Page 8 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Nel corso del 2012, se verranno confermati i contenuti del D.L. n. 1/2012, l’autotrasportatore si troverà a pre-sentare le seguenti istanze:

- una annuale, relativamente ai consumi 2011 - tre istanze trimestrali, relativamente ai consumi dei primi tre trimestri 2012:

- consumi primo trimestre 2012, entro il 30.04.12; - consumi secondo trimestre ‘12, entro il 31.07.12; - consumi terzo trimestre 2012, entro il 31.10.12. L’istanza per il quarto trimestre 2012 sarà invece pre-sentata entro il mese di gennaio 2013.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Sul sito internet dell’Agenzia delle dogane il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni è stato reso disponibile dal 31 gennaio 2012 (www. agenziadogane.it).

Come precisato nella nota prot. n. 11181 del 30 gen-naio 2012, le dichiarazioni devono essere consegnate, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico, al competente Ufficio delle Dogane (o Ufficio delle Dogane di Roma 1 per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia). E’ possibile, altresì, effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Doga-nale – E.D.I. Gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. (le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo www. agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa). Per la predisposizione dei files, da inviare telematicamente, è possibile utilizzare il software reso disponibile dall’Agenzia, o fare riferimento al tracciato record (entrambi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle dogane, nella sezione “Accise-Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2011 – Software gasolio autotrazione anno 2011).

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il codice tributo con cui utilizzare il credito, come ricor-dato nel comunicato stampa del 24 gennaio 2012, è il 6740 , denominato “credito d’imposta-agevolazione sul ga-solio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.

Con legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1, comma 53, è stato fissato un limite annuale, pari a euro 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi. Tale limite va inteso come importo complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel quadro RU (Risoluzione n. 9/E del 3 aprile 2008). La disposizione prevede altresì che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e che siano compensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall’anno 2012, con riferimento alle eccedenze maturate nell’anno 2009).

Va inoltre aggiunto che, a decorrere dal 2012, tale limite non opererà più relativamente all’utilizzo del credito d’imposta in esame , come previsto dall’articolo 61, comma 2, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012.

Si ricorda, infine, che il medesimo articolo 61, al com-

ma 1, in conseguenza della diversa periodicità con cui l’istanza sarà presentata (da annuale a trimestrale), ha modificato il termine entro cui è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, dispone che il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. L’eventuale eccedenza è richiesta a rim-borso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Anche tale novità riguarda i consumi effettuati dal 2012, con la conseguenza che il termine di utilizzo in compensazione del credito relativo a quelli del 2011 rimane all’anno solare il cui il medesimo è sorto.

Quindi, la situazione che si presenta è la seguente:

Nascita del credito (1)

Termine utilizzo in compensazione

Termine istanza rimborso Consumi 2011 2012 31/12/2012 30/6/13

1° trimestre ‘12 (2) 2012 31/12/2013 30/6/14

2° trimestre ‘12 (2) 2012 31/12/2013 30/6/14

3° trimestre ‘12 (2) 2012 31/12/2013 30/6/14

4° trimestre ‘12 (2) 2013 31/12/2014 30/6/15

(1) Il credito sorge decorsi 60 giorni di silenzio-assenso dalla presentazione dell’istanza (art.4, c.2, DPR 277/2000)

(2) Se resta confermata, in sede di conversione, la nuova tempistica disposta dal D.L. n. 1 del 2012.

Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, od uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti bene-ficiari per la fruizione dell’agevolazione, è prevista non solo la decadenza del beneficio, ma anche la rilevanza penale delle violazioni.

FISCO

8 Entro il 29 febbraio 2012 la Comunicazione

Dati Iva relativa al 2011.

Entro il 29.2.2012 va presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione dati IVA relativa al 2011.

La Comunicazione dati Iva è stata introdotta per ovviare al mancato rispetto di un obbligo comunitario, che im-pone di presentare la dichiarazione Iva entro due mesi dalla scadenza di ogni periodo fiscale, quindi entro il mese di febbraio. La normativa italiana, infatti, preve-de diversamente, consentendo che la dichiarazione Iva possa essere trasmessa entro il 30 settembre. Per porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, il legislatore italiano ha istituito pertanto l’ulteriore ob-bligo, a carico dei contribuenti, di presentare la Comu-nicazione dati Iva entro il mese di febbraio.

La funzione della Comunicazione Iva è quella di quan-tificare le risorse proprie che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Essa non ha natura di-chiarativa e non ha lo scopo di determinare l’imposta dovuta, elementi propri invece della Dichiarazione Iva. Con la Comunicazione dati Iva, il contribuente comuni-ca i dati contabili riepilogativi delle operazioni effet-tuate nell’anno solare precedente a quello di presen-tazione. L’obbligo riguarda in generale i soggetti tito-lari di partita IVA, tranne alcune eccezioni che vedre-mo successivamente. Si tratta di un adempimento an-nuale: la Comunicazione, infatti, deve essere trasmessa telematicamente ogni anno, entro il mese di febbra-

8 InformaImpresa Venerdì 24 febbraio 2012

Page 8 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »