Italiana (componente A4, pari a circa l’2.22% degli
oneri di sistema);
- oneri per la messa in sicurezza del nucleare e com-
pensazioni territoriali (componente A2 e MCT, pari a
circa il 3,01% degli oneri di sistema);
- compensazioni per le imprese elettriche minori (com-
ponente UC4, pari a l’0,87% degli oneri di sistema);
- sostegno alla ricerca di sistema (A5 pari a circa lo
0,32% degli oneri di sistema);
- copertura del bonus elettrico (componente As, pari
allo 0,19% degli oneri di sistema);
- promozione dell’efficienza energetica (componente
UC7 pari al 2,77% degli oneri di sistema).
Fonte: Autorità per l’energia e il gas
• • •
fisco
7
Le novità del modello Iva 2013.
Il modello di dichiarazione deve essere utilizzato sia
dai contribuenti tenuti alla presentazione della dichia-
razione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a
comprendere la dichiarazione annuale Iva nel modello
Unico 2013.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La presentazione della dichiarazione annuale Iva 2013
va effettuata, in forma autonoma od unificata con il
modello Unico, esclusivamente in via telematica.
Le dichiarazioni presentate tramite un
ufficio postale
sono da ritenersi redatte su modello non conforme
a
quello approvato. Si applica, in tale ipotesi, la
sanzione
da € 258 a € 2.065 (art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997).
Nel caso di presentazione per via telematica, la dichia-
razione si considera presentata nel giorno in cui è tra-
smessa mediante procedura telematica e precisamente,
nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i contribuenti
, indipendentemente dalla presenza
di un credito o di un debito annuale,
possono presentare
la dichiarazione Iva in via autonoma
.
La dichiarazione presentata entro il mese di febbraio
esonera dall’obbligo di presentare la comunicazione
annuale Iva. Tuttavia è necessario
prestare attenzione
anche alle eventuali
conseguenze negative
.
Presentando la dichiarazione Iva, avviene l’assorbi-
mento del credito Iva residuo 2011 nella dichiarazione
annuale del 2012. Se il credito Iva 2012 per effetto di
tale assorbimento supera € 15.000, è richiesto il visto
di conformità. Inoltre la trasformazione del credito Iva
2011 in credito 2012, svantaggia le società che nel
triennio 2009 – 2011 hanno conseguito perdite fiscali
e quindi sono di comodo nel 2012. Per queste ultime
il credito Iva che emerge dalla dichiarazione Iva 2012
non è rimborsabile né compensabile.
Non presentando invece tempestivamente, la dichia-
razione annuale Iva , il credito residuo 2011 sarà com-
pensabile fino alla presentazione della dichiarazione
Iva per l’anno 2012.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIRAZIONE IN FORMA AUTONOMA
Sono in ogni caso
obbligati
alla presentazione della
dichiarazione annuale Iva in via autonoma:
- società di capitali e altri soggetti IRES con periodo
d’imposta non coincidente con l’anno solare;
-
soggetti
, diversi dalle persone fisiche,
con periodo
d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre
dell’anno di riferimento
;
- società controllanti e controllate, che partecipano alla
liquidazione IVA di gruppo
(di cui all’art. 73 co. 3 del
DPR 633/72), anche per periodi inferiori all’anno;
-
curatori fallimentari e commissari liquidatori
per le
dichiarazioni che devono presentare, per conto dei
soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta
amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla
chiusura delle procedure concorsuali;
- soggetti non residenti che si avvalgono di un
rappre-
sentante fiscale
(art. 17, DPR n. 633/72);
- soggetti non residenti che si sono
identificati diretta-
mente
(art. 35-ter, DPR n. 633/72);
- particolari
soggetti
(ad esempio, i venditori porta a
porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazio-
ne unificata in quanto
titolari di redditi per i quali non
sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi e dell’IRAP
;
-
soggetti
risultanti da operazioni straordinarie o da
altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute
nel periodo compreso tra il
1° gennaio e la data di
presentazione della dichiarazione relativa al 2012,
tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei
soggetti estinti
.
La presentazione della dichiarazione deve essere ef-
fettuata:
- tra il 1 febbraio 2013 ed il 30 settembre 2013, se in
via autonoma;
- entro il 30 settembre 2013, se in forma unificata.
VERSAMENTI
Il versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione
annuale
va effettuato entro il 16.3.2013 sempreché
l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (importo ar-
rotondato a € 10).
E’ possibile effettuare il versamento in forma rateale,
maggiorando dello 0,33%mensile l’importo di ogni rata
successiva alla 1ª, fino al 16.11.2013.
In caso di presentazione della dichiarazione in
forma
unificata
è possibile
inoltre
effettuare il versamento:
- in unica soluzione
entro la scadenza del Modello Uni-
co
, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese
o frazione di mese successivi al 16/3;
- rateale, dalla data di pagamento delle somme dovute
in base al Modello Unico, maggiorando prima l’importo
da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di
mese successive al 16.03 e, quindi, aumentando dello
0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla
1ª.
La presentazione dell’Iva in forma autonoma
non con-
sente
, invece, di rateizzare il pagamento dell’imposta Iva
a partire dalla data di pagamento delle imposte dovute
in base al modello Unico, con la maggiorazione dello
0,40% (16/06 o 16/07).
NOVITA’ DEL MODELLO IVA 20131
Il Quadro VA
Passando in rassegna i singoli quadri del modello, si
evidenzia che nel
Quadro VA
della dichiarazione Iva
2013, è stato introdotto
il nuovo rigoVA15 per le società
InformaImpresa
9
Venerdì
5
aprile
2013