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« Previous Page Table of Contents Next Page »un minimo di sussidio ai lavoratori sospesi per man-canza di lavoro nei settori sprovvisti di cassa integra-zione, perlomeno con riferimento alle realtà aziendali sopra i 15 dipendenti.
Quindi la nuova legge di riforma tramite una sostanzia-le conferma dell’ambito di applicazione della Cassa In-tegrazione e tramite la promozione dei Fondi di Solida-rietà, realizza un allargamento della platea di lavora-tori destinatari delle tutele connesse alle situazioni di crisi aziendale . Conseguentemente la nuova Legge non contemplava più la possibilità di attivare finanziamenti per la Cassa Integrazione in deroga (che in questi anni di crisi ha garantito la copertura dei settori, come l’ar-tigianato, esclusi appunto dall’applicazione della cassa integrazione ordinaria).
Per il comparto artigiano questa prospettiva avrebbe stravolto già dal 2013 la consistente esperienza di questi anni attuata combinando le prestazioni degli Enti Bilaterali (Ebav) con il sussidio INPS per i lavorato-ri sospesi e, a seguire, la concessione della Cassa Inte-grazione in deroga. Su questa problematica la Confar-tigianato nazionale è intervenuta più volte segnalando alle forze politiche e ai tecnici del Governo la necessità e l’opportunità di salvaguardare tali esperienze. Alla luce di questa esigenza il testo definitivo della Legge ha accolto alcune significative modifiche e spe-cifiche , per consentire la gestione di un periodo di tran-sizione verso il nuovo assetto degli ammortizzatori so-ciali.
La prima specifica riguarda la possibilità di finanzia-mento anche per il 2013 e fino al 2016 della Cassa Integrazione in Deroga . A tale scopo sono previsti stan-ziamenti annuali decrescenti nel quadriennio. Quindi anche per il prossimo anno a seguito di apposito di-spositivo governativo di distribuzione del finanziamen-to alle Regioni e successivo Accordo Regionale tra le Parti sociali e la Regione, per le aziende artigiane ve-nete potrebbe essere a disposizione questo strumento essenziale per affrontare il perdurare della crisi.
La seconda è la disposizione che permette di recupera-re gran parte dell’esperienza degli Enti Bilaterali arti-giani, ricostituiti come strumento alternativo al Fondo di Solidarietà.
Pertanto per le aziende artigiane viene introdotta la possibilità, alternativa alla costituzione di un Fondo di Solidarietà presso l’INPS, di proseguire l’esperienza dell’Ente Bilaterale (Ebav nel Veneto). Tale possibilità dovrà realizzarsi tramite un Accordo tra le parti istitu-tive, Confartigianato e Organizzazioni sindacali, finaliz-zato a ridefinire i criteri e i requisiti di gestione dell’En-te Bilaterale secondo le disposizioni della nuova legge, soprattutto sul versante delle prestazioni ai dipendenti in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavora-tiva.
Inoltre per gli anni 2013, 2014 e 2015 viene reintro-dotta la disposizione, simile a quella già prevista dalla legge 2 del 2009, per la quale ai lavoratori sospesi per crisi aziendali in aziende di settori aderenti ai Fondi di Solidarietà o agli Enti Bilaterali artigiani, è concesso,
per un massimo di 90 giorni nel biennio, il “sussidio INPS per lavoratori sospesi”, a condizione intervenga contemporaneamente il Fondo o l’Ente Bilaterale con analogo sussidio.
In sostanza, perlomeno fino al 2015 le aziende arti-giane potrebbero utilizzare una strumentazione molto simile all’attuale per affrontare i periodi di mancanza di lavoro. Resta comunque sullo sfondo il problema dei tempi ristretti a disposizione per realizzare tutti i pas-saggi, non solo formali, necessari affinché i vari sog-getti, Parti sociali ed Istituzioni, riescano ad approntare entro fine anno sia la riattivazione della Cassa Integra-
zione in deroga, sia l’adeguamento dei criteri di gestio-ne degli Enti Bilaterali, sia la combinazione delle rela-tive prestazioni con quelle in capo all’INPS. Il tutto con-fidando in una realizzazione rapida degli stanziamenti finanziari relativi alle diverse partite e competenze.
Il nuovo sussidio di disoccupazione, denominato ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), entra in vigore dal 1° gennaio 2013 in sostituzione dell’attuale in-dennità di Disoccupazione Ordinaria (DSO) e di altre similari.
Nel 2013 la durata dell’ASpI è pari quella attualmente garantita dalla DSO ma la platea di lavoratori si amplia
comprendendo anche gli apprendisti e i soci lavoratori delle aziende cooperative (e alcune figure del settore agricolo e del settore pubblico e dello spettacolo). Per quanto riguarda la misura del sussidio mensile, vie-ne mantenuto anche per l’ASpI il massimale lordo men-sile ma portato per tutti a quello massimo previsto per la DSO, attualmente 1119.32 euro, e viene eliminata la trattenuta contributiva del 5,84% attualmente applica-ta sugli importi della DSO.
I requisiti per l’accesso all’ASpI sono gli stessi della DSO: stato di disoccupazione involontaria, una posizio-ne assicurativa INPS da almeno due anni e almeno 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio. Dal 2014 la durata della nuova prestazione andrà pro-gressivamente crescendo per arrivare a regime nel 2016: 12 mesi di sussidio per i disoccupati sotto i 55 anni, 18 per quelli con 55 anni, contro l’attuale durata di 8 mesi, incrementata a 12 per i cinquantenni, previ-sta per la DSO.
Un anno dopo, con il 2017, l’ASpI sostituisce definitiva-mente anche l’Indennità di Mobilità, le cui prestazio-ni si riducono progressivamente tra il 2013 e il 2016. Pertanto dal 2017 l’ASpI allarga definitivamente la sua platea di destinatari a tutti i lavoratori del settore pri-vato , eliminando definitivamente la differenza di trat-tamento a favore del lavoratore licenziato da aziende di maggiore dimensione.
Per i disoccupati privi dei requisiti di cui sopra ma che possono far valere negli ultimi 12 mesi almeno 13 set-timane di contribuzione INPS come lavoratori dipen-denti possono percepire l’ASpI per un periodo ridotto a metà delle settimane che risultano contribuite nei 12 mesi precedenti (cosiddetta Mini ASpI , che va a sostitu-ire la DSO a requisiti ridotti).
Per il finanziamento dell’ASpI concorre l’aliquota del 1,31% già compresa nella contribuzione attualmente da versare all’INPS per impiegati e operai. Da genna-io 2013 tale aliquota dell’1,31% dovrà essere versata anche per gli apprendist i. Inoltre da gennaio 2013 con-correranno al finanziamento dell’ASpI anche il contri-buto addizionale del 1,4% previsto sui contratti a ter-mine e il contributo una tantum da versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro non dovuta a dimissioni (vedi precedenti notizie).
In conclusione la nuova legge di riforma, perlomeno nel periodo transitorio 2013–2016, propone vari stru-menti utilizzabili per affrontare le crisi aziendali, con l’intento di allargare le relative tutele a tutte le realtà aziendali e a tutti i loro lavoratori, sia che siano ancora in forza all’azienda sia che l’azienda abbia dovuto pro-cedere al loro licenziamento.
In realtà molte disposizioni necessitano di ulteriori in-terventi e continuano a restare fuori da questo disegno i lavoratori, soprattutto giovani, che in questi anni han-no avuto rapporti di lavoro precari, i disoccupati di lun-ga durata, i cosiddetti “esodati” delle piccole imprese ma anche i dipendenti che, per vari motivi, malattia, pe-riodi di sospensione o comunque periodi di non lavoro,
8 InformaImpresa Venerdì 27 luglio 2012
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