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« Previous Page Table of Contents Next Page »professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2012 il termine entro il quale prov-vedere:
- alla redazione ed all’asseverazione , da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che de-ve individuare il valore del terreno / partecipazione all’1.7.2011;
- al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata ap-plicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquo-te:
-2% per le partecipazioni non qualificate ;
-4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni . In sede di conversione in legge, la possibilità di effet-tuare la rivalutazione è estesa anche alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle previgenti disposizioni in materia di rivalutazione (ad esempio, ex artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001), sono stati oggetto di misure cautelari e per i quali la titolarità è stata riacquistata all’esito del giudizio.
1. Rivalutazione di terreni/partecipazioni già rivalutati
Sono confermate le novità previste nell’ipotesi in cui il contribuente provveda alla rivalutazione di terreni/ partecipazioni già oggetto di rivalutazione.
Infatti, considerato che è necessario versare l’imposta sostitutiva con riferimento al nuovo valore periziato, è ora prevista la possibilità di:
1. utilizzare in “compensazione” l’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazio-ni. La legittimità di tale detrazione sarà monitora-ta nell’ambito del mod. UNICO in cui dovranno esse-re inseriti specifici dati da individuare con apposito Provvedimento;
2. richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni (qualora il contribuente non si avvalga dell’utilizzo in compensazione di cui al punto a. e provveda all’in-tegrale versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione) entro 48 mesi ex art. 38, DPR n. 602/73, decorrenti dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ulti-ma rivalutazione effettuata.
Si ritiene opportuno segnalare che l’importo di quanto chiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto sul nuovo valore rivalutato.
La richiesta di rimborso riguarda “anche” i versamenti effettuati entro il 14.5.2011. Se a tale data il termine di decadenza della richiesta di rimborso risulta scadu-to, la stessa può essere presentata entro 12 mesi dalla predetta data.
FISCO
41 Manovra economica correttiva. D.L. 6 luglio
2011 n. 98 convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011.
La manovra economica interviene con una serie di mi-sure che mirano a ridurre la spesa pubblica.
Si propone, di seguito, una sintesi per argomento delle novità contenute nel provvedimento, evidenziandone i casi in cui le disposizioni necessitano di regolamenti attuativi.
Le novità di natura fiscale decorrono in generale dal 6.7.2011 e saranno oggetto di vari specifici interventi di approfondimento monotematico successivi.
IMPOSTA DI BOLLO
SU DEPOSITO TITOLI (Art. 23, comma 7)
Viene aumentata l’imposta di bollo sulle comunicazio-
ni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermedia-ri finanziari .Per il 2011 la comunicazione annuale dei depositi titoli inferiori a € 50.000 è soggetta ad una imposta pari a € 34,20. Per le comunicazioni di am-montare superiore a € 50.000 le norme dispongono un graduale aumento dell’imposta nel tempo, variabile secondo l’entità dei depositi
RITENUTA SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 36% O RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 55% Art. 23, comma 8)
Viene ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d’ac-conto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche / Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente bene-ficia della detrazione IRPEF del 36%;
- interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contri-buente beneficia della detrazione del 55%. La nuova ritenuta è applicabile dal 6 luglio 2011.
RIPORTO DELLE PERDITE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI (Art. 23, comma 9)
I limiti temporali per il riporto a nuovo delle perdite fiscali sono stati sostituiti con la possibilità di compen-sare tali perdite nel limite dell’80% del reddito di cia-scun esercizio. La modifica riguarda solo le società di capitali, mentre ne rimangono escluse le ditte indivi-duali e le società di persone.
Con la modifica le società di capitali possono portare in detrazione le perdite nei successivi esercizi nel limi-te dell’80% del reddito conseguito , senza alcun limite temporale e quindi anche oltre il quinquennio succes-sivo.
Pertanto, se la perdita deducibile è inferiore all’80% del reddito prodotto nell’esercizio può essere portata in detrazione totalmente; diversamente se la perdita è superiore all’80% del reddito conseguito, la parte ec-cedente verrà rinviata a nuovo e sarà dovuta l’Ires sul 20% del reddito.
In sostanza con le nuove previsioni, non sarà più possi-bile azzerare completamente il reddito imponibile, che in ogni caso, sarà sottoposto a tassazione nell’esercizio di realizzazione nel limite minimo del 20%.
Il tetto dell’80% non riguarda le perdite formatesi nei primi tre esercizi di vita della società.
Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria la perdita di un esercizio è com-pensabile nello stesso anno con altri redditi di impresa ; l’eccedenza è riportabile nei successivi cinque eser-cizi. La stessa regola vale per le Srl trasparenti di cui all’art. 116 del Tuir.
Per quanto attiene la decorrenza , l’art. 23 non prevede alcuna deroga allo statuto del contribuente. Le modifi-che dovrebbero quindi entrare in vigore dal 2012, tut-tavia la relazione al provvedimento sembrerebbe ipo-tizzare l’efficacia a partire dalle perdite formatesi nel 2011. Per quelle realizzate nell’esercizio 2010 e pre-cedenti resta il tetto dei 5 anni.
RIALLINEAMENTO AVVIAMENTO
E ALTRI BENI IMMATERIALI (art. 23 comma 12)
Estesa la possibilità di affrancare l’avviamento e le altre attività immateriali che nel bilancio individuale della società risultante da operazioni straordinarie so-no allocati alla voce partecipazioni.
Consentito anche l’affrancamento dei maggiori valori
InformaImpresa 18 Venerdì 9 settembre 2011
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