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1° aprile 2012 (quindi, l’istanza può essere presentata en-tro il 1° aprile 2014).

Per comprendere lo slittamento dei termini di utilizzo del credito e dell’eventuale rimborso, a seguito di una istanza tardiva, si fornisce il seguente esempio.

Esempio n. 2:

L’istanza del 1° trimestre 2012 è presentata tardivamente nel mese di marzo 2014.

L’esercente potrà utilizzare in compensazione il credito fi-no al 31 dicembre 2015; l’eventuale eccedenza non com-pensata entro tale termine, potrà essere chiesta a rimborso entro i sei mesi successivi, cioè entro il 30 giugno 2016.

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE AD ALCUNE PROBLEMATICHE

Con nota prot. 45963 del 20 aprile 2012, l’Agenzia del-le Dogane ha chiarito alcuni dubbi sorti in occasione della prima scadenza della nuova tempistica di presen-tazione dell’istanza.

a)Autoveicoli adibiti a particolari trasporti: betoniere, furgoni frigoriferi, etc.

L’Agenzia delle Dogane chiarisce che l’agevolazione in argomento è riconosciuta anche per il consumo di ga-solio da parte di autoveicoli destinati a trasporti spe-cifici, quali furgoni frigoriferi, betoniere, ed altri mezzi che completano il ciclo produttivo dei materiali duran-te il trasporto.

In tali casi, non esistono ragioni ostative al pieno rico-noscimento del credito d’imposta anche sui litri con-sumati per la particolare destinazione d’uso, in consi-derazione del fatto che tali attrezzature sono necessa-riamente complementari alla funzione unitaria di tra-sporto merci ed essenziali per l’attività esercitata dal mezzo.

b)Litri consumati

I litri consumati, da indicare nell’istanza, sono quelli ri-forniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fat-tura. La data dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.

c) Emissione differita di fatture

Gli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti l’attività di autotrasporto di cose in conto terzi possono risultare da fatturazione differita, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impian-to, che devono riportare, tra l’altro, la data, i dati identi-ficativi dell’acquirente nonché la qualità e quantità del prodotto fornito e del corrispettivo pagato.

Poiché la fatturazione differita potrebbe pervenire oltre il termine del trimestre, l’Agenzia delle dogane ha chia-rito che i dati necessari per la compilazione dell’istan-za possono essere desunti dalle indicazioni contenute nelle bolle di consegna o documenti equipollenti. L’avente diritto, pertanto, potrà procedere, relativamen-te al prodotto consumato e non ancora fatturato, ad im-putare i quantitativi di gasolio al trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di fornitura e com-putarli nel totale dei litri consumati, determinati sulla base delle bolle di consegna o documenti di trasporto. L’Agenzia chiarisce che l’esercente dovrà espressamente annotare nella dichiarazione di riservarsi, con specifica comunicazione, di integrare l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al trimestre solare, riportan-do gli estremi di quelle pervenute successivamente. La comunicazione integrativa è, quindi, un onere in ca-po all’esercente, in considerazione del fatto che i con-sumi di gasolio devono comunque essere comprova-ti da fattura. Tale integrazione deve essere trasmessa

all’Ufficio delle Dogane e deve essere tempestiva: deve in ogni caso essere trasmessa prima della decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione relati-va al trimestre solare successivo.

Ciò in considerazione del fatto che il tardivo assolvi-mento del suddetto onere potrebbe procurare la so-vrapposizione di adempimenti che potrebbe ostacolare l’esigenza istruttoria.

Tale procedimento è altresì applicabile nel caso di pre-stazioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione.

d) Rifornimento a mezzo depositi o distributori privati

L’Agenzia delle Dogane chiarisce che, nel caso in cui una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto di deposito o al distributore privato in prossimità della scadenza del trimestre (ad esempio, 30 marzo), nei li-tri consumati da indicare nella dichiarazione relativa al primo trimestre andranno calcolati i quantitativi con-segnati all’impianto e destinati ai soli autoveicoli am-missibili all’agevolazione, anche se parte del carburan-te sarà utilizzato nel corso del trimestre successivo. In considerazione del fatto che nelle fatture di acqui-sto del carburante destinato ai predetti impianti non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, l’Agenzia delle Dogane chiarisce che il totale dei litri fatturati riportato nel quadro B della dichiara-zione va ripartito, in termini di litri consumati, per cia-scuno degli autoveicoli riforniti e riportati nel quadro A, sulla base di stime che tengano conto dei consumi degli specifici mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi e delle condizioni di utiliz-zo del mezzo.

e) Indicazione dei chilometri percorsi

Nella colonna “Km percorsi”, indicata nel quadro A del modello di dichiarazione, devono essere indicati i chi-lometri registrati dal contachilometri alla chiusura del periodo di riferimento. Nell’istanza trimestrale, la co-lonna in questione andrà riempita con il dato relativo al totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

FISCO

26 I beni dell’impresa concessi in godimento a

soci e familiari dell’imprenditore trovano i primi chiarimenti.

Con la circolare n. 24 del 2012, l’Agenzia delle entrate fornisce le prime precisazioni sulla nuova disposizione introdotta con la manovra di ferragosto 2011.

1. PREMESSA

A distanza di oltre 9 mesi dall’emanazione della norma, contenuta nel D.L. n. 138/2011 (manovra di ferrago-sto), con cui è stata modificata la disciplina fiscale dei beni di impresa utilizzati da soci e familiari a canoni inferiori al valore di mercato, l’Agenzia delle entrate in-terviene sull’argomento con un proprio documento di prassi. Qualche primo indiretto chiarimento sull’argo-mento era, peraltro, rinvenibile nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011 con il quale è stato approvato il modello di co-municazione da utilizzarsi, da parte del concedente ov-vero del beneficiario, per comunicare l’utilizzo dei beni d’impresa.

Si ricorda che le disposizioni, contenute nell’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, sono finaliz-zate a contrastare il fenomeno di intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale da soci o familiari

10 InformaImpresa Venerdì 13 luglio 2012

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