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ne per i fabbricati rurali per i quali si sta procedendo all’accatastamento.

L’acconto dell’IMU per il 2012, relativamente ai fabbri-cati rurali strumentali, è, quindi, determinato come se-gue:

- prima rata entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno 2012 cade di sabato): la prima rata di acconto per il 2012 è versata nella misura del 30% dell’IMU dovuta applicando l’aliquota di base (0,2%; vedi Tab. 1);

- saldo entro il 17 dicembre 2012 (in quanto il 16 di-cembre 2012 cade di domenica): la seconda rata di acconto per il 2012 è versata a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

E’ previsto, invece, il versamento in unica soluzione en-tro il 17 dicembre 2012 per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni (che dovranno essere dichiarati al cata-sto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012). Un apposito DPCM, che sarà emanato entro il 10 di-cembre 2012, provvederà a modifcare l’aliquota da ap-plicare sui fabbricati rurali ad uso strumentale e terre-ni, in modo da tener conto del gettito derivante dalla prima rata e tale da garantire che il gettito complessivo non superi per il 2012 gli ammontari previsti dal Mini-stero dell’economia per tali fattispecie immobiliari.

3. BASE IMPONIBILE

Con una modifca all’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, secondo cui la base imponibile dell’IMU è determinata sulla base del valore dell’immobile, riva-lutati con i moltiplicatori di cui ai successivi commi 4 e 5, sono introdotte delle nuove regole per il calcolo della base imponibile di alcune tipologie di immobili. Inoltre, per i terreni agricoli, non condotti direttamente è previsto un aumento del moltiplicatore; per i terreni agricoli condotti direttamente è introdotto un calcolo dell’imposta per scaglioni, con una franchigia di 6.000 euro. Di seguito, si analizzano le novità.

Fabbricati storici e artistici (art. 4, comma 5, lett. b, sub a, D.L. 16/2012, conv. L. 44/2012)

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbri-cati di interesse storico e artistico di cui all’articolo 10 decreto legislativo 42 del 22/1/2004 (codice dei beni culturali).

Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 4, comma 5, lett. b, sub b, D.L. 16/12, conv. L. 44/12)

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizza-ti, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabili-tà è accertata dall’Uffcio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documenta-

zione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. I comuni possono disciplinare le caratteristiche di fati-scenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Terreni agricoli

(art. 4, comma 5, lett. b, sub c, D.L. 16/12, conv. L. 44/12)

Per i terreni agricoli, è aumentato a 135 il moltiplica-tore da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25%. Il moltiplicatore ridotto di 110 è applicabile a tutti i terreni, sia agricoli sia non coltivati, purché con-dotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Quindi, riepilogando, la base imponibile per i terreni: - agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivato-ri diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sarà più elevata e determinata come segue:

reddito dominicale x 25% x 135

- agricoli e incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la base imponibile è deter-minata come segue:

reddito dominicale per 25% x 110

Si ritiene che il moltiplicatore ordinario da applicare ai terreni incolti (posseduti da soggetti diversi dai colti-vatori diretti e imprenditori agricoli professioni iscritti nella previdenza agricola) sia 135.

Franchigia per i terreni agricoli condotti direttamente (art. 4, comma 5, lett. b, sub e, D.L. 16/12, conv. L. 44/12)

Con il nuovo comma 8-bis dell’art. 13 D.L. 201/2011, è introdotto un abbattimento della base imponibile per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che conducono diret-tamente il fondo. In tali casi, ai soli fni dell’IMU spe-rimentale:

- è riconosciuta una franchigia di 6.000 euro sul valo-re del terreno;

- sull’eccedenza di valore, l’IMU (sperimentale) è appli-cabile con le seguenti riduzioni:

- del 70% dell’IMU gravante sulla parte di valore compresa tra euro 6001 e 15.500 euro;

- del 50% dell’IMU gravante sulla parte di valore compresa tra euro 15.501 e 25.500 euro; - del 25% dell’IMU gravante sulla parte di valore compresa tra euro 25.501 e 32.000 euro.

4. ALIQUOTE IMU

A seguito delle novità sopraindicate, si riepilogano le aliquote IMU, differenziate sulla base delle diverse ti-pologie di immobili, con la relativa facoltà di manovra dei comuni (Tabella 1):

A LIQUOTE IMU ( TAB . 1) F ATTISPECIE A LIQUOTA DI LEGGE

R ANGE DI MANOVRA DEI C OMUNI

Aliquota di base 0,76% 0,46%-1,06% (*)

Abitazione principale (**) (***) e pertinenze 0,4% 0,2%-0,6%

Fabbricati rurali agricoli strumentali in comuni

diversi da quelli montani o parzialmente montani (****)

0,2% 0,1%-0,2%

Immobili non produttivi di reddito fondiario

0,76%

I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4%; la medesima può essere aumentata o diminuita

sino a 0,3 punti percentuali

Immobili posseduti da soggetti passivi IRES

Immobili locati

Fabbricati in attesa di vendita e non locati

dall’impresa costruttrice 0,76%

I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38%; la medesima può essere aumentata o

diminuita sino a 0,3 punti percentuali

(*) il range è ridotto a 0,46%-0,76% per le unità abitative a disposizione se il Comune ha deliberato un incremento della

detrazione per abitazione principale

(**) Compresa la casa coniugale assegnata all’ex coniuge

(***) I comuni possono considerare abitazione principale l’immobile di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti, che non risulti locata.

(****) Esenzione IMU per i fabbricati rurali agricoli strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani

12 InformaImpresa Venerdì 18 maggio 2012

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