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InformaImpresa 5 Venerdì 24 febbraio 2012

0-21, quindi possibilità di evitare il trasformatore di isolamento con l’opzione della protezione sensibile alla componente continua.

La Norma CEI 0-21 riguarda infatti solo i nuovi impianti (cioè eseguiti dall’entrata in vigore della norma) , mentre l’applicazione della norma agli impianti esistenti non è ancora possibile in assenza di una specifica delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG). La Norma CEI 0-21 è citata anche nella delibera ARG/elt 199/11 del 29 dicembre 2011“Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei ser-vizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”.

Le intenzioni della Autorità per l’Energia sono rivolte a fare in modo che la Norma CEI 0-21 rappresenti le condizioni tecniche anche per le utenze passive, quindi per la connessioni di clienti finali che prelevano dalle reti elettriche di distribuzione in Bassa Tensione. Non a caso all’art.7 comma n.1 della Delibera ARG/elt 199/11 è scritto che con successivi provvedimenti l’Autorità provvederà alla razionalizzazione complessiva della disciplina in materia di connessione per punti attivi e passivi.

Ad ogni modo la norma è disponibile gratuitamente sul sito della CEI a questo link:

http://www.ceiweb.it/documenti/0-21.pdf

ENERGIA

4 Aumento accise sull’energia elettrica. Le nuove aliquote.

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/11 due decreti del 30/12/2011 emanati dal Ministro dell’economia: il primo riguarda l’aumento dell’ac-cisa sull’energia elettrica a seguito della cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario e il secondo riguarda l’Aumento dell’accisa sull’energia elettrica a seguito della soppressione dell’addizionale provinciale dell’accisa sull’energia elettrica. I provvedi-menti hanno effetto dal 01/01/2012.

Le aliquote dell’accisa dell’energia elettrica, previste nell’Allegato I del testo Unico Accise (decreto legisla-tivo 26/10/1995, n. 504), sono state quindi ridetermi-nate per ogni chilowattora di energia impegnata, come di seguito riportato:

Imposta erariale (€/kWh)

2011 - (€/kWh)

2012 - (€/kWh)

Luoghi diversi dalle abitazioni

0,0031 0,0121

Abitazioni 0,0047 0,0277

Si evidenzia che fino al 31/12/2011 era in vigore l’ad-dizionale provinciale la cui applicazione era variabile a discrezione delle singole province da 9,3 a 11,4 euro a MWh, fino al raggiungimento del consumo di 200.000 kWh mensili.

Per quanto riguarda l’accisa erariale per il non residen-ziale, la sua applicazione è legata al consumo mensile utente: oltre 1,2 milioni di kWh/mese, l’accisa erariale non viene applicata.

Tali variazioni sono dovute alla soppressione delle ad-dizionali comunali e provinciali nei comuni e nelle pro-vince delle regioni a statuto ordinario ed al conseguen-te aumento dell’accisa erariale in modo di assicurare la neutralità finanziaria. Le disposizioni fanno riferimen-

to a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6 del de-creto legislativo n. 23/2011 (federalismo municipale) e dall’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2011 (disposizioni in materia di autonomia di en-trata delle regione a statuto ordinario e delle provin-ce, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Decreto legislativo n.23/2011, articolo 2, comma 6

“A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) e b), del decreto legge 28/11/1988, n. 511, converti-to, con modificazioni, dalla legge 27/01/1989, n. 20, ces-sa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l’accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispet-to dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell’economia da emanarsi entro il 31/12/2011 sono sta-bilite le modalità attuative del presente comma”.

Decreto legislativo n. 68/2011, art. 18, comma 5

“A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 52 del de-creto legislativo 26/10/1995, n. 504 è soppressa e il rela-tivo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Mi-nistro dell’economia è rideterminato l’importo dell’accisa sull’energia elettrica in modo da assicurare l’equivalenza del gettito”.

ENERGIA

5 Il periodo di prescrizione per pagare le fatture

del gas e dell’energia elettrica è di cinque anni.

Le ricevute relative alle fatture del gas o dell’energia elettrica vanno conservate per 5 anni

Per capire qual è il periodo di prescrizione si deve fa-re riferimento ad alcuni articoli del Codice Civile, ed in particolare all’articolo 2948.

Si evidenzia che non vi è una limitazione di alcun tipo, anche se nelle bollette/fatture viene riportata la dici-tura “le precedenti bollette risultano già pagate”. Ov-viamente l’onere di conservare le ricevute di avvenu-to pagamento delle singole bollette/fatture è a carico dell’utente, che è bene le mantenga per almeno i 5 an-ni (periodo di prescrizione).

Codice Civile – Art. 2934 – Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il ti-tolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibi-li e gli altri diritti indicati dalla legge.

Codice Civile – Art. 2935 – Decorrenza della prescrizione

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Codice Civile – Art. 2948 – Prescrizione di cinque anni

Si prescrivono in cinque anni ……:

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi …. . .

ENERGIA

6 Fondo di rotazione per investimenti finalizzati

al contenimento dei consumi energetici.

Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 60 del 12/08/2011, la deliberazione riguardante un Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento

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