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- Il contribuente ha iniziato l’attività nel 2010 come mera prosecuzione di attività svolta da altri sogget-ti.
L’Agenzia sostiene che in tal caso non è possibile ac-cedere al correttivo individuale sulla base dei dati 2008- 2009.
Sarà possibile fruire solo dei correttivi automatici. Nel quadro X , è prevista una apposita casella da bar-rare per indicare se il contribuente è transitato dal regime dei minimi al regime ordinario di determina-zione del reddito.
Nel caso di passaggio di regime, considerato che ri-levano principi diversi (di cassa, per i minimi e di competenza, nel regime ordinario), con effetti sulla determinazione del costo del venduto e, di conse-guenza, sulla stima dei ricavi, possono verifcarsi di-storsioni nel risultato dello studio di settore dell’an-no in cui avviene il passaggio.
Può succedere che, il soggetto divenuto ordinario, presenti un costo del venduto più basso rispetto ad un altro contribuente che ha i dati analoghi ma non è interessato alla fuoriuscita dal regime, a causa del-la presenza di rimanenze di merci acquistate e paga-te quando era minimo.
In presenza, invece, di merce o servizi già utilizzati, di cui manca solo il pagamento, se le fatture emes-se, correlate a tali costi, sono già state incassate nel periodo di vigenza del regime dei minimi, potrebbe verifcarsi una differenza a danno del contribuente in termini di minori ricavi dichiarati rispetto al risul-tato dello studio.
E’ opportuno, per i casi sopra delineati, oltre a barra-re l’apposita casella, fornire indicazioni nelle note.
LE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI INAPPLICABILITA’
La modulistica di Unico 2011 ha previsto l’inseri-mento di una nuova sezione del quadro RS per l’in-dicazione dell’adeguamento agli studi di settore ai fni Iva.
L’adeguamento ai fni delle imposte dirette va indi-cato nei campi predisposti all’interno dei quadri RE, RG, RF.
I contribuenti esclusi dagli studi di settore compila-no la casella posta sul primo rigo dei quadri RE, RG, RF, indicando uno dei 12 codici previsti:
1. Inizio dell’attività nel corso del periodo d’impo-sta.
2. Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta
3. Ricavi dichiarati superiori a 5.164.569 e fno a 7,5 milioni di euro
4. Ricavi dichiarati superiori a 7,5 milioni di euro o parametri superiore a 5.164.569 euro 5. Liquidazione ordinaria
6. Fallimento - liquidazione coatta amministrativa 7. Altresituazioni di non normale svolgimento dell’attività
8. Periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi (solo per Parametri) 9. Reddito con criteri forfetari 10.Vendite a domicilio
11.Categoria diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello
per la comunicazione dei dati
12.Modifca nel corso del periodo d’imposta dell’at-tività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore Per le cause di inapplicabilità va barrata l’apposita casella posta nel primo rigo del quadri RF e RG.
MAGGIORAZIONE DOVUTA IN FASE DI ADEGUAMENTO
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’adeguamento al risultato dello studio di settore è possibile anche in presenza di studi vecchi o non evoluti. In tal caso è dovuta una maggiorazione, pari al 3% della diffe-renza tra i ricavi / compensi annotati nelle scritture contabili ed i ricavi/compensi risultanti dall’applica-zione degli studi di settore, se questa è superiore al 10% dei ricavi annotati.
Per gli studi approvati per la prima volta la maggio-razione non è dovuta.
Con riferimento ai due termini da porre a confronto, l’Agenzia ribadisce che il riferimento va sempre ef-fettuato al compenso puntuale, eventualmente inte-grato dei maggiori importi derivanti dall’applicazio-ne degli indicatori di normalità economica.
Se i valori di adeguamento ai fni Iva sono maggiori di quelli richiesti ai delle II.DD, la verifca del supe-ramento del limite del 10% e la relativa maggio-razione del 3% vanno calcolate in base all’importo richiesto ai fni Iva.
Se il contribuente adegua solo parzialmente i ricavi dichiarati al risultato dello studio di settore, lo stes-so sarà ritenuto non congruo. In tale ipotesi non è obbligato ad effettuare la verifca del superamento del 10% né a versare la maggiorazione.
L’Agenzia ricorda che i contribuenti che ritengono di adeguare i ricavi alle risultanze di Gerico devono ef-fettuare il predetto adeguamento al ricavo puntuale di riferimento dello studio di settore, come già pre-cisato con la Circolare 110/E del 12.05.1999. E’ con-sentito tuttavia l’adeguamento all’interno dell’inter-vallo di confdenza, qualora ve ne sia motivo. Il contribuente ha inoltre la possibilità di non ap-plicare gli indicatori di normalità ovvero di variare alcuni dati riguardanti le variabili rilevanti ai fni de-gli stessi, segnalando la presenza di eventuali cause giustifcative.
PRINCIPALI NOVITA’ DI GERICO 2011
Rispetto alla precedente versione è previsto l’acces-so alla funzionalità “applica riduzione apprendisti” per il calcolo delle spese di cui al rigo X01 utilizzate al fne del calcolo attraverso un apposito pulsante “ARA”.
L’applicativo Gerico propone, quest’anno, l’esito com-pleto del calcolo della congruità. Nelle versioni pre-cedenti invece indicava solo la situazione di con-gruità, ma non l’ammontare dei ricavi calcolato.
UTILIZZO DEI RISULTATI DEGLI STUDI DI SETTORE PER L’ACCERTAMENTO
L’Agenzia richiama le Direzioni Provinciali a porre la massima attenzione nella selezione e nell’analisi di rischio delle piccole imprese o studi professionali in cui vi è la presenza di lavoratrici in gravidanza o
14 InformaImpresa Venerdì 15 luglio 2011
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