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pulata fra Confartigianato Vicenza e Valore Ambiente (gruppo AIM).

Nel 2010 la Confartigianato di Vicenza e Valore Am-biente (azienda delle AIM di Vicenza) hanno rinnovato per il 2010 – 2012, la convenzione per lo smaltimen-to dei fanghi delle pulitintolavanderie. E’ un atto che viene rinnovata in automatico ogni tre anni, e che da continuità ad un rapporto che è stato avviato ancora nel 1985.

Il servizio prevede la raccolta, stoccaggio provvisorio, trasporto ed avvio al trattamento dei rifuti speciali pe-ricolosi, con codice CER 140604, prodotti dai pulitinto-ri. Per il 2011, Valore Ambiente effettuerà il ritiro dei propri contenitori sigillati secondo le seguenti moda-lità:

a)2 ritiri/anno : il primo previsto a maggio/giugno ed il secondo a novembre. Il canone annuo per il servizio è fssato a €/anno 241,55 + Iva, per quantitativi entro il limite di franchigia di kg. 250. I quantitativi ecce-denti la franchigia fno al limite di kg. 500 saranno totalmente addebitati alla tariffa di €/kg 1,75 + Iva. I quantitativi eccedenti la franchigia oltre il limite di kg. 500 saranno totalmente addebitati ad €/kg. 1,10 + Iva.

b)1 ritiro/anno : previsto a novembre. Il canone annuo per il servizio è fssato a €/anno 131,75 + Iva, per quantitativi entro il limite di franchigia di kg. 100. I quantitativi eccedenti la franchigia fno al limite di kg. 250 saranno totalmente addebitati alla tariffa di €/kg 1,75 + Iva. I quantitativi eccedenti la franchigia oltre il limite di kg. 250 saranno totalmente addebi-tati ad €/kg. 1,10 + Iva.

c) Viene assicurata la disponibilità ad effettuare prelie-vi su chiamata, oltre i piani di ritiro programmati, per particolari esigenze.

Valore Ambiente in questi giorni sta inviando alle im-prese che abitualmente utilizzano questo servizio, la consueta comunicazione organizzativa. Se vi fossero altre imprese interessate al servizio (solo pulitintola-vanderie), queste possono contattare Valore Ambiente al numero tel. 0444 394873+16

CONTRATTUALE - LAVORO

83 Le ispezioni in azienda: poteri e limiti del

personale ispettivo.

Nell’ambito delle ispezioni in materia di lavoro, quali comportamenti deve assumere il datore di lavoro? e quali sono i poteri e i limiti posti in capo agli ispetto-ri?

La materia delle ispezioni in azienda, che suscita sem-pre apprensione e grande diffdenza nelle aziende, in questi ultimi anni ha subito diverse evoluzioni, con l’in-tento da un lato di rendere più trasparente l’attività di verifca in azienda, dall’altro di consentire alle aziende di adottare tutte le prerogative di difesa per tutelare i propri interessi.

Non potendo con la presente trattazione fare un’anali-si approfondita di tutta la materia, che risulta peraltro complessa e molto tecnica, vediamo di fare un quadro generale degli organismi preposti al controllo in azien-da, dei loro poteri e anche dei limiti, di come devono comportarsi i datori di lavoro in caso di accesso ispet-tivo.

Il compito di vigilare sulla regolare applicazione delle norme in materia di lavoro spetta:

1) Al settore “ispezioni del lavoro” delle Direzioni Re-gionali e Provinciali del lavoro

2) Agli uffci ispettivi devi vari enti previdenziali (INPS, INAIL; INPGI, ENASARCO, ENPALS) per ciò che attie-

ne agli spetti contributivi e previdenziali.

3) Alla Guardia di Finanza che può accedere ai docu-menti in materia di lavoro al fne di vigilare la cor-retta applicazione della normativa fscale; 4) Alle ASL per tutto ciò che attiene alla prevenzione, all’igiene e alla salute dei lavoratori.

Va precisato che mentre gli organi di vigilanza degli enti previdenziali sono pubblici uffciali che svolgono la funzione di polizia amministrativa, gli organi ispetti-vi del Ministero del Lavoro sono uffciali di polizia giu-diziaria ; ciò signifca che qualora nel corso dell’attività ispettiva emergano notizie di reato, solo gli ispettori del lavoro possono compiere gli atti necessari per as-sicurare le fonti di prova, per ricercarne gli autori e per impedire che reati vengano portati a conseguenze ul-teriori. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice di procedura penale per le attività di polizia giudiziaria.

Poteri e compiti del personale ispettivo

Il potere di accesso nei luoghi di lavoro è il potere più caratteristico attribuito agli organi ispettivi. Sul punto il DPR 520/1955 stabilisce che “gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare in ogni parte , a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifci, i cantieri, gli uffci, i locali di pubblico spettacolo, i dormitori ed i re-fettori annessi agli stabilimenti, non di meno essi dovran-no astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempreché non abbiamo fon-dato sospetto che servano a compiere o a nascondere vio-lazioni di legge”

Allo stesso modo il potere di accesso è riconosciuto agli addetti alla vigilanza degli istituti previdenziali per esaminare tutta la documentazione che sia per-tinente con gli obblighi contributivi o con l’erogazio-ne delle prestazioni previdenziali e per assumere dai datori di lavoro e dai lavoratori notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi.

Da quanto sopra si evince che il personale ispettivo,

senza alcun preavviso e senza necessità di un manda-to specifco, può liberamente accedere in azienda o nei cantieri al fne di assicurare l’osservanza delle norma in materia di tutela del lavoro in ogni sua forma. Il po-tere di accesso non può comunque spingersi fno alla dimora privata del cittadino che costituisce, dunque, un luogo inviolabile da parte degli ispettori.

Gli ispettori possono esaminare tutta la documenta-zione relativa alla legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa quella contabile e anche quella inerente la sicurezza sul lavoro. Possono intervistare liberamente i lavoratori occupati in azienda, che devono essere sen-titi separatamente e senza la presenza del datore di la-voro, né del professionista che assiste l’azienda. Possono anche raccogliere dichiarazioni del datore di lavoro, ma questi non è obbligato a farle , anzi deve sta-re attento a quello che dice, specie nel caso ciò possa determinare una sorta di “autoincriminazione” Va tuttavia precisato che anche il personale ispettivo che accede in azienda deve rispettare alcune regole:

1) Innanzitutto ha l’obbligo di qualifcarsi e, a richie-sta della persona alla quale si presenta, di esibire la carta di riconoscimento (tesserino). In mancanza del tesserino l’ispezione non può aver luogo. 2) Ha poi l’obbligo di dichiarare ogni situazione di in-compatibilità con lo svolgimento dell’attività ispet-tiva e di astenersi dallo svolgere l’attività di vigi-lanza qualora sussistano interessi personali in rela-zione all’attività dell’azienda ispezionata, relazioni di parentela, affnità o convivenza con il datore di

InformaImpresa 3 Venerdì 3 giugno 2011

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