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SICUREZZA

25 Valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro:

dal 01/07/2012, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Devono ancora essere emanate le procedure standar-dizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, previste dalla normativa, riguar-danti le aziende che occupano fno a 10 lavoratori. La normativa sulla sicurezza nel lavoro, in attesa della emanazione delle procedure standardizzate e, comun-que non oltre il 30/06/2012, ha dato la possibilità ai datori di lavoro che occupano fno a 10 dipendenti, di autocertifcare la valutazione dei rischi.

La grande maggioranza dei datori di lavoro che occu-pano fno a 10 lavoratori, in questi ultimi anni ha prov-veduto, grazie alla normativa, alla valutazione dei ri-schi mediante l’autocertifcazione.

La data del 30/06/2012 deve quindi essere considera-ta come il termine entro il quale deve essere realizzata la valutazione dei rischi e il conseguente documento di valutazione dei rischi, venendo appunto a cessare la possibilità di avvalersi dell’autocertifcazione, indipen-dentemente dal fatto che siano state o meno pubblica-te le procedure standardizzate.

La mancata effettuazione della suddetta valutazione, potrebbe fare incorrere in una sanzione che prevede per il datore di lavoro, l’arresto da tre a sei mesi o l’am-menda da 2.500 a 6.400 euro.

Vale la pena di evidenziare che la ”proposta” della valu-tazione dei rischi con procedure “standardizzate”, di cui si è preso visione, non prevede procedure semplifcate per le piccole imprese, ma si limita appunto a standar-dizzare quanto prevede la normativa. Non siamo quindi di fronte ad un processo di semplifcazione, quanto in-vece di semplice riordino della norma.

Vista l’avvicinarsi del 01/07/2012, la Confartigiana-to di Vicenza ha organizzato un servizio di assistenza per le aziende che intendono effettuare la valutazione dei rischi e il relativo documento obbligatorio. Contat-tando l’uffcio sicurezza (tel. 0444 168430 –168486 – 168420) possono essere richieste informazioni e il preventivo per il servizio. On line si riporta il modulo di richiesta di un preventivo per il servizio della valu-tazione dei rischi (e.mail sicurezza@confartigianatovi-cenza.it (fax 0444 392448).

Di seguito si riporta l’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.

“I datori di lavoro che occupano fno a 10 lavoratori effet-tuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’arti-colo 6, comma 8, lettera f ). Fino alla scadenza del diciot-tesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, let-tera f ), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stes-si datori di lavoro possono autocertifcare l’effettuazione della valutazione dei rischi”

Le sanzioni collegate alla valutazione dei rischi

Riferimento legislativo

Obbligo/ Violazione

Sanzione

Dlgs 81/2008 – art. 18, comma 1, lettera o)

Il datore di lavoro e i dirigenti devono conse-gnare tempestivamente al rappresentante dei la-voratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del la valutazione dei rischi, anche su supporto in-formatico. Il documento è consultato esclusiva-mente in azienda;

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro

Dlgs 81/2008 – art. 18, comma 1, lettera s)

Il datore di lavoro e i di-rigenti devono consulta-re il rappresentante dei lavoratori per la sicu-rezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 (consulta-zione preventiva, ricevi-mento documento valu-tazione dei rischi su sua richiesta)

Il datore di lavoro e il dirigente sono puni-ti con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Dlgs 81/2008 – art. 18, comma 1, lettera z) prima parte

Il datore di lavoro e i di-rigenti devono aggior-nare le misure di pre-venzione in relazione ai mutamenti organizzati-vi e produttivi che han-no rilevanza ai fni del-la salute e sicurezza del lavoro

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Dlgs 81/2008 – art. 29, comma 1

Il datore di lavoro ef-fettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, com-ma 1, lettera a), in col-laborazione con il re-sponsabile del servizio di prevenzione e prote-zione e il medico com-petente, nei casi di cui all’articolo 41

Il datore di lavoro è punito con l’arre-sto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è com-messa da:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, com-ma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavora-tori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, canceroge-ni mutageni, e da at-tività di manutenzio-ne, rimozione smal-timento e bonifca di amianto;

c) per le attività disci-plinate dal titolo IV (cantieri temporanei o mobili) caratterizza-te dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di la-voro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

InformaImpresa 19 Venerdì 18 maggio 2012

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