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5. VERSAMENTO

Il legislatore ha introdotto numerose e sostanziali mo-difche in materia di versamento, sia relativamente al-le modalità di versamento, che alla determinazione dell’acconto per il 2012.

Modalità di versamento

(art. 4, comma 5, lett. h, D.L. 16/12, conv. L. 44/12)

Con una integrazione dell’articolo 13, comma 12, D.L. 201/2011, è stabilito che dal 1° dicembre 2012, è pos-sibile pagare l’IMU anche tramite bollettino postale. La fnalità è probabilmente quella di agevolare i contri-buenti meno abituati all’utilizzo dei codici tributo del modello F24.

Si fa presente che tale ulteriore modalità di versamento può essere utilizzata solo a decorrere dal 1° dicembre 2012: quindi, il versamento della prima rata di accon-to IMU (e della seconda, nel caso in cui il versamento riguardi l’abitazione principale ed avvenga in tre rate), deve avvenire solo con modello F24.

Modello F24

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012, prot. 53906, è stato appro-vato il nuovo modello F24 per il versamento dell’IMU. In sostanza, la sezione ICI del precedente modello è stata sostituita con la sezione IMU.

Per consentire lo smaltimento delle scorte preesisten-ti, l’utilizzo del nuovo modello è differito al 1° giugno 2013. In ogni caso, rimane ferma la possibilità di uti-lizzare il nuovo modello anche per i versamenti ante-cedenti il 1° giugno 2013.

Versamento per l’anno 2012

(art. 4, comma 5, lett. i, D.L. 16/12, conv. L. 44/2012)

Con l’introduzione del nuovo comma 12-bis all’articolo 13 D.L. 201/2011, sono previste particolari modalità di determinazione dell’acconto per il solo anno 2012. In particolare:

- I^ rata, dovuta entro il 18 giugno 2012 :

50% dell’IMU ottenuta applicando le aliquote di ba-

se e la detrazione prevista in generale; - II^ rata, dovuta entro il 17 dicembre 2012 : conguaglio sulla I^ rata, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal singolo comune.

Non sono dovute sanzioni, né interessi (nel caso in cui, a posteriori, il versamento dovesse risultare inferiore a quello determinato sulla base delle aliquote defni-tive).

Inoltre, è prevista una ulteriore rateizzazione per l’im-posta relativa all’abitazione principale e relative perti-nenze: esclusivamente per l’IMU relativa al 2012, cal-colata unicamente sull’abitazione principale e relative pertinenze, il versamento è effettuato in tre rate, come segue:

- la prima rata, da versare entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno cade di sabato): l’importo del-la prima rata è calcolato nella misura di un terzo dell’IMU determinata applicando l’aliquota di base e la detrazione di base;

- la seconda rata, da versare entro il 17 settembre 2012 (in quanto il 16 settembre cade di domenica): l’importo della seconda rata è calcolato nella misura di un terzo dell’IMU determinata applicando l’aliquo-ta di base e la detrazione di base;

- la terza rata, da versare entro il 17 dicembre 2012 (in quanto il 16 dicembre cade di domenica): l’impor-to della terza rata è calcolato a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con con-guaglio sulle predette rate.

In alternativa, l’IMU per il 2012 dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere ver-sata in due rate:

- entro il 18 giugno 2012 , in misura pari al 50% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la detrazione;

- entro il 17 dicembre 2012 è dovuto il saldo dell’im-posta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

In sintesi, le scadenze da osservare per il 2012, per la generalità degli immobili, sono le seguenti:

I rata (*) II rata (*) III rata (**)

IMU abitazione principale e pertinenze

1/3 IMU aliquota base

17/9/ 2012

1/3 IMU aliquota base 17/12/2012

Saldo con conguaglio (in base a aliquota effettiva)

18/6/2012 1/2 IMU aliquota

base

17/12/2012

Saldo con conguaglio (in base a aliquota effettiva)

IMU fabbricati rurali

strumentali 18/6/2012

30% IMU aliquota

base 17/12/2012

Saldo con conguaglio (in base a aliquota effettiva)

IMU fabbricati rurali iscritti al catasto terreni (in via di accatastamento entro 30/11/2012)

17/12/2012 Totale IMU (unica

soluzione)

IMU immobili diversi dai precedenti

18/6/2012 1/2 IMU aliquota

base

17/12/2012

Saldo con conguaglio (in base a aliquota effettiva)

(*) modalità di pagamento: F24

(**) modalità di pagamento: F24 e bollettino postale

(*) il range è ridotto a 0,46%-0,76% per le unità abitative a disposizione se il Comune ha deliberato un incremento della detrazione per abitazione principale

(**) Compresa la casa coniugale assegnata all’ex coniuge

(***) I comuni possono considerare abitazione principale l’immobile di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti, che non risulti locata. (****) Esenzione IMU per i fabbricati rurali agricoli strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani

InformaImpresa 13 Venerdì 18 maggio 2012

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