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22 Impianti di distribuzione di benzina: il
Governo è delegato ad emanare un decreto che disciplina in modo organico i requisiti di installazione degli impianti.
Pubblicata nella Gazzetta Uffciale n. 1 del 02/01/12, la Legge 15/12/11, n. 217: “Disposizioni per l’adempi-mento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-lia alla Comunità Europea – Legge comunitaria 2010”. L’articolo 14 della legge 21/2011 riguarda l’attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/09, relativa alla fase II del re-cupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina.
Entro 4 mesi dalla entrata in vigore di questa legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legi-slativi recanti l’attuazione della direttiva 2009/126/CE citata. I decreti citati prevedono l’integrazione della di-sciplina della direttiva 2009/126/CE nell’ambito della parte quinta del decreto legislativo 152/2006 (testo unico ambientale).
Nella sostanza dovrà essere emanato un decreto con il quale verranno disciplinati in modo organico i requi-siti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/03/1994 relativa agli apparecchi e sistemi di protezione desti-nati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, non si applicherà più il punto 3 dell’allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 (testo unico ambientale).
L’allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 riguarda gli impianti di distribuzione di ben-zina, e il punto 3 (quello ancora in vigore) si riferisce ai “requisiti costruttivi e di installazione”.
SICUREZZA
23 Sentenza della Cassazione Civile – sez. lavoro.
La mancanza della valutazione dei rischi rende nulla la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro.
E’ una sentenza importante, che introduce un nuovo elemento di preoccupazione, per quanto attiene la relazione che deriva dal rapporto di lavoro a tempo de-terminato e la valutazione dei rischi. Nella sostanza, la sentenza riportata in allegato on line, accoglie l’istanza del lavoratore con contratto a termine e rende nulla la clausola di apposizione. Questo signifca che “la clau-sola di apposizione del termine al contratto di lavoro”, da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del dlgs 19/09/1984, n. 626 (oggi è il dlgs 81/2008), è nulla per contrarietà alla norma imperativa e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Nella sentenza riportata nel fle, vista l’importanza della stessa, vengono affrontati i tre motivi di ricorso proposti dal ricorrente. I primi due motivi, che non interessano il tema della sicurezza, non sono stati accolti, mentre il terzo motivo, che crea una relazione diretta fra valuta-zione del rischio non fatta e il rapporto di lavoro a tempo determinato, da trasformare a tempo indeterminato, viene accolto dalla Corte.
Per approfondimenti consultare il fle:
- sentenza cassazione n. 5241-2012 - clausola di apposi-zione nulla in assenza di VRA.pdf
alla notizia 599 su www.informaimpresa.it
SICUREZZA
24 La Valutazione dei rischi negli ambienti di
lavoro: un obbligo per l’imprenditore.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valuta-zione di tutti i rischi e di elaborare l’apposito documen-to. La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luo-ghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicu-rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli ri-guardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi partico-lari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-cor-relato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto le-gislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli con-nessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifca tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Il documento della valutazione dei rischi, redatto a con-clusione della valutazione può essere tenuto su sup-porto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di da-ta certa o attestato dalla sottoscrizione del documen-to medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fni della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territo-riale e del medico competente, ove nominato. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di la-voro è tenuto ad effettuare immediatamente la valuta-zione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. La valutazione dei rischi deve essere realizzata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamen-te rielaborata, in occasione di modifche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro signif-cative ai fni della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni signifcativi o quando i risultati della sorveglianza sa-nitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rie-laborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedo-no il documento di valutazione dei rischi deve esse-re rielaborato, nel termine di 30 giorni delle rispettive causali.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’uf-fcio sicurezza della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 168430–168486–168420 - e.mail sicurezza@ confartigianatovicenza.it ).
Sono riportati gli articoli del decreto legislativo n. 81/2008 relativi alla valutazione dei rischi nel fle:
- Gli articoli previsti dal dlgs 81 - 2008 relativa alla valu-tazione dei rischi.pdf
allegato alla notizia 607 su www.informaimpresa.it
18 InformaImpresa Venerdì 18 maggio 2012
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