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delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di parte-cipazioni.

La previsione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2010 e in quelli precedenti. E’ dovu-ta l’imposta sostitutiva del 16%. Nel caso in cui il rialli-neamento sia relativo a operazioni effettuate in periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2011, l’imposta è do-vuta in unica soluzione entro il 30 novembre 2011.Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31/12/2012.Si at-tende l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

ELIMINAZIONE DELLA GARANZIA NELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (art. 23 comma 17)

E’stato eliminato l’obbligo di prestazione della garanzia previsto per:

- la definizione dell’accertamento con adesione (art. 8 c. 2 D.Lgs. n. 218/97)

- la conciliazione giudiziale (art. 48 c. 3 D.Lgs. n. 546/92)

qualora l’importo complessivo delle rate successive al-la prima sia superiore a € 50.000.

Viene, invece, previsto che in caso di mancato paga-mento, anche di una sola rata di quelle successive al-la prima, entro il termine di pagamento della rata suc-cessiva , il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo del debito residuo (in conto capitale) oltre al doppio della sanzione del 30%

(applica pertanto il 60%) calcolata sul debito residuo. Le nuove disposizioni si applicano agli atti non ancora “perfezionati” al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigo-re del Decreto), mentre non si applicano alle adesioni (ed acquiescenze ex art. 15 D.Lgs. 218/97) e le conci-liazioni giudiziali già perfezionale al 6.7.2011, anche se con la prestazione della garanzia.

SUPER BOLLO AUTOVEICOLI (art. 23, comma 21)

Dal 2011 è introdotta un’ addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”):

- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;

- pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.

L’omesso / insufficiente versamento dell’addizionale comporta l’applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato.

Le modalità ed i termini di versamento saranno indivi-duati da un apposito Provvedimento.

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE (art. 23 comma 22)

Sono revocate d’ufficio le partite Iva per le quali non sia esercitata l’attività per 3 annualità consecutive. Stesse conseguenze in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale. Contro il provvedimento di re-voca il contribuente potrà adire la commissione tribu-taria provinciale. Viene introdotta una mini sanatoria per la chiusura delle partite Iva con pagamento della sanzione ridotta (129 euro) per la mancata dichiara-zione di cessazione attività. Con R.M. n.72/E/11 è stato istituito il codice tributo “8110” per il pagamento della sanzione relativa e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 relativo.

INDAGINI FINANZIARIE (art. 23 comma 24)

Introdotta con decorrenza 01.01.2012 la possibilità di svolgere indagini finanziarie anche presso società ed enti di assicurazione.

Le indagini vanno preventivamente autorizzate dal di-

rettore centrale / regionale dell’accertamento o, per la GdF, dal comandante regionale e possono riguardare sia richieste di informazioni, sia accessi.

STUDI DI SETTORE (art. 23 comma 28)

A partire dal 2012 il DL in esame dispone quanto se-gue:

1)La pubblicazione degli Studi di settore va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce la dichiarazione; eventuali correttivi anticrisi vanno pubblicati entro il 31 marzo dell’anno successivo. 2)In caso di omessa presentazione degli Studi di setto-re la sanzione irrogabile è pari alla misura massima prevista (€. 2.065,83).

3)L’Ufficio è autorizzato a determinare il reddito in mo-do induttivo (prescindendo dalle scritture contabili) alternativamente in presenza:

a. di omessa presentazione degli Studi di settore b. di insussistenza di cause di esclusione o di inappli-cabilità

c. di infedele compilazione del modello degli studi di settore

se il reddito accertato a seguito delle rettifiche è > 10% del reddito dichiarato.

4)Nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applica-zione degli studi di settore, anche a seguito dell’in-vito da parte dell’Ufficio, le sanzioni per infedele di-chiarazione IRES, IVA e IRAP aumentano del 50% (dal 150% al 300%).

5)L’Ufficio non è più obbligato a evidenziare nell’atto di accertamento le ragioni che portano a disattende-re le risultanze degli Studi, considerate inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente, al fine di utilizzare le presunzioni semplici (art. 39 c. 1 lett. d Dpr 600/

SANZIONI ( art. 23 comma 29)

In presenza di sanzioni già irrogate (ex art. 16 c. 1 Dlgs 472/97), in caso di accoglimento da parte dell’Uffi-cio delle deduzioni prodotte dal contribuente, le nuo-ve sanzioni ricalcolate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso ( 60gg dalla notifica della cartella) mediante il pagamento di 1/3 dell’ammontare della sanzione ridotta.

A decorrere dagli atti emessi dopo il 31/10/2011 le sanzioni collegate ad un tributo devono necessaria-mente essere irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento o rettifica (modifica dell’art. 17 c. 1 D.Lgs. 472/97).

Nella versione previgente la contestualità era solo una facoltà e talvolta le sanzioni venivano irrogate con atti separati, Attualmente le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono “sono” irrogate, senza precedente con-testazione, con atto contestuale all’avviso di accerta-mento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

PROROGA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI (art. 23 comma 30)

L’introduzione dell’avviso di accertamento “esecutivo” decorsi 60 giorni dalla notifica slitta dal 1 luglio al 1 ottobre 2011.

SANZIONI RIDOTTE E RAVVEDIMENTO ENTRO 15 GIORNI (art. 23 comma 31)

La disposizione consente di ridurre la sanzione del 30%, applicabile in caso di omesso e/o tardivo versa-mento, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

In pratica, per un ritardo nel pagamento di 1 giorno, la

InformaImpresa 19 Venerdì 9 settembre 2011

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