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« Previous Page Table of Contents Next Page »sanzione applicabile è pari al 2% ( 30 x 1/15) . La riduzione si riflette anche nel calcolo del ravvedi-mento operoso.
FATTURAZIONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI (art. 23 comma 42)
L’attività di noleggio di veicoli senza conducente preve-deva l’emissione di:
- una ricevuta fiscale con corrispettivo non determina-bile, al momento dell’inizio del noleggio;
- una ulteriore ricevuta fiscale al termine del noleggio con l’attestazione dell’avvenuto pagamento del cor-rispettivo;
- una fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti, l’art. 23 com-ma 42 del decreto in commento, ha previsto che l’im-presa esercente tale tipo di attività può emettere so-lo la fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 indi-cando gli estremi identificativi del contratto di noleg-gio. La fattura deve essere consegnata direttamente al cliente, nel caso in cui l’autovettura sia riportata ad un punto noleggio dell’azienda che sia in grado di emet-tere il documento.
IL NUOVO REGIME DEI MINIMI (art. 27)
Per favorire la costituzione di nuove imprese da par-te di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei “minimi (art. 1 c. da 96 a 117 L. 244/2007) si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi,
esclusivamente alle persone fisiche che:
1. intraprendono un’attività d’impresa, arte o professio-ne;
2. l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
Per i giovani il periodo di valenza del regime può anda-re anche oltre i 5 periodi d’imposta ma non oltre il pe-riodo d’imposta di compimento del 35° anno di età.
Dal 2012 per accedere, al regime dei minimi, oltre alle condizioni previste dall’art. 1 commi da 96 a 117 della legge 244/2007, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
- nessuna attività esercitata nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività;
- l’attività iniziata non deve costituire continuazione di altra attività precedentemente svolta, neppure in qualità di lavoratore dipendente, collaboratore fami-liare o socio;
- se trattasi di proseguimento di attività svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo prece-dente non deve essere superiore a € 30.000,00. Il nuovo regime mantiene tutte le agevolazioni e sem-plificazioni previste per il regime dei minimi: esenzio-ne da Iva, da Irap, da studi di settore, dalla tenuta delle scritture contabili, etc. , alle quali aggiunge però anche una notevole riduzione dell’imposta sostitutiva che scende dal 20% al 5%.
Il nuovo regime degli ex minimi
I soggetti che , per effetto delle nuove disposizioni pur avendo le caratteristiche per aderire al “vecchio” regi-me dei minimi , (di cui ai commi 96 e 99 dell’art. 1 L. 24 dicembre 2007, n. 244)non possono beneficiare del regime forfetario perché non rispettano le nuove con-dizioni imposte dalla manovra , possono applicare un nuovo regime.
Gli obblighi connessi al nuovo regime degli ex minimi , possono essere sintetizzati come segue:
- conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi; - liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto sulla base della dichiarazione annuale; - determinazione dell’Irpef nei modi ordinari sul red-dito di lavoro autonomo o d’impresa conseguito in ciascun periodo d’imposta;
- assoggettamento agli studi di settore o ai parametri. Il regime di cui sopra cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 della L. n.244/07 (aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 30 mila euro; non aver effettuato cessioni all’esportazio-ne; non aver sostenuto spese per dipendenti o collabo-ratori; non aver acquistato beni strumentali per valore superiore a 15 mila euro nel triennio precedente), op-pure si verifica una delle fattispecie indicate al succes-sivo comma 99 della medesima disposizione norma-tiva (regimi speciali Iva; non residenti; cessione in via esclusiva o prevalente di fabbricati; partecipazione in società o associazioni).
In assenza di esplicite previsioni normative si ritiene la determinazione del reddito di impresa debba avvenire nel rispetto delle regole ordinarie di competenza pre-viste nel Tuir. E’ necessario comunque, attendere i prov-vedimenti attuativi richiesti dal sesto comma dell’art. 27 della Manovra correttiva.
E’ un regime naturale che accoglie tutti coloro che non rispettano le nuove condizioni imposte dal Dl 98/2011 sia che siano fuoriusciti dal regime dei minimi, sia che intendano intraprendere una nuova attività. Essendo un regime naturale coloro che , pur rientrandovi, non intendono adottarlo devono esercitare una opzione. L’opzione è valida per un triennio e viene comunicata nella prima dichiarazione annuale presentata dopo la scelta operata. La scelta rimane valida anche dopo il decorso del triennio fino a quando “permane la concre-ta applicazione della scelta operata”.
FISCO
42 Entro il 4 ottobre è possibile accedere alla
sanatoria delle partite IVA inattive.
Ridotti al minimo gli adempimenti da seguire per pro-cedere alla chiusura delle partite Iva inattive. Il recente decreto di stabilizzazione finanziaria ha in-trodotto alcune misure finalizzate, tra l’altro, ad incre-mentare le attività di prevenzione e repressione dei fe-nomeni di frode in materia di IVA nazionale e comu-nitaria, attraverso il presidio sistematico delle partite IVA, provvedendo alla revoca d’ufficio di quelle inattive. Nel contempo, ha introdotto una sanatoria, da effettua-re entro il 4 ottobre p.v., che consente il pagamento di una sanzione ridotta nel caso in cui non si sia provve-duto a comunicare la cessazione dell’attività.
La finalità della disposizione, come si legge nella re-lazione illustrativa di accompagnamento, è costituita dalla necessità di ricondurre il numero delle partite IVA a quelle in effettiva attività, con conseguente ridimen-sionamento delle banche dati da gestire e consolida-mento degli studi statistici, oltre che un reale poten-ziamento dell’analisi del rischio su tutta la platea dei contribuenti IVA.
1. REVOCA D’UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE
L’articolo 23, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha introdotto l’istituto di revoca d’ufficio delle partite IVA nel caso in cui venga accertato il mancato svolgimento dell’attività per tre annualità consecutive
o qualora per le ultime tre annualità non sia stata pre-
20 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011
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