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« Previous Page Table of Contents Next Page »Si sottolinea che i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale non sono stati modificati , e pertanto rimangono fissati a € 309.874,14 per le im-prese di prestazioni di servizi ed a € 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività. Si determina quindi un disallineamento delle soglie ai fini II.DD. (per la moda-lità di tenuta della contabilità) ed IVA (per la periodicità di liquidazione).
2.Periodo d’imposta di deducibilità di costi non superiori a € 1.000
È confermata la modifica dell’art. 66, comma 3, TUIR, in base alla quale le imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura le spese a condizione che le stesse siano:
- riferite a contratti a corrispettivi periodici; - di competenza di 2 periodi d’imposta; - di ammontare non superiore a € 1.000.
ELENCHI CLIENTI / FORNITORI - COMMA 2, LETT. O) - Confermato
È confermato l’esonero dalla comunicazione telemati-ca all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 qualora sussista l’obbligo di certifica-zione mediante ricevuta / scontrino fiscale) se il rela-tivo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.
Per effetto di tale modifica, si rammenta che il DL n. 98/2011, ha previsto l’obbligo per i predetti operato-ri finanziari di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei cor-rispettivi è avvenuto con i suddetti mezzi.
TRASFORMAZIONE” RIMBORSI D’IMPOSTA RICHIESTI IN DICHIARAZIONE - COMMA 2, LETT. I) - Confermato
È confermata l’introduzione del nuovo comma 8-ter all’art. 2, DPR n. 322/98 che prevede la possibilità di “trasformare” la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP), espressa dal contribuente nella relativa dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione degli stessi a condizione che: - il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte; - sia presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di pre-sentazione, utilizzando i modelli previsti per il perio-do d’imposta cui la stessa si riferisce.
RINVIO VERSAMENTI / ADEMPIMENTI SCADENTI IN GIORNI FESTIVI - COMMA 2, LETT. L) Confermato
È confermato che i versamenti/adempimenti previsti da disposizioni riguardanti l’Amministrazione economi-co–finanziaria che scadono di sabato o di giorno festi-vo sono prorogati al primo giorno lavorativo successi-vo, ancorché effettuabili con modalità esclusivamente telematica.
Tale previsione si riflette, in particolare, sulla presen-tazione dei modd. INTRA, la cui scadenza, se cade di sabato, è ora prorogata al primo giorno lavorativo suc-cessivo.
ESONERO COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTE - COMMA 2, LETT. P) - Confermato
È confermata l’abolizione dell’obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese/lavoratori au-tonomi per la certificazione degli acquisti di carburan-
te qualora il relativo pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.
L’applicazione di tale disposizione pone la questione della modalità di registrazione dei rifornimenti e di detrazione dell’IVA (non disponendo di un documento equiparato alla fattura ciò non dovrebbe essere possi-bile).
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO MENSILE - COMMA 2, LETT. AA) - Confermato
È confermato l’innalzamento da € 154,94 a € 300
dell’importo delle fatture emesse/ricevute per le quali l’annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile , ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96, nel quale sono riporta-ti i numeri, attribuiti dal cedente/prestatore o dall’ac-quirente/committente, delle fatture cui lo stesso si ri-ferisce, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’IVA, distinti per aliquota.
Tale possibilità è estesa anche alle autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.
DEPOSITI FISCALI/DOGANALI
- ART. 7, COMMA 2, LETT. CC TER) - Nuovo
In sede di conversione in legge è stato modificato l’art. 50-bis, DL n. 331/93 che nella nuova formulazione prevede:
- una più precisa individuazione dei depositi fiscali e doganali. I primi infatti sono quelli di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 504/92 (impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevu-ti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa) mentre i secondi sono quelli di cui all’art. 525, Regolamento CEE n. 2454/93 (depositi privati di tipo D, E, C);
- l’estensione dell’obbligo di conservazione di un esemplare dei documenti presi a base dell’introdu-zione e dell’estrazione anche per i beni estratti che sono stati oggetto di precedente acquisto, anche in-tracomunitario, senza pagamento dell’imposta; - la possibilità di effettuare senza pagamento dell’IVA le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA soltanto previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta stessa. Tale obbli-go non riguarda comunque i soggetti certificati ex art. 14-bis, Regolamento CEE n. 2454/93 nonché quelli esonerati ex art. 90, DPR n. 43/73 (Ammini-strazioni dello Stato, Enti pubblici e “ditte di notoria solvibilità”);
- l’obbligo, da parte del soggetto che procede all’estra-zione, di comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione IVA, anche al fine dello svi-colo della garanzia. Tale obbligo sussiste “fino all’in-tegrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali”, le cui moda-lità saranno definite da un’apposita determinazione dell’Agenzia delle Dogane.
RIAPERTURA RIVALUTAZIONE TERRENI
E PARTECIPAZIONI - COMMA 2, LETT. DA DD) A GG) - Confermato con modifiche
È confermata la riapertura della possibilità di rideter-minare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di pro-prietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati , possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni
17 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011
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