FISC0
14 Settoremanifatturiero: condizioni per
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per le
forniture di energia elettrica e gas.
Gli elementi per individuare le attivitàmanifatturiere che
possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% per
la fornitura di energia elettrica e gas.
La voce n. 103, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.
633/72prevedeche sianoassoggettateall’aliquotadel
10%, tra le altre, le cessioni di “energia elettrica e gas
per uso di imprese estrattive, agricole emanifatturiere
comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili”.
Ad una prima lettura della disposizione, non è imme-
diata la percezione dei soggetti che possono fruire di
tale agevolazione. Poiché nell’ultimo periodo la richie-
sta di chiarimenti, per talune attività, torna con fre-
quenza, si ritiene utile ricordare i documenti di pras-
si amministrativa che, sebbene datati, risultano ancora
validi per ricostruire correttamente l’ambito soggettivo
di applicazione dell’agevolazione.
LADISPOSIZIONENORMATIVA
ELAPRASSIAMMINISTRATIVA
La voce n. 103, Tab.A, parte III, allegata al D.P.R. n.
633/72, espressamente stabilisce l’applicazione
dell’IVAal 10% per:
“energia elettrica e gas per usodi
imprese estrattive, agricole emanifattuirere comprese
le impresepoligrafiche, editoriali e simili; (…).”
La circolare ministeriale n. 26 del 19marzo 1985, ha
precisatocheper l’individuazionedelle impresebenefi-
ciarie dell’aliquota IVAagevolata occorre far riferimen-
to al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 recante
la tabella coefficienti di ammortamento, per il quale le
imprese estrattive e manifatturiere sono quelle com-
prese nei gruppi da IVaXV.
La Risoluzione n. 79/E del 25 marzo 2009 fornisce
l’ulteriore chiarimento secondo cui, ai fini dell’inqua-
dramento omeno di una impresa tra quelle beneficia-
rie dell’aliquota IVA del 10%, oltre alla verifica, in pri-
ma istanza, se l’attività interessata rientra o meno tra
quelledi cui ai gruppi da IVaXVdel D.M. 31/12/1988,
qualora l’attività esercitata non sia classificabile nei
predetti gruppi, potrà farsi utile riferimento alla classi-
ficazione ATECO 2007 al fine di verificare se la stessa,
inquanto rientrantenella sezioneC, possa considerarsi
“ATTIVITÀMANIFATTURIERA”.
Prosegue la Risoluzione citata, sostenendo che: «Ele-
menti utili ai fini della classificazione di un’attività tra
quelle manifatturiere possono desumersi anche dalle
noteesplicativedell’ISTATalla suddetta classificazione
laddove si legge, tra l’altro, che “leunitàmanifatturiere
possono:
- lavorare direttamente imateriali;
- subappaltare una parte della lavorazione dei mate-
riali;
- subappaltare l’intera lavorazionedeimateriali propri
e non, mantenendo la proprietà legale ed i brevetti
del prodotto;
- portare a termine le lavorazioni subappaltate men-
zionate sopra. Il montaggio dei componenti di pro-
dotti lavorati rientra tra le attivitàmanifatturiere ed
include ilmontaggiodei prodotti creati tramitepezzi
auto-prodotti o acquistati.”»
ADEMPIMENTI
Ai fini dell’applicazionedell’aliquota ridotta, le imprese
utilizzatrici che ne hanno titolo debbono inviare alle
impreseerogatrici apposita richiesta scritta, validafino
a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive
previste dalla legge e che l’energia elettrica o il gas
saranno utilizzati nell’esercizio dell’impresa estrattiva
omanifatturiera.
Tale adempimento, già previsto nella citata circolare
ministeriale n. 26/85, è altresì confermato nella riso-
luzione n. 79/E/09.
ALCUNI CASI CONCRETI
Recentemente, sono pervenute alla Confartigianato ri-
chieste di chiarimento inmerito ad alcune attività che
potrebbero fruire del beneficio.
Inparticolare, sono stati esaminati i seguenti casi:
1.1. Produzionedi panetteria
L’attività di “produzione di panetteria” è compresa nel
gruppo V, specie 3, D.M. 31/12/1988, rubricato “Pani-
ficazione, produzione di biscotti e di pasticcerie”, non-
chénella sezioneC, classificazioneATECO2007. Ccon-
seguentemente per la medesima si rende applicabile
l’aliquota ridotta sull’energia elettrica, previapresenta-
zione di apposita istanza al proprio fornitore.
Attenzione: Se oltre all’attività di produzione (manifat-
turiera) è svolta anche un’attività di commercio (atti-
vità promiscue di produzione e commercio), qualora
non fosse possibile determinare la parte nondestinata
all’attività “manifatturiera” (adesempio, per lamancan-
za di distinti contatori), si ritiene che debba essere ap-
plicata l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura (in tal
senso, circ. 82/E/99 relativamenteall’utilizzodell’ener-
gia per usodiversoda quellodomestico).
1.2.Odontotecnici
Le impreseodontotecniche, nell’ambitodella tabelladi
ammortamento approvata con D.M. 31/12/1988, sono
collocabili nel gruppoVII specie10.a rubricato: “Specie
10a-Fabbricazionedi strumenti edapparecchi per chi-
rurgia,medicina, odontotecnicaedi apparecchi ortope-
dici (Vedi specie2a)”.
Inoltre, secondo la classificazioneATECO2007 il codi-
ce attività loro attribuibile è il 32.50.2 -Fabbricazione
di protesi dentarie (inclusa riparazione) contenutonel-
la sez. Cdella citata classificazioneATECO.
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che le
imprese di produzione di protesi dentarie (odontotec-
nici) possano legittimamente richiedere, alle imprese
di somministrazione, l’applicazione dell’aliquota IVA
agevolata sulle loro forniture.
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15 Studi di settore degli autotrasportatori:
indicazione del credito di imposta per“caro
petrolio”.
Modificate in estremis le istruzioni alla compilazione del
rigoX04 del modello degli studi di settore -VG68U - au-
totrasporto per conto terzi.
Con provvedimento del Direttore Vicario dell’Agenzia
delleentrate4 luglio2014, n. prot. 2014/89828, sono
statemodificate le istruzioni alla compilazionedel rigo
X04delmodelloVG68U, riguardante il creditodi impo-
sta per il caropetrolio.
Lenuove istruzioni almodellodispongono che l’impor-
to da indicare nel rigoX04 deve corrispondere al cre-
dito di imposta spettante in relazione ai consumi ef-
fettuati nei quattro trimestri del 2012
e non va, quin-
di, riportato l’importo indicatonel rigoRU23di UNICO
2014 come era stato disposto dalle precedenti istru-
zioni.
E’ evidente che la scelta effettuata dall’Agenzia genera
criticità per la tardività con cui è stata esplicitata e a
versamenti (quelli del 7 luglio) eseguiti.
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InformaImpresa
Venerdì
25
luglio
2014