 05/05/2013,
quale termine da tenere in considerazione per la
scadenza della validità dell’autocertificazione in so-
stituzione del documento di valutazione dei rischi.
Infine, Confartigianato ci comunica che il Ministe-
ro del lavoro - Direzione “Tutela condizioni di lavo-
ro”, su richiesta di chiarimenti, sta predisponendo
una circolare che sembra propenda per la data del
31/05/2013, quale termine di validità dell’autocer-
tificazione, in quanto lo stesso termine rappresenta
la scadenza di “fine mese”, secondo quanto è definito
dalle “pre-leggi” del Codice Civile.
La conclusione del tutto è quindi la seguente:
il ter-
mine della scadenza della validità dell’autocertifi-
cazione in sostituzione del documento di valutazio-
ne dei rischi (DVR), potrà variare dal 31/05/2013
al 30/06/2013. Come Confartigianato Vicenza, al
momento stiamo dando indicazioni affinché i tito-
lari delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori,
predispongano il documento di valutazione dei ri-
schi entro il 31/05/2013.
Per approfondimenti consultare i seguenti articoli:
- Confermato con legge lo slittamento del termine per
cui ci si può avvalere dell’autocertificazione per la va-
lutazione dei rischi per le aziende che occupano fino
a 10 lavoratori
- La Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro. Un
obbligo per i datori di lavoro
- Proroga del termine entro cui ci si può avvalere
dell’autocertificazione per la valutazione dei rischi
sui luoghi di lavoro per le aziende che occupano fino
a 10 lavoratori. Entro il 31/12/2012 o prima?
- Valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro: dal
01/07/2012, i datori di lavoro che occupano fino a
10 lavoratori, non potranno più autocertificare l’effet-
tuazione della valutazione dei rischi
collegati alla notizia 899 su
www.informaimpresa.it
SICUREZZA
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Incentivi. Riduzione del tasso medio di
tariffa Inail (riduzione del premio Inail). La
domanda va inviata entro il 28/02/2013.
La domanda di riduzione deve essere presentata
esclusivamente in modalità telematica.
Inail riconosce una riduzione sul premio assicurati-
vo alle aziende, operative da almeno un biennio, che
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InformaImpresa
Venerdì
8
febbraio
2013