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apportati sostanziali modifiche D.P.R. n. 633/72 ed al
Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331. In particolare
dette disposizioni concernono la disciplina relativa
all’emissione della fattura ed all’esigibilità dell’im-
posta nelle operazioni transfrontaliere.
2.INTEGRAZIONE DELLA FATTURA
IN BASE AL MECCANISMO
DELL’INVERSIONE CONTABILE
– REVERSE CHARGE
La legge di stabilità, articolo 1, comma 325, lett. b),
n° 1) sostituisce l’articolo 17, comma 2, secondo pe-
riodo, del D.P.R. n. 633/72, estendendo la procedura
di integrazione della fattura alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi non generici. L’integrazione
del documento del cedente/prestatore diventa ora la
modalità ordinaria di assolvimento degli obblighi IVA
nei rapporti con soggetti comunitari.
2.1 La vecchia formulazione dell’articolo 17, comma
2, del D.P.R. n. 633/72
L’articolo 17, comma 2, era stato già interessato
da una modifica legislativa recata lo scorso anno
dall’articolo 8, comma 2, lettera g) legge 15 dicembre
2011, n. 217– Legge comunitaria 2010 – che aveva
integrato il secondo comma dell’articolo 17 del D.P.R.
n. 633/72.
Detto articolo ha introdotto il meccanismo dell’in-
versione contabile (cosiddetto
reverse charge
) nel
caso di prestazioni di servizi cosiddette generiche,
di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo
non residente nel territorio dello Stato nei confronti
di un soggetto passivo ivi stabilito.
La modifica ha
previsto che, quando il prestatore è stabilito in un
altro Stato membro dell’Unione, il committente
italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di
registrazione secondo le disposizioni previste per
gli acquisti intracomunitari di beni, contenute negli
articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto n. 331
del 1993.
Per effetto di tale modifica, il soggetto
passivo italiano che riceve una prestazione di servizi
da un soggetto passivo comunitario deve integrare
la fattura ricevuta dal soggetto comunitario, anziché
emettere autofattura.
La legge comunitaria 2010 ha introdotto, quindi, una
deroga alla regola generale sull’autofatturazione,
prevedendo che in presenza di prestazioni di servizi,
cosiddette “generiche” (art. 7-ter), rese da prestatori
stabiliti nell’Unione europea a committenti, soggetti
passivi stabiliti in Italia, questi ultimi adempiono agli
obblighi di fatturazione e di registrazione seguendo
le medesime regole previste per gli acquisti intraco-
munitari di beni, di cui sempre agli articoli 46 e 47
del D.L. n. 331/1993.
2.2 La nuova formulazione dell’articolo 17, comma
2, del D.P.R. n. 633/72
La nuova formulazione estende il
meccanismo dell’in-
versione contabile
(cosiddetto
reverse charge
)
alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate
da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro:
in pratica è stata ampliata la casistica in cui
si rende obbligatorio ricorrere al meccanismo dell’in-
versione contabile non solo alle prestazioni di servizi
non generiche ma anche alle cessioni di beni.
L’integrazione della fattura del cedente/prestatore
diventa, quindi, la modalità ordinaria di assolvimento
degli obblighi IVA nei rapporti con i soggetti comu-
nitari.
Pertanto in base alla disposizione in argomento il
soggetto passivo d’imposta nazionale dovrà osservare
la procedura dell’integrazione e registrazione della
fattura del fornitore/prestatore in base agli articoli
46 e 47 del D.L. n. 331/93.
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