Page 10 - Schema

Basic HTML Version

in perdita sistemica
nel triennio 2009/2010/2011 che
sono considerate presuntivamente non operative dal
2012, ai sensi dell’art. 2, co. 36-decies e undicies, D.L.
138/2011.
Il rigo
VA14
è stato ridenominato “Regime per l’impren-
ditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27
D.L. 98/2011”.
Le persone fisiche che intraprendono una attività di
impresa o lavoro autonomo dal 01.01.2012 o che
l’hanno intrapresa dopo il 31.12.2007 che siano in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1 commi da 96 a 99
della legge 244/2007 e dell’art. 2 del DM 2.01.2008
oltre che dei requisiti stabiliti dall’art. 27 comma 2 del
DL. 98/2011,
possono accedere al regime dei cosiddetti
“nuovi minimi”.
Il rigo
VA14
deve essere compilato da coloro che a
partire
dal 01.01.2013 intendono avvalersi del regime
in oggetto
. La
casella “1”
va barrata per comunicare
che trattasi
dell’ultima dichiarazione Iva presentata in
regime ordinario
, prima dell’applicazione del regime
fiscale di vantaggio.
I
“nuovi minimi”
(art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011)
devono effettuare la
rettifica della detrazione Iva a cre-
dito
con riferimento a tutti
i beni e servizi non ancora
ceduti o non ancora utilizzati
, esistenti al 31.12.2012.
Nel
campo 2
deve essere indicato l’ammontare comples-
sivo della rettifica dell’Iva già detratta, in relazione al
mutato regime fiscale. L’importo della rettifica non va
ricompreso a rigo VF56.
L’imposta dovuta per effetto della rettifica è versata
in un’unica soluzione ovvero in 5 rate annuali di pari
importo, utilizzando il
codice tributo 6497, periodo di
riferimento 2012.
L’unica o 1ª rata deve essere corrisposta entro il termine
per il versamento del saldo annuale IVA ( 16.03.2013)
e le successive rate entro il termine previsto per il ver-
samento a saldo dell’imposta sostitutiva, pertanto la
seconda rata va versata entro il 17.06.2014.
E’ esclusa la possibilità di effettuare il versamento in
esame entro il termine previsto per il saldo del mod.
UNICO ovvero di usufruire della rateizzazione.
I casi di passaggio al regime fiscale di vantaggio nel
2013 è limitato ai contribuenti che hanno iniziato l’at-
tività dopo il 31.12.2007 optando per:
- il regime ordinario ed è trascorso il triennio di perma-
nenza obbligatoria;
- il regime delle nuove iniziative produttive
e intendono transitare nel nuovo regime fiscale di van-
taggio per il periodo che residua.
Sezione 3 del Quadro VA
Dati relativi agli estremi identificativi
dei rapporti finanziari
La Sezione 3, è riservata all’indicazione degli estremi
identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in
essere nel periodo d’imposta 2012.
Questa sezione è riservata agli esercenti imprese, arti
e professioni con ricavi o compensi non superiore a €
5.000.000 che, per tutte le operazioni attive e passive
effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclu-
sivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro
contante e che nelle dichiarazioni ai fini IVA e delle
imposte sui redditi indicano gli estremi identificativi
dei rapporti finanziari.
Per tali soggetti le sanzioni amministrative previste per
le violazioni degli obblighi di dichiarazione e di docu-
mentazione delle operazioni, sono ridotte alla metà.
2.Il Quadro VE
Nel Quadro VE
è stato
soppresso
il rigo riservato all’in-
dicazione delle operazioni con
aliquota al 20%.
Se vi fosse necessità di indicare comunque l’imposta
per fatture ad esempio differite, va incluso l’importo nel
rigo dedicato all’aliquota al 21% (
rigo VE22
) e l’1% di
differenza va imputato al rigo «Variazioni e arrotonda-
menti» (
rigo VE 24
).
Rigo VE34
Nella
Sezione 4
, nel rigo VE34, vanno dettagliate le
cessioni in applicazione del reverse charge.
Il campo
“5”
è stato
ridenominato
«
Cessioni di fabbricati
», a se-
guito delle modifiche introdotte negli artt. 10, nn. 8-bis
e 8-ter e 17, co. 6, lett. a-bis, dall’art. 9, D.L. 83/2012
che ha esteso l’applicazione del reverse charge anche
ai fabbricati abitativi
Rigo VE36
Il rigo VE36
, è riservato all’esposizione delle
operazioni
effettuate nell’anno
, ma
con imposta esigibile in anni
successivi.
In tale rigo è stato introdotto il
campo “3”
per le operazioni effettuate in applicazione del nuovo
regime “Iva per cassa” (art. 32-bis, D.L. 83/2012) in
vigore dal 1° dicembre 2012 .
3. Il Quadro VF
Nella
Sezione 1
, è stato soppresso il rigo con aliquota
al 20% (soppressa a decorrere dal 17.9.2011 dal D.L.
138/2011).
Nel rigo VF19 è stato inserito il campo “3”
, per indicare
gli
acquisti registrati nell’anno
, ma con I
va detraibile
negli anni successivi
, effettuati dai contribuenti che han-
no optato per il regime dell’Iva per cassa, di cui all’art.
32-bis, D.L. 83/2012, in vigore dal 1° dicembre 2012.
Si ricorda che nel caso di
passaggio dal regime dei
minimi al regime ordinario
, nelle dichiarazione Iva
relativa all’anno in cui questo è avvenuto, la rettifica
della detrazione, al netto della parte già utilizzata in
diminuzione delle rate ancora dovute per la rettifica di
ingresso va indicata a rigo VF56.
4. Il Quadro VL
Nella
Sezione 3
del
rigo VL29
, è stato inserito il
campo
“3”
, per l’esposizione dei versamenti sospesi a seguito
di
eventi eccezionali
.
Il rigo VL40
, invece, è stato
ridenominato
«
Versamenti
effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito»
, per
consentire l’esposizione
dei versamenti relativi anche ad
anni precedenti,
effettuati dal contribuente a seguito di
utilizzo in eccesso del credito Iva annuale.
5. Il Quadro VX
Se dalla dichiarazione annuale Iva
emerge un credito
,
il contribuente può:
- utilizzarlo
in detrazione
;
- richiederlo
a rimborso
.
L’utilizzo
del credito Iva
può avvenire
;
- computandolo
in detrazione
nell’anno successivo nelle
liquidazioni periodiche, senza limiti di importo;
- mediante compensazione orizzontale con altre im-
poste o contributi, nel limite di € 516.456,90 ovvero
€ 1.000.000 per i subappaltatori nel caso in cui il
volume d’affari registrato nell’anno precedente sia
costituito per almeno l’80% da prestazioni di subap-
palto.
La
compensazione del credito Iva annuale
può essere
effettuata dal 1° giorno del periodo successivo a quello
a cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di pre-
10
InformaImpresa
Venerdì
5
aprile
2013