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strumenti sono attualmente utilizzati dalle aziende ar-tigiane per affrontare la perdurante situazione di crisi.

Dalla fine del 2008 le difficoltà di mercato continua-no ad interessare gran parte delle aziende artigiane ed anche per tutto il 2012 non vi è sentore di sostanziali cambiamenti.

In questi anni i periodi di mancanza di lavoro sono stati affrontati dalle imprese artigiane utilizzando due stru-menti fondamentali: l’attivazione di accordi di “sospen-sione ” e a seguire l’utilizzo della “ Cassa Integrazione in deroga ”. Entrambi gli strumenti consentono di ridurre in modo flessibile l’attività aziendale conservando nel contempo i posti di lavoro e le relative professionali-tà. Nel caso della “sospensione” l’intervento combinato dell’INPS e dell’Ente Bilaterale (Ebav o CEAV) garanti-sce ai dipendenti un sussidio giornaliero per le gior-nate non lavorate e non retribuite. Analoga garanzia è offerta dalla Cassa Integrazione in deroga.

I due strumenti trovano origine da specifiche normati-ve, attivate di anno in anno, che vedono le Parti socia-li, Confartigianato e Organizzazioni Sindacali regionali, interagire con l’intervento pubblico e la Regione nella realizzazione di interventi di sostegno all’occupazione e al reddito dei lavoratori, anche in deroga e ad inte-grazione delle normative generali vigenti in materia. Nei casi nei quali sia oggettivamente impossibile man-tenere gli assetti occupazionali aziendali, le aziende hanno dovuto procedere ad una riduzione di personale . Secondo le attuali normative una parte di questi dipen-denti ha potuto usufruire per alcuni mesi di una inden-nità di disoccupazione ed i più fortunati hanno trovato nuova occupazione in aziende che per tali lavoratori hanno potuto fruire di specifici incentivi all’assunzio-ne.

In questi anni quindi la maggioranza delle aziende ar-tigiane venete in difficoltà ha utilizzato un mix di inter-venti di “sospensione” e cassa integrazione in deroga e di parziale riduzione del personale; quest’ultimo inter-vento attuato in modo di solito non traumatico, per lo più con la mancata sostituzione del personale che per varie ragioni, prima fra tutte il pensionamento, ha ces-sato il proprio rapporto di lavoro con l’azienda. Riguardo a questa strumentazione di ammortizzatori sociali e modalità di riduzione del personale finora uti-lizzata, come interviene la nuova legge di riforma, in vigore dal 18 luglio 2012? La legge fissa una nuova regolamentazione della materia, con novità anche per le situazioni di crisi aziendale nelle imprese artigiane, fissando decorrenze diverse a seconda delle diverse di-sposizioni.

Alcune disposizioni vanno subito in vigore dal 18 lu-glio e riguardano le nuove procedure di conferma del-le dimissioni presentate dai dipendente da tale data e, sempre da tale data, le nuove procedure di licenzia-mento di personale in esubero nelle aziende artigia-ne con più di 15 dipendenti. Alcune disposizioni de-corrono da gennaio 2013, come l’indennità da versare all’INPS nel caso di licenziamento per “mancanza di la-voro” (vedi precedenti notizie).

Per le altre disposizioni la loro definitiva realizzazio-ne avviene nell’arco dei prossimi quattro anni in modo graduale a partire dal 2013 : è il caso della riformata impostazione degli ammortizzatori sociali: cassa inte-grazione, fondi di solidarietà e sussidi di disoccupazio-ne.

A parte quindi l’obbligo di acquisire la conferma delle dimissioni e le particolari procedure introdotte in caso di licenziamento di personale in esubero nelle aziende con più di 15 dipendenti, non cambiano fino al 31 di-cembre 2012 gli strumenti finora utilizzati dalle azien-de artigiane per far fronte alle situazioni di crisi (so-

spensione, cassa in deroga e riduzione del personale nelle imprese fino a 15 dipendenti), e non cambiano le misure e le modalità relative ai sussidi di disoccupa-zione già in essere per i dipendenti che hanno perso il posto di lavoro.

Va sottolineato che la nuova legge non prevede sostan-ziali novità rispetto allo spostamento in avanti delle date di pensionamento di molti lavoratori , introdotto dalla precedente Riforma “Fornero” di fine 2011. La mancanza di correttivi a tale spostamento o di percorsi agevolati per il prepensionamento, oltre ad aver inne-scato il dramma dei lavoratori “esodati”, già oggi com-plica la vita delle aziende impedendo una riduzione di personale “morbida” tramite l’esodo del personale più anziano.

Quale sarà poi il quadro delle disposizioni che entre-ranno in vigore dal 1° gennaio 2013?

Queste nuove disposizioni, per le quali è prevista una

applicazione progressiva nell’arco di più anni a partire dal 2013 , vanno viste in relazione agli obiettivi che la riforma si propone.

Agrandi linee la riforma prevede a regime, nel 2016/17, tre strumenti: la cassa integrazione, il fondo di solida-rietà e il sussidio di disoccupazione accompagnato da una parziale rivisitazione degli incentivi all’assunzio-ne.

La cassa integrazione ordinaria (e parzialmente la CIG straordinaria) permane sostanzialmente con le attua-li caratteristiche e continua ad essere destinata alle aziende che già oggi l’utilizzano. Nel comparto arti-giano continua ad usufruirne solo il settore edile ed il settore lapideo (con lavorazioni in cava), confermata l’esclusione per tutte le altre aziende del comparto ar-tigiano.

I Fondi di Solidarietà avranno il compito di intervenire con sussidi in favore dei lavoratori, sospesi per man-canza di lavoro, dipendenti da aziende con più di 15 dipendenti, escluse dall’ambito di applicazione della Cassa Integrazione.

La loro realizzazione dovrà avvenire entro gennaio 2013 con specifici Accordi tra Organizzazioni Impren-ditoriali e Organizzazioni Sindacali, i quali potranno prevederne l’applicazione anche alle aziende sotto i 15 dipendenti. Potranno inoltre prevedere delle prestazio-ni aggiuntive: finanziamento di programmi formativi di riqualificazione professionale, tutele integrative ai sus-sidi di disoccupazione o indennità economiche ai lavo-ratori in caso di esodo anticipato rispetto al pensiona-mento. Le Parti sociali infine potranno disporre che a queste prestazioni aggiuntive possano partecipare an-che aziende di settori già inclusi nell’ambito di applica-zione della Cassa Integrazione.

A seguito di tali Accordi i Ministeri del lavoro e dell’Eco-nomia, con appositi decreti, procederanno all’istituzio-ne del Fondo di Solidarietà presso l’INPS con apposita gestione. Nel decreto sarà anche definita la contribu-zione per il finanziamento del Fondo, nella proporzione di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.

Per le imprese con più di 15 dipendenti, appartenenti a settori esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione e per i quali le parti sociali non raggiun-gano il previsto Accordo, il Ministero provvederà diret-tamente costituzione del Fondo di Solidarietà.

Sia che sia attivato tramite l’Accordo sindacale (Fondo di Solidarietà Bilaterale) sia che sia istituito in modo residuale direttamente dal Ministero (Fondo di Solida-rietà residuale), lo scopo del Fondo è quello di fornire

InformaImpresa 7 Venerdì 27 luglio 2012

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