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FISCO

39 Interessi di mora all’8,25%: Comunicato

Ministero Economia e Finanze.

Nell’ambito di una transazione commerciale, chi subi-sce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, ha diritto alla produzione automatica degli in-teressi di mora.

Come si ricorderà gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di paga-mento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimo-strare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.

Il comma 1° dell’articolo 5 del d.lgs. 231/2002, preve-de che: “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi (moratori), […], è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanzia-mento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettua-ta il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali”.

Il 2° comma della medesima norma prevede che “ Il Mi-nistero dell’economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi pre-vista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”.

Con Comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 lu-glio 2011, n. 165, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che per il periodo 1° luglio-31 di-cembre 2011 il saggio di interesse, al netto della mag-giorazione prevista, è pari all’1,25%. Pertanto, per tale periodo:

- il tasso di interessi di mora è fissato all’ 8,25%;

- per ritardati pagamenti sui prodotti alimentari dete-riorabili gli interessi sono fissati al 10,25%.

FISCO

40 DL n. 70/2011 convertito dalla Legge n.

106/2011 (“Decreto Sviluppo”).

Principali disposizioni contenute nella legge di conver-sione del c.d.“Decreto Sviluppo”.

Di seguito sono esaminate le principali disposizioni fi-scali contenute nel Decreto evidenziando quanto con-fermato, anche con modifiche, ovvero quanto introdot-to ex novo dalla legge di conversione.

COMUNICAZIONE ANNUALE DETRAZIONE FAMILIARI A CARICO – COMMA 2, LETT. E) - Confermato

È confermata la modifica dell’art. 23, comma 2, lett. a), DPR n. 600/73 che sopprime l’obbligo di comunicare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico da parte di: - lavoratori dipendenti; - pensionati.

Di fatto, pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’impo-sta successivi, salvo che intervengano variazioni che ri-chiedono la ripresentazione della comunicazione. Si segnala che la mancata comunicazione delle varia-zioni comporta l’applicazione al dipendente/pensiona-to delle sanzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da € 258 a € 2.065).

DETRAZIONE IRPEF 36%

- COMMA 2, LETT. Q) E R) - Confermato

È confermata, ai fini della fruizione della detrazione IR-

PEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristruttu-razione del patrimonio edilizio, l’abrogazione dell’ob-bligo:

– di invio della comunicazione di inizio lavori; – dell’indicazione in fattura del costo della manodope-ra.

1. Comunicazione inizio lavori

Per effetto della modifica dell’art. 1, comma 1, lett. a), DM n. 41/98 è soppresso l’obbligo di inviare la comu-nicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Tale obbligo è comunque sostituito: - dall’indicazione nel mod. UNICO:

- dei dati catastali identificativi dell’immobile; - degli estremi di registrazione dell’atto che ne co-stituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, conduttore);

- degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

- dalla conservazione ed esibizione, a richiesta dell’Uf-ficio, dei documenti individuati da un apposito Prov-vedimento.

2. Indicazione in fattura del costo della manodopera

È stato eliminato l’obbligo di indicare, in relazione ai lavori agevolabili al 36%, il costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto a pena di deca-denza dall’agevolazione dall’art. 1, comma 19, Legge n. 244/2007.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - COMMA 2, LETT. M) E S) - Confermato

1. Incremento limite dei ricavi

È confermato l’aumento del limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali, socie-tà di persone ed enti non commerciali (relativamen-te alle attività commerciali esercitate), la tenuta della contabilità semplificata:

Attività Vecchio Limite Nuovo Limite

Prestazioni

di servizi € 309.874,14 € 400.000

Altre attività € 516.456,90 € 700.000

Di fatto, pertanto, si amplia la platea dei soggetti che possono adottare la contabilità semplificata.

Per quanto attiene la decorrenza dei nuovi limiti, si ram-menta che in occasione del precedente innalzamento, relativo alle sole imprese di servizi, da € 185.924,48 a € 309.874,14, disposto dal DPR n. 222/2001, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.8.2001, n. 80/E aveva sostenuto l’applicabilità dal periodo d’imposta in corso al 28.6.2001 (ossia, in generale dal 2001) coincidente con quello di entrata in vigore del predetto Decreto. Mutuando tale interpretazione, al fine di individuare il regime naturale di tenuta della contabilità per il 2011 è pertanto necessario verificare se nel 2010 siano o meno stati superati i nuovi limiti.

Di conseguenza, le imprese transitate nel 2011 alla contabilità ordinaria per aver conseguito nel 2010 ri-cavi superiori ai vecchi limiti ma non superiori ai nuovi limiti, secondo quanto specificato nella predetta Circo-lare n. 80/E, possono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata già per il 2011, con la conse-guenza che, a far data dal 14.5.2011, potranno limitar-si a tenere le scritture previste per tale contabilità.

InformaImpresa 16 Venerdì 9 settembre 2011

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