InformaImpresa 14 - 2013 - page 4

b)il
coniuge
non legalmente ed effettivamente separato o
divorziato e che non abbia abbandonato la famiglia;
c) i
figli
legittimi o legittimati, e quelli ad essi equiparati
(adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimo-
nio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge), non
coniugati,
di età inferiore a 18 anni compiuti
d)i
figli
ed equiparati maggiorenni
inabili,
non coniugati,
che si trovano, a causa di infermità o di difetto fisico o
mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro;
e) i
fratelli, le sorelle ed i nipoti
del richiedente minori
di età (oppure maggiorenni se permanentemente im-
possibilitati a dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa
di infermità o difetto fisico o mentale), non coniugati,
a condizione che siano orfani di entrambi i genitori
e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai
superstiti.
Vedi anche la nuova figura dei
“nuclei numerosi”
(figli
o equiparati di età compresa tre i 18 anni e i 21 anni,
purchè studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è
composto da più di tre figli o equiparati di età inferiore
a 26 anni) introdotta dalla
finanziaria 2007
di cui più
avanti specificato.
Tutti i familiari sopra indicati fanno parte del nucleo
familiare anche se:
- non sono conviventi col richiedente
- non sono a carico del richiedente
- non sono residenti in Italia se il richiedente è cittadino
italiano o di uno Stato membro della Unione Europea
o di altro Stato estero che assicuri una condizione di
reciprocità.
Non fanno parte del nucleo familiare:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato o
divorziato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di
separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Ita-
lia;
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che
non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniuge che non siano
stati inseriti nella famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili a proficuo
lavoro;
- i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniu-
gati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche
se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo
genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che
sono sposati;
- i genitori e gli altri ascendenti.
Residenza all’estero dei familiari
Se il contribuente ha la cittadinanza italiana possono
far parte del nucleo familiare anche i familiari residenti
all’estero.
Se, invece, il richiedente - anche se lavora in Italia - non
è cittadino italiano, il familiare:
- fa parte del nucleo familiare, ai fini dell’assegno, se
risiede in Italia
- non fa parte del nucleo familiare, se risiede all’estero.
Il familiare fa tuttavia parte del nucleo familiare se il
richiedente l’assegno:
1)è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea (P.S. Per
i dieci nuovi Paesi entrati a far parte nella UE dal 1°
maggio 2004: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Li-
tuania, Polonia, Slovacchia, Slovena, Ungheria, Malta e
Cipro, l’INPS, con messaggio 23195 del 20.7.2004, ha
precisato che i cittadini dei nuovi stati membri hanno
diritto ad includere i familiari residenti nel paese
d’origine a decorrere dal 1° maggio 2004); relativa-
mente all’entrata nella UE da gennaio 2007 degli stati
di Romania e Bulgaria vedi anche messaggio INPS n.
3261 del 5.2.2007 circa i lavoratori romeni e bulgari
con familiari residenti nei paesi di origine o in un paese
convenzionato;
2)è cittadino di uno dei seguenti stati “convenzionati”:
Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Sviz-
zera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede
3)è cittadino di altro Stato estero “convenzionato” che
riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti
nel suo territorio (cosiddetta “condizione di reciproci-
tà”).
Preventiva autorizzazione INPS
Nel modelloANF/DIP - COD. SR16 (Domanda per i lavo-
ratori dipendenti), sono elencate le particolari condizioni
per le quali è necessario compilare e presentare pre-
ventivamente all’INPS della propria zona di residenza il
modello ANF42 - COD. SR03 (Richiesta di autorizzazione
ad inserire determinati familiari nel nucleo e/o all’au-
mento dei livelli reddituali per particolari condizioni)
per ottenere l’autorizzazione rilasciata dall’INPS con il
modulo ANF 43.
Nel modello ANF42 - COD. SR03 è specificata la docu-
mentazione necessaria che deve essere allegata.
L’assegno per il nucleo familiare spetta
a condizione che il
reddito familiare sia costituito per almeno il
70%
del suo
ammontare da
reddito di lavoro dipendente,
da pensione
o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa
dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione, ecc.),
inclusi eventuali redditi da lavoro parasubordinato (circ.
INPS n. 199 del 23.12.03).
Assegno per il nucleo familiare al coniuge
Ricordiamo la normativa (decorrenza 1.1.2005) introdotta
dalla finanziaria 2005 (art. 1 comma 559) laddove è pre-
visto che dal periodo di paga di gennaio 2005 l’assegno
per il nucleo familiare può essere erogato direttamente
al coniuge dell’avente diritto.
Le modalità operative per l’erogazione sono specificate
nel Decreto ministeriale 4 aprile 2005 e nella circolare
INPS n. 77 del 16 giugno 2005. In sostanza, per ottenere
direttamente l’assegno per il nucleo familiare, il coniuge
(che non ha un rapporto di lavoro dipendente) del lavo-
ratore, dovrà richiederlo espressamente all’azienda di
quest’ultimo compilando la
“Richiesta del coniuge del
richiedente per il pagamento dell’assegno per il nucleo
familiare
” del modulo ANF/DIP - COD. SR16.
In tale ipotesi quindi l’azienda dovrà erogare direttamente
l’assegno al coniuge del dipendente.
Nuova figura di “nuclei numerosi”
introdotta dalla Finanziaria 2007
Ricordiamo che con decorrenza 1.1.2007 la finanziaria
2007 ha introdotto nella disciplina dell’assegno per il
nucleo familiare la nuova figura di “nuclei numerosi”, intesi
come
“nuclei familiari con più di tre figli o equiparati, di
età inferiore a 26 anni compiuti”.
Per valutare se spetta l’assegno in presenza di tale nuova
figura di nucleo è necessario:
- individuare i nuclei numerosi computando i
figli o equi-
parati di età inferiore a 26 anni compiuti
(quindi almeno
quattro) presenti nel nucleo, indipendentemente dal
carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla
qualifica (possono essere infatti: studenti, apprendisti,
lavoratori, disoccupati)
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