InformaImpresa 14 - 2013 - page 5

- verificare se nel nucleo numeroso vi siano figli o equi-
parati di
età superiore a 18 anni compiuti ed inferiori
a 21 anni compiuti
- l’eventuale presenza di tali soggetti (quindi figli o
equiparati tra i 18 e i 21 anni), purchè siano
studenti o
apprendisti,
costituisce il presupposto per fruire dell’as-
segno; tali soggetti infatti (e solo questi)
entrano a far
parte del nucleo familiare,
ai fini normativa e calcolo
dell’assegno, al
pari dei figli minori.
L’INPS precisa (vedi circolare INPS n. 13 del 12.1.2007)
che per studenti si intende coloro che frequentano una
scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria
di primo grado (es. medie inferiori) o secondo grado (es.
diploma superiore), un corso di formazione professionale
(scuole professionali) o di laurea.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Circolare numero 84 del 23-05-2013.pdf
alla notizia 1093 su
CONTRATTUALE
91 Edilizia artigianato: da giugno aggiornamento
tabella retributiva per gli apprendisti.
Con l’Accordo sulla regolamentazione dell’apprendistato
professionalizzante del 6 maggio u.s. sono state ridefi-
nite le percentuali da applicare alla retribuzione degli
apprendisti. In allegato alla presente notizia la tabella
retributiva aggiornata per il settore edile artigiano. Per
approfondimenti consultare il file:
-
Download Edilizia 06-2013.pdf
alla notizia 1094 su
CONTRATTUALE
92 Inail: Denuncia di infortunio e malattia
professionale. Obbligo di trasmissione
telematica.
Dal 1° luglio le denunce d’infortunio e malattia profes-
sionale dovranno essere effettuate solo in via telema-
tica. Non è ancora in vigore l’obbligo di comunicazione
a fini statistici degli infortuni che comportino l’assenza
dal lavoro per almeno un giorno.
CONTRATTUALE
93 Decreto Legge 76/2013: le novità in materia
di lavoro.
Il Governo con il D. l. del 28 giugno 2013 n. 76 introduce
nuovi incentivi alle assunzioni.
Il Decreto Legge 76/2013 ha introdotto importanti no-
vità in materia di lavoro, prevendendo interventi diret-
ti rispettivamente a favorire l’occupazione dei giovani e
dei lavoratori svantaggiati e a rendere più snello il mer-
cato del lavoro in entrata, eliminando diverse restrizioni
all’utilizzo delle tipologie contrattuali flessibili introdot-
te un anno fa dalla Riforma Fornero.
Con la presente notizia si descrivono le misure indiriz-
zate all’agevolazione dell’ingresso nel mondo del lavoro
dei giovani svantaggiati e del reimpiego dei lavoratori
destinatari di strumenti di sostegno al reddito, in parti-
colare dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), ri-
mandando ad una successiva informativa l’analisi delle
novità introdotte in materia di tipologie contrattuali.
1.Incentivi per assunzioni di giovani
Il D. L. 76/2013 istituisce, in via sperimentale e nel li-
mite delle risorse finanziarie messe a disposizione, un
incentivo a favore dei datori di lavoro che assumano con
contratto a tempo indeterminato
lavoratori svantaggiati
di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 gior-
ni) che rientrino in una delle seguenti condizioni:
- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
- privi di un diploma di scuola media superiore o pro-
fessionale;
- vivano soli o con una o più persone a carico.
Per far scattare l’agevolazione è sufficiente la presenza
di una sola delle tre condizioni.
Le assunzioni che danno diritto all’incentivo devono es-
sere effettuate nel periodo intercorrente dal 29 giugno
2013 al 31 dicembre 2015.
Per fruire dell’agevolazione è necessario che le nuove
assunzioni realizzino un
incremento occupazionale net-
to
calcolato sulla base della differenza tra il numero dei
lavoratori rilevato in ogni mese ed il numero dei lavora-
tori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la
nuova assunzione. I lavoratori a tempo parziale (part-ti-
me)sono calcolati “pro-quota” in base al lavoro effettivo,
secondo quanto definito dall’art. 6 D. Lgs. 61/2000.
Il decreto prevede inoltre che l’incremento occupazio-
nale deve essere verificato anche al netto delle diminu-
zioni verificatesi in società controllate o collegate.
L’incentivo è pari ad
un terzo della retribuzione mensile
lorda imponibile ai fini previdenziali
con un
tetto massi-
mo mensile di 650 euro
per lavoratore, per un
periodo di
18 mesi
. Il contributo è corrisposto al datore di lavoro
unicamente mediante conguaglio nelle denunce contri-
butive mensili.
Lo stesso incentivo viene riconosciuto anche nel caso di
trasformazione di un rapporto a termine in contratto a
tempo indeterminato: in ogni caso tale trasformazione
deve comportare un incremento occupazionale (il datore
di lavoro deve quindi procedere all’assunzione di un al-
tro lavoratore, non importa con quale tipologia contrat-
tuale). In tal caso il beneficio è concesso per un
periodo
di 12 mesi
e sempre nei limiti di 650 euro mensili.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’
ordine
cronologico
riferito alla data di assunzione più risalente in
relazione alle domande
pervenute e alle risorse disponi-
bili in capo alle Regioni.
Si precisa che la richiesta del contributo all’INPS potrà
essere effettuata dopo che l’istituto avrà disciplinato le
modalità operative con propria circolare, la quale deve
essere emanata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
decreto. Fino ad allora
è
quindi
possibile per le aziende
effettuare le assunzioni, ma non procedere al congua-
glio delle relative somme.
Per poter procedere effettivamente alla presentazione
della richiesta dell’incentivo è necessario che l’INPS con
propria circolare ne disciplini (entro) le modalità opera-
tive. Fino ad allora è comunque possibile effettuare le
assunzioni, ma non procedere al godimento dello sgra-
vio contributivo in quanto lo stesso è subordinato alle
indicazioni dell’INPS.
Il godimento dell’incentivo è subordinato al rispetto
delle condizioni generali previste dall’art. 4, commi 12,
13 e 15, della Legge 92/2012 nonché al rispetto dei pa-
rametri oggettivi di cui all’art. 40 del Regolamento (CE)
800/2008.
2. Agevolazioni per le assunzioni di lavoratore
percettori dell’indennità ASpI
Con un’integrazione all’art. 2 della Legge 92/2012, vie-
ne introdotta una nuova misura incentivante in favore
delle
assunzioni, a tempo pieno ed indeterminato
, di
lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per
l’impiego (ASpI).
È prevista infatti la concessione, in favore del
datore di
lavoro che realizza l’assunzione
, di un contributo pari al
50% dell’indennità ASpI residua che sarebbe stata corri-
sposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazio-
InformaImpresa
5
Venerdì
12
luglio
2013
1,2,3,4 6,7,8
Powered by FlippingBook