InformaImpresa 12 - 2013 - page 3

InformaImpresa
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Venerdì
14
giugno
2013
di almeno 60 giorni di calendario.
I periodi di sospensione inoltre sono utili ai fini della determinazione della progressione retributiva.
Inquadramento e trattamento economico
A partire dal 1 giugno 2013 la retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali
indicate nella tabella sottostante sui seguenti elementi:
- Minimo di paga
- Indennità di contingenza
- Indennità territoriale di settore
- Elemento variabile della retribuzione (EVR)
della retribuzione del 3° livello per le percentuali indicate per il 1° e 2° gruppo
della retribuzione del 2° livello per le percentuali indicate per il 3° e 4° gruppo
Gruppi Durata (mesi)
Retribuzione (semestri)
I
II
III
IV V VI
VII
VIII
IX X
1
60
74 76 79 79 86 86 91 91 96 96
2
51
70 74 76 79 81 86 86 91 96
3
48
74 76 79 79 86 86 91 96
4
36
74 76 79 84 91 96
Trattamento normativo
In caso di assenza per malattia, infortunio e malattia pro-
fessionale il trattamento economico è quello stabilito per
gli operai e gli impiegati.
La disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi annui è quel-
la prevista dal CCNL per gli operai e gli impiegati.
Limiti numerici
Il numero complessivo di apprendisti che possono essere
assunti dalle imprese artigiane è stabilito dall’art. 4 della
Legge n. 443/1985 (Legge quadro per l’artigianato).
Per quanto concerne i limiti per l’assunzione di nuovi ap-
prendisti in relazione al consolidamento dei rapporti di
apprendistato (c.d. clausola di stabilizzazione), l’Accor-
do del 6 maggio rinvia alle vigenti disposizioni di leg-
ge. Pertanto, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro
che occupano un numero di dipendenti pari o superiore
a 10 l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla
conferma di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti
presso lo stesso datore di lavoro nei 36 mesi preceden-
ti la nuova assunzione (art. 2, c. 3 bis e 3 ter, Testo Unico
dell’apprendistato).
Formazione dell’apprendista
La durata della formazione tecnico professionale, che il
datore di lavoro deve impartire all’apprendista, è fissata in
non meno di 80 ore medie annue (ivi compresa la forma-
zione in materia di sicurezza sul lavoro). Per l’assistenza
e/o l’erogazione della formazione di tipo professionaliz-
zante l’impresa potrà avvalersi anche di una struttura for-
mativa esterna, accreditata presso la Regione Veneto.
La formazione professionalizzante è integrata dall’offer-
ta formativa pubblica (120 ore), così come regolamentata
dall’Accordo fra Regione Veneto e Parti Sociali del 23 apri-
le 2012 e dalla DGR n. 1284 del 3 luglio 2012.
L’Accordo del 6 maggio prevede la riduzione del 50% del-
le ore di formazione nell’ipotesi di età dell’apprendista, al
momento dell’assunzione, pari o superiore a 26 anni. Tale
riduzione tuttavia non interessa le 120 ore di offerta for-
mativa pubblica.
Nel caso in cui l’apprendista abbia svolto precedentemen-
te attività lavorativa in qualità di apprendista presso altre
imprese le ore di formazione saranno riproporzionate in
relazione al restante periodo di apprendistato da svolge-
re.
Il piano formativo individuale (PFI) deve essere predispo-
sto in un documento distinto dal contratto individuale di
lavoro (di norma redatto sulla base di moduli predispo-
sti da Formedil Nazionale) ed allegato allo stesso. Il PFI
dovrà essere redatto entro 30 giorni di calendario dalla
stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a
seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’im-
presa su istanza del tutor o referente aziendale.
Per la compilazione del PFI l’impresa potrà avvalersi delle
scuole edili o degli enti accreditati di emanazione o parte-
cipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
Il ruolo di tutor o referente aziendale interno può essere
svolto dal titolare dell’impresa, dal socio ovvero da un fa-
miliare coadiuvante. Nel caso in cui la persona designata
sia diversa dai soggetti sopra citati, la stessa dovrà posse-
dere i seguenti requisiti:
1. Possedere un livello di inquadramento pari o superiore
a quello finale dell’apprendista;
2. Svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’ap-
prendista;
3.Possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel
settore.
Per approfondimenti consultare la notizia 71:
CCNL Edi-
lizia: nuova disciplina apprendistato professionalizzante da
giugno 2013
in InformaImpresa n. 11 del 31.5.13
CONTRATTUALE
81 Accordi Interconfederali Regionali su
“Occupazione & bilateralità”. Contribuzione
EBAV da maggio e avviso quota NRS.
Accordi regionali del 13 marzo 2013 su occupazione e bila-
teralità veneta. Da maggio 2013 gli adempimenti riguardanti
la contribuzione all’EBav: avviso ai dipendenti sull’aumento
della quota per NRS e contribuzione per lavoratori a domici-
lio e intermittenti.
Confartigianato Veneto ha sottoscritto il 13 marzo scor-
so due Accordi Interconfederali relativi al tema dell’oc-
cupazione e della formazione nell’artigianato veneto, in
particolare all’apprendistato, e alla riforma di EBAV, cui si
aggiunge uno specifico Protocollo sulle Nuove Relazioni
Sindacali.
Rimandando la illustrazione dei contenuti di tali nuovi ac-
cordi alle precedenti notizie , riportiamo di seguito una
memoria sulle novità relative alla contribuzione EBAV, de-
correnti dal corrente mese di maggio. Più precisamente
anche i lavoranti a domicilio ed i lavoratori intermittenti,
per i quali dal 1° maggio 2013 è previsto l’obbligo di con-
tribuzione all’Ente, rientrano tra i destinatari delle presta-
zioni dell’EBav. Sempre da maggio 2013, decorre un au-
mento della quota di contribuzione relativa alle NRS.
In merito alle due disposizioni si precisa quanto segue.
1,2 4,5,6,7,8
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