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esonerati da qualsiasi adempimento (si veda risolu-zione n. 180 dell’11 giugno 2002) in merito alla re-gistrazione e comunicazione periodica dei dati ai fini fiscali.

Si ricorda che, in caso di omessa trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11 decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 2.065,83.

Si ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione dei da-ti possa costituire oggetto di ravvedimento , ai sen-si dell’articolo 13, lett. b), decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, da effettuarsi entro un anno dall’omissione, con il pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo.

FISCO

7 Autotrasporto. Il rimborso dell’accisa per il

2011.

Una nota dell’Agenzia delle Dogane fornisce le istruzioni per la fruizione dei benefici sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, relativamente ai consumi 2011.

L’Agenzia delle dogane ha fornito precisazioni in merito all’istanza di rimborso per gli incrementi di accisa relativi al consumo di gasolio effettuato nel corso del 2011 da parte degli autotrasportatori.

Si riepilogano, di seguito, i requisiti dei soggetti bene-ficiari, gli importi del rimborso spettante, i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Con la nota prot. n. 771 del 4 gennaio 2012 è stato precisato che hanno diritto all’agevolazione:

a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b)gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;

d)gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono più beneficiari dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate. Nella nota viene ricordato, infatti, che l’esecutivo comunitario non si è ancora pronunciato in ordine all’accoglibilità della richiesta di proroga dell’agevolazione a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,5 tonnellate.

Non appena sarà noto l’esito dell’iter comunitario sulla estensibilità dell’agevolazione in argomento a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate, saranno fornite ulteriori precisazioni in merito al recu-pero del beneficio.

Di conseguenza, analogamente agli anni scorsi, l’Agenzia delle dogane raccomanda agli uffici la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) e lo scrupoloso

riscontro delle dichiarazioni .

IMPORTO DEL BENEFICIO

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 ed in con-seguenza delle numerose variazioni dell’accisa, l’entità del beneficio riconoscibile è quantificato come segue in relazione ai diversi periodi:

Consumi effettuati (Periodo)

Rimborso (per mille litri di prodotto) Dal al euro 1/1/11 5/4/11 19,78609 6/4/11 27/6/11 27,08609 28/6/11 30/6/11 67,08609 1/7/11 31/10/11 68,98609 1/11/11 6/12/11 77,88609 7/12/11 31/12/11 189,98609

L’ISTANZA

Nella nota del 4 gennaio 2012, l’Agenzia delle dogane fornisce alcune precisazioni relativamente alla presen-tazione dell’istanza per i consumi 2011, ricordando che, anche quest’anno, può essere trasmessa telema-ticamente.

La nota ricorda, inoltre, che per gli esercenti attività di autotrasporto i consumi devono essere comprovati mediante le relative fatture di acquisto.

Si ricorda che l’articolo 61, comma 1, del D.L. 1 del 24 gennaio 2012 (decreto “Crescitalia”) ha modificato la periodicità dell’istanza: da annuale, è diventata trime-strale e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun tri-mestre solare.

Tale disposizione è entrata in vigore il 24 gennaio 2012, e da tale data è stato abrogato il riferimento al “30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare”, contenuto nell’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 277/2000.

La diversa periodicità di presentazione delle istanze è applicabile a decorrere dai consumi 2012 e che il ter-mine di presentazione dell’istanza relativa ai consumi 2011 resta fissato al 30 giugno 2012 (cioè, entro il 30 giugno successivo alla scadenza dell’anno solare – sulla base della previgente formulazione del DPR 277/2000).

Tale interpretazione è giustificata dal fatto che l’ap-plicazione dei nuovi termini (trimestrali e a pena di decadenza) sulle istanze relative ai consumi 2011, renderebbe impossibile la presentazione delle stesse (ed il recupero del credito), in quanto i termini sarebbero già scaduti. La finalità della nuova norma, invece, è la riduzione dell’esposizione finanziaria delle imprese di autotrasporto, in un momento in cui sussistono gravi difficoltà di cassa (come è espressamente riportato nella Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione).

Il termine di presentazione delle istanze per il recupero del credito d’imposta sui consumi 2011 è, quindi, il 30 giugno 2012.

Le nuove scadenze trimestrali riguardano i consumi effettuati a decorrere dall’anno 2012.

InformaImpresa 7 Venerdì 24 febbraio 2012

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