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6 InformaImpresa Venerdì 24 febbraio 2012

dei consumi energetici e di un bando di concorso per la selezione di un soggetto gestore del Fondo di rotazione.

La delibera ha avviato il processo di promozione del fondo di rotazione per l’energia. Una volta individuato il gestore del fondo, la Regione darà il via al suo uti-lizzo. Va quindi presidiata con attenzione questa ini-ziativa, ovviamente con riferimento ai contenuti rela-tivi l’effettiva possibilità di utilizzo del fondo da parte delle PMI.

Il fondo in particolare sarà diretto agli investimenti fina-lizzati al contenimento dei consumi energetici. I desti-natari sono le PMI, e gli interventi dovranno riguardare il miglioramento energetico degli impianti esistenti, la produzione combinata di energia termica ed elettrica in cogenerazione, di energia elettrica mediante celle a combustibile e di energia da fonti rinnovabili. Nella prima gestione del fondo verrà messa una dispo-nibilità di 15.000.000,00 di euro e se questo vedrà il favore del PMI sarà possibile da parte della Regione immettere nel fondo una ulteriore disponibilità di pari importo.

La Regione inoltre ha definito con Enea le tipologie di intervento da ammettere al finanziamento con l’elabo-razione nel contempo delle relative schede tecniche e del software per la gestione delle medesime.

Il finanziamento agevolato che verrà accordato sarà costituito da una quota pubblica a tasso zero che può raggiungere la percentuale del 50% o 60% del finan-ziamento complessivo e da una quota provata sino alla concorrenza del 100% dell’investimento complessivo oggetto della domanda.

Il finanziamento, consentendo l’abbattimento delle ra-te di ammortamento dei finanziamenti concessi dal si-stema bancario alle PMI, costituirà aiuto di Stato. Alla data del 01/02/2012 non è ancora stato dato l’av-vio all’utilizzo del fondo di rotazione.

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FISCO

6 Tipografie e rivenditori autorizzati alla

stampa e alla rivendita dei documenti fiscali.

Scade mercoledì 29 febbraio 2012 il termine entro cui le tipografie e i rivenditori autorizzati devono effettua-re la trasmissione telematica dei dati relativi alle forni-ture degli stampati fiscali effettuate nell’anno 2011. Le tipografie e i rivenditori autorizzati alla stampa ed alla rivendita dei documenti fiscali devono effettuare,

entro il mese di febbraio, la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture degli stampati fiscali effet-tuate nell’anno solare precedente.

La trasmissione di tali dati, relativi all’anno 2011, de-ve quindi essere effettuata entro il mese di febbraio 2012.

L’adempimento non ha subito modifiche, di conseguen-za, qui di seguito richiamiamo i chiarimenti forniti pre-cedentemente.

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi-scali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendi-ta provvedono alla comunicazione dei dati:

- direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la tra-smissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al servi-zio telematico Entratel o Internet, secondo le modali-tà descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utiliz-zano il software di controllo distribuito gratuitamen-te dall’Agenzia delle Entrate;

- tramite gli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis

e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel).

Per ciascuna fornitura, i soggetti obbligati devono in-dicare:

- i propri dati identificativi (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta);

- i dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazio-ne o, se si tratta di imprenditore individuale, cogno-me, nome e ditta);

- numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;

- il codice che individua le diverse tipologie di stampa-ti, che costituiscono oggetto della fornitura; - data della fornitura;

- estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file conte-nente le comunicazioni (salvo alcune ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30 mag-gio 2002: ad esempio, scarto del file per mancato rico-noscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o Internet; file non elaborabile perché predi-sposto con un software di controllo diverso; etc.). L’Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle comu-nicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio En-tratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica en-tro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia (per gli utenti del servizio En-tratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet).

Si segnala, anche, che con risoluzione n. 5/E del 10 gen-naio 2003 , l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire chia-rimenti validi soltanto per il 2002, ha fornito alcune interpretazioni applicabili a regime, per tutte le annua-lità:

- tipografia o rivenditore con sedi diverse : nel caso in cui il soggetto obbligato alla comunicazione dei da-ti si avvalga di più punti di distribuzione dei docu-menti fiscali, dislocati in zone diverse nel territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture. Ciò in quanto la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l’attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione;

- identificativo di serie dei documenti: nel campo de-nominato “identificativo di serie” del record C deve essere indicata la coppia dei dati <id documento> e <anno di stampa>, separati dal carattere “-“ (es.: AXR-02);

- correzione o integrazione di un file precedentemente inviato : è necessaria la trasmissione di un nuovo fi-le, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente;

- scarto del file inviato : nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, l’utente deve ripe-tere l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuto scarto. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia, l’invio si considera tempestivo;

- formulari di accompagnamento rifiuti : tale tipologia di documento deve essere esclusa dai documenti da indicare nel campo 14 del record C, in quanto i sog-getti che effettuano la fornitura di tali formulari sono

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